Nuove prove puntano a Bertomeu: riservatezza violata e una falsa scomunica usata come abuso spirituale

Nuove prove puntano a Bertomeu: riservatezza violata e una falsa scomunica usata come abuso spirituale

Bertomeu ha riconosciuto di aver filtrato a due giornalisti —Pedro Salinas e Paola Ugaz— il contenuto delle dichiarazioni riservate rese da due laici peruviani, Giuliana Caccia e Sebastián Blanco, davanti alla missione speciale inviata da Roma per il caso del Sodalicio. Quando questi lo denunciarono per aver violato la riservatezza, Bertomeu rispose con un precetto penale che li minacciava di scomunica per costringerli a ritirare le denunce contro di lui e chiedeva loro denaro per un’istituzione diocesana. Ora è emerso che esistono messaggi di WhatsApp autenticati da notaio in cui lo stesso Bertomeu ammette la fuga di notizie.

Le nuove prove sono emerse grazie a un’ampia intervista concessa da Giuliana Caccia e Sebastián Blanco alla giornalista Vanya Thais, trasmessa sul suo canale YouTube. In essa, entrambi raccontano in modo dettagliato la sequenza degli eventi successivi alle loro dichiarazioni davanti alla missione speciale inviata da Roma per indagare sul caso Sodalicio e forniscono informazioni inedite sulle azioni successive di Jordi Bertomeu.

Particolare rilevanza assumono i riferimenti a una serie di messaggi WhatsApp che gli intervistati affermano di aver fatto autenticare da un notaio e nei quali lo stesso Bertomeu ammetterebbe di aver trasmesso ai giornalisti Pedro Salinas e Paola Ugaz informazioni provenienti dalle dichiarazioni riservate rese davanti alla missione. Secondo Caccia e Blanco, questi messaggi costituirebbero la prova diretta di una fuga di notizie che per anni era stata negata o presentata come un semplice sospetto delle persone coinvolte.

L’intervista fornisce inoltre nuovi dettagli sulle iniziative intraprese da entrambi per chiedere spiegazioni sulla violazione della riservatezza promessa, sulle denunce presentate successivamente sia in sede civile che canonica e sulle circostanze in cui fu comunicato loro il controverso precetto penale che minacciava la scomunica qualora non avessero ritirato le azioni intraprese contro Bertomeu. La testimonianza degli intervistati offre così una ricostruzione completa dei fatti dal loro punto di vista e costituisce la principale fonte delle rivelazioni che riportano ora il caso al centro del dibattito.

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Tutta la questione nasce da una promessa che, secondo il racconto di entrambi i dichiaranti, fu loro formulata in modo esplicito e ripetuto: tutto ciò che avessero detto davanti alla missione affidata a Charles Scicluna e a Jordi Bertomeu sarebbe rimasto riservato e sarebbe giunto solo a conoscenza del Santo Padre, senza che alcun dicastero intermedio potesse nemmeno esserne a conoscenza. Chi si presenta a raccontare fatti intimi o dolorosi lo fa confidando nel segreto d’ufficio, e senza tale fiducia l’intera istituzione perde senso.

Ciò che ora si conferma è che il contenuto di quelle dichiarazioni riservate non rimase nell’ambito promesso, ma finì nelle mani di due giornalisti —Pedro Salinas e Paola Ugaz— che allo stesso tempo mantenevano una nota ostilità pubblica nei confronti dei dichiaranti, e da quella fuga di notizie nacque il primo articolo diffamatorio, firmato da Raúl Tola, con cui ebbe inizio una campagna di delegittimazione durata anni e replicata in numerosi media dentro e fuori dal Perù.

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Fino a questo punto si poteva sostenere, come fece la difesa mediatica di Bertomeu, che si trattasse di una congettura delle persone coinvolte; ciò che è decisivo è che fu lo stesso Bertomeu a riconoscerlo per iscritto in una serie di messaggi che i denuncianti hanno autenticato da un notaio e nei quali, inviati dal telefono dell’allora segretario della Nunziatura, ammette di aver trasmesso a Salinas e Ugaz il contenuto di quanto dichiarato, compresa la domanda esatta su se uno di loro iscriverebbe oggi suo figlio in una scuola del Sodalicio. Il fatto che la fuga di notizie fosse indirizzata proprio a chi già attaccava i dichiaranti priva l’evento di ogni apparenza di negligenza e lo trasforma in un atto il cui risultato lesivo —il linciaggio reputazionale di due laici che avevano confidato nella riservatezza— era del tutto prevedibile per chi aveva aperto la fonte.

La risposta delle persone coinvolte a tale violazione fu, in un primo momento, strettamente privata e misurata. Si limitarono a inviare lettere autenticate da notaio in cui chiedevano che venisse rettificato quanto diffuso e che fosse spiegato loro come la stampa avesse potuto accedere al dettaglio di riunioni confidenziali. Ricevettero solo risposte informali e il rifiuto di consegnare loro qualsiasi documento firmato che riparasse il danno. Solo dopo aver esaurito questa via, e dopo essersi consultati —secondo quanto riferiscono— con più di una decina di canonisti e diversi avvocati civili, decisero di presentare una denuncia penale alla Procura del Perù, poiché era questo il foro in cui si era verificato il danno, e di preparare parallelamente una denuncia canonica alla Rota. Una decisione che qualsiasi ordinamento riconosce come l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale e che, lungi dall’essere riprovevole, costituisce esattamente ciò che la stessa Chiesa continua a reclamare.

