I vescovi dell'UE mettono in guardia contro la tesi giuridica che apre la porta alla cancellazione dei dati dai registri battesimali

I vescovi dell'UE mettono in guardia contro la tesi giuridica che apre la porta alla cancellazione dei dati dai registri battesimali

La Commissione delle Conferenze Episcopali dell’Unione Europea (COMECE) ha espresso la sua «forte preoccupazione» per le conclusioni presentate dall’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), Laila Medina, nella causa che determinerà fino a che punto possa arrivare il diritto alla cancellazione dei dati del RGPD quando applicato ai registri battesimali della Chiesa cattolica.

Le conclusioni, pubblicate il 1° ottobre scorso nella causa C-12/25, Bisdom Gent, sostengono che il diritto alla cancellazione previsto dalla legislazione europea sulla protezione dei dati possa applicarsi, in linea di principio, ai dati personali contenuti in tali libri. Tuttavia, non riconoscono un diritto generale né automatico a eliminarli: ogni caso richiederebbe un bilanciamento tra i diritti della persona interessata e l’autonomia istituzionale e la libertà religiosa della Chiesa.

Il Segretariato della COMECE ha reagito lunedì 5 ottobre, avvertendo delle conseguenze che potrebbe avere la tesi avanzata da Medina qualora venisse infine accolta dalla Corte. L’organismo contesta in particolare che, quando la conservazione dei dati non possa essere giustificata, la semplice annotazione della volontà di abbandonare la Chiesa o la cancellazione che permetta comunque di leggere le informazioni cessino di essere considerate sufficienti.

Un parere che non è ancora la sentenza della CGUE

La causa ha origine in Belgio, dove una persona battezzata nella Chiesa cattolica ha chiesto alla diocesi di Gand di eliminare ogni riferimento a sé dai registri e dagli archivi, invocando il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

La diocesi ha annotato il suo abbandono della Chiesa e ha cancellato i suoi dati personali, pur mantenendoli leggibili. L’interessato si è quindi rivolto all’Autorità belga per la Protezione dei Dati, che ne ha ordinato la cancellazione. La diocesi ha impugnato la decisione e il tribunale belga competente ha sottoposto alla CGUE diverse questioni interpretative sul RGPD.

L’avvocato generale Laila Medina ritiene che i registri battesimali costituiscano un insieme strutturato di dati personali e che, pertanto, il loro trattamento sia soggetto al RGPD. Ciò non significa, tuttavia, che chiunque lo richieda abbia diritto a far scomparire i propri dati dal libro dei battesimi.

Secondo Medina, una volta presentata una richiesta di cancellazione, la Chiesa potrebbe continuare a conservare tali dati se dimostra l’esistenza di motivi legittimi e imperativi che lo giustifichino. Tra questi, l’avvocato generale ammette che garantire la corretta amministrazione dei sacramenti — incluso il fatto che il Battesimo possa essere ricevuto una sola volta — possa costituire uno di tali motivi.

Ciononostante, spetterebbe al giudice nazionale determinare se la conservazione dei dati sia necessaria per raggiungere tale obiettivo e se l’interesse della Chiesa prevalga sui diritti e sulle libertà dell’interessato. La questione dovrà quindi essere analizzata caso per caso.

I tribunali nazionali dovrebbero bilanciare, da un lato, il diritto alla vita privata, la protezione dei dati personali e la libertà di pensiero, coscienza e religione dell’interessato e, dall’altro, l’autonomia della Chiesa e la sua stessa libertà religiosa.

Medina ritiene inoltre che, nel procedere a tale bilanciamento, si possa tenere conto dell’eventuale impatto che la conservazione dei dati produca su chi intende dissociarsi da una comunità religiosa, incluso, in determinate circostanze, un possibile disagio emotivo. Questo ragionamento è stato espressamente contestato dalla COMECE, che considera «poco convincenti» tali considerazioni.

È opportuno sottolineare che queste conclusioni non costituiscono una sentenza e non vincolano i giudici della CGUE. Il compito degli avvocati generali consiste nel proporre, in modo indipendente, una soluzione giuridica a determinate cause sottoposte alla Corte. I giudici hanno ora avviato le loro deliberazioni e pronunceranno la sentenza in un secondo momento.

Il punto che preoccupa la COMECE

La principale preoccupazione della COMECE emerge nello scenario in cui un tribunale stabilisca che la Chiesa non ha dimostrato motivi sufficienti per continuare a trattare i dati di una determinata persona.

Medina sostiene che, in tale ipotesi, cancellare il nome e gli altri dati personali ma lasciandoli leggibili, anche accompagnandoli con un’annotazione che attesti l’abbandono della Chiesa, non equivarrebbe a una vera cancellazione ai sensi del RGPD.

I dati identificativi dovrebbero diventare illeggibili nella misura necessaria affinché la persona cessi di essere identificata o possa essere identificata facilmente. Potrebbe invece essere conservata l’informazione che in un determinato luogo e data si è celebrato un battesimo. Non sarebbe nemmeno necessario strappare fisicamente una pagina dal libro: potrebbero essere utilizzati procedimenti che nascondano i dati personali conservando intatta l’informazione restante.

Anche nel caso in cui la Chiesa non potesse giustificare la conservazione di tali dati per motivi legati all’amministrazione dei sacramenti, Medina contempla un’altra possibile base per mantenerli: la conservazione a fini di archiviazione nell’interesse pubblico o di ricerca storica. Per questo, tuttavia, dovrebbero essere rispettate le condizioni e le garanzie previste dal diritto europeo e nazionale.

È proprio la possibilità che i dati identificativi debbano essere resi illeggibili a provocare la reazione della COMECE.

L’organismo ricorda che la prassi di aggiungere un’annotazione marginale al registro è stata accettata come soluzione giuridica adeguata in diversi ordinamenti degli Stati membri e avverte che far scomparire i dati identificativi cambia sostanzialmente la natura del documento.

«Cancellare il nome e cognome della persona battezzata dal registro di un battesimo priva completamente il registro del battesimo, in quanto tale, del suo significato, valore e finalità», sostiene la Commissione.

La COMECE lamenta inoltre una considerazione insufficiente delle conseguenze che tale eliminazione potrebbe avere sugli interessi e sui diritti di terzi. La sua obiezione parte dalla natura stessa dei libri battesimali: non si limitano a registrare la volontà presente di appartenere o meno alla Chiesa, ma attestano un battesimo effettivamente celebrato.

Incertezza giuridica per le diocesi europee

La COMECE teme che l’orientamento proposto da Medina possa generare una «importante incertezza giuridica» per le istituzioni ecclesiastiche responsabili del trattamento di questi dati in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

Il problema riguarda, secondo l’organismo, alcuni registri che costituiscono «un pilastro centrale» del funzionamento e dell’organizzazione interna della Chiesa e che sono essenziali affinché essa possa svolgere la sua missione.

Lo stesso avvocato generale riconosce il peso di questa autonomia ecclesiale. Le sue conclusioni indicano espressamente che il bilanciamento non può essere effettuato in modo astratto e che i tribunali dovranno tenere conto delle circostanze particolari di ogni richiesta.

La COMECE ritiene, tuttavia, insufficiente l’orientamento proposto e si augura che la futura sentenza della CGUE stabilisca una linea più favorevole alla protezione dei registri battesimali rispetto alle richieste di cancellazione. La sua Commissione per gli Affari Giuridici sta ora studiando in dettaglio le conclusioni di Medina in vista della possibile elaborazione di un documento di posizione sulla questione.

Cancellare i dati non significa «cancellare» il battesimo

La portata della causa deve comunque essere distinta dalla realtà sacramentale del Battesimo. Ciò che si discute dinanzi alla CGUE è il trattamento giuridico dei dati personali che consentono di identificare il battezzato all’interno di un registro, non l’esistenza né la validità del sacramento ricevuto.

Per la Chiesa cattolica, il Battesimo validamente amministrato imprime un carattere sacramentale e non può essere ripetuto né annullato successivamente per volontà del battezzato. L’eventuale obbligo civile di rendere illeggibili determinati dati di un certificato non avrebbe, pertanto, alcuna capacità di «cancellare» il Battesimo.

Il dibattito aperto a Lussemburgo è diverso: determinare se le norme europee sulla protezione dei dati possano obbligare una diocesi, in determinate circostanze e dopo aver bilanciato i diritti in conflitto, a sopprimere gli elementi che consentono di identificare una persona nei suoi libri sacramentali.

Per ora, tale domanda rimane senza una risposta definitiva. Le conclusioni di Medina costituiscono unicamente una proposta giuridica rivolta alla Corte. Sarà la futura sentenza della CGUE a stabilire l’interpretazione del diritto dell’Unione che i tribunali nazionali dovranno seguire.

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