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La reazione scatenata da quella denuncia è ciò che colloca il caso su un terreno senza precedenti noti negli ultimi anni. Nel settembre 2024, i denuncianti furono convocati d’urgenza alla Nunziatura con l’annuncio che li attendevano «buone notizie» da parte del Santo Padre. Ciò che fu invece loro letto fu un precetto penale che li minacciava di scomunica latae sententiae e che condizionava la revoca di tale pena all’adempimento, entro un termine perentorio di quarantotto ore, di un elenco di obblighi: ritirare immediatamente la denuncia penale presentata alla procura peruviana, offrire scuse pubbliche ai membri della missione, rettificare davanti a tutti i media con cui avessero avuto contatti e astenersi in futuro da qualsiasi manifestazione pubblica o denuncia sui fatti oggetto della missione.

Tutto ciò sotto l’avvertimento, inoltre, di un pagamento di centomila soles ciascuno e del divieto di presentarsi mai più pubblicamente come cattolici.

Conviene soffermarsi su ciò che questo insieme di richieste significa quando viene spogliato della solennità del linguaggio canonico, perché ciò che il documento faceva, in termini semplici, era utilizzare la sanzione spirituale più grave che la Chiesa possa imporre a un fedele —la rottura della sua comunione— come mezzo di pressione affinché due cittadini rinunciassero a rivolgersi ai tribunali del proprio Paese in difesa del proprio onore.

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L’uso di una pena medicinale per un fine del tutto estraneo alla salvezza delle anime, che è l’unica causa che il Diritto della Chiesa riconosce a questo tipo di sanzioni, costituisce un abuso spirituale nella sua forma più cruda, nella misura in cui strumentalizza la comunione ecclesiale di una persona come merce di scambio per proteggere un funzionario dalle conseguenze dei propri atti.

Tale procedimento è, al tempo stesso, un abuso di legge, perché il precetto penale canonico esiste per prevenire o correggere reati canonici e non per blindare un agente della Santa Sede di fronte a un processo penale celebrato in sede civile, cosicché deviarlo a tale scopo significa utilizzare lo strumento contro la finalità per cui l’ordinamento lo aveva previsto; ed è, inoltre, un abuso di potere manuale, perché gli oneri imposti eccedono qualsiasi scopo correttivo immaginabile e rivelano, per la loro stessa sproporzione, che il loro vero obiettivo era l’impunità del denunciato.

Resta da considerare l’aspetto più torbido di tutti. Il documento appariva attribuito a Francesco e intestato con il suo nome, ma era privo —e questo è un dato verificabile sul documento stesso, non una mera affermazione delle persone coinvolte— di numero di protocollo, di foglio e di qualsiasi riferimento a un fascicolo, un’assenza che risulta semplicemente impensabile in un atto autentico della Santa Sede, dove, come ricordano coloro che conoscono il funzionamento della curia, anche la più routinaria delle richieste lascia una traccia registral.

A questa anomalia formale si aggiunge il racconto dell’udienza che lo stesso Francesco concesse loro nel novembre 2024, che si inserisce in modo inquietante con quel dato materiale: secondo quanto riferiscono, il Pontefice, leggendo il documento che essi stessi gli consegnarono, lo definì un errore, chiese se fossero stati loro a redigerlo e finì per revocarlo di suo pugno accanto alla firma che lo intestava.

La domanda che il Papa avrebbe loro rivolto ha senso solo se la firma fu apposta su un testo il cui contenuto egli non conosceva, e se così fu, la conclusione che si impone è che qualcuno confezionò e trasmise a nome del Romano Pontefice un atto che il Pontefice non aveva fatto proprio, il che equivarrebbe a una sostituzione di fatto della funzione papale e all’utilizzo dell’autorità suprema della Chiesa come copertura di un interesse strettamente personale.

Riuniti tutti gli elementi, l’immagine che ne risulta è quella di una missione nata per ascoltare e riparare le vittime che finì per generare nuove vittime, e quella di un funzionario incaricato di custodire la fiducia di chi si presentava a deporre che per primo infranse tale fiducia e poi, quando gli furono chieste spiegazioni, invece di rispondere cercò di imporre il silenzio agli offesi con la peggiore moneta che un sacerdote della sua posizione avesse a disposizione, cioè la comunione con la Chiesa.

I denuncianti partono dal presupposto che le vere vittime esistono, che chi ha commesso reati deve rispondere con il dovuto processo e che i danneggiati devono essere risarciti. Ciò che questo caso mette in evidenza è che la missione, almeno in questo episodio, ha violato tutte le garanzie che reclama per gli altri, e che la credibilità di qualsiasi futuro processo di ascolto dipende dal chiarire la violazione di un segreto d’ufficio e l’uso di una scomunica come strumento di coercizione.

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