L’Istituto del Verbo Incarnato vive la settimana più delicata dei suoi quarantadue anni di storia. Il 14 settembre i delegati pontifici convocarono a Roma i superiori provinciali dei due rami, maschile e femminile, per comunicare loro formalmente ciò che i tribunali della Santa Sede avevano concluso sul fondatore, padre Carlos Miguel Buela. Dieci giorni dopo, monsignor José Antonio Satué, suor Clara Echarte e suor Simona Brambilla, prefetta del Dicastero per la Vita Consacrata, firmavano un comunicato pubblico, preceduto da una lettera più estesa ai membri, in cui ricordavano che due tribunali avevano raggiunto la certezza morale che Buela commise un delitto contro il sesto comandamento con violenza contro diverse persone, e in cui annunciavano una rilettura del carisma, la revisione delle Costituzioni e criteri per l’uso delle immagini e degli scritti del fondatore.
Tra una data e l’altra apparve uno scritto senza firma, attribuito a superiori maggiori dell’Istituto, con la tesi che ha incendiato la famiglia religiosa: poiché il processo penale non si concluse per la morte dell’accusato, «non spetta all’Istituto formulare un giudizio di colpevolezza sul Fondatore né considerare giuridicamente concluso un processo che non giunse al suo termine». E oggi InfoVaticana pubblica, in esclusiva mondiale, la lettera che padre Martín Prado ha fatto circolare tra i suoi fratelli: una nota manoscritta di Francesco dell’agosto 2023 in cui il Papa scrive che «non ci fu sentenza», accompagnata dalle sue riflessioni su ciò che il Pontefice gli disse in privato del fondatore e dei suoi accusatori.
Non è un affare minore né una lite interna. La Famiglia Religiosa del Verbo Incarnato riunisce più di tremila religiosi in quarantacinque paesi, è stata per tre decenni una delle fonti di vocazioni più feconde della Chiesa ispanoamericana e porta più di sette anni sotto intervento, senza governo proprio, con il seminario chiuso da Roma e con una comunità divisa tra chi accetta la verità dei tribunali e chi continua a pellegrinare alla tomba del suo fondatore. Ciò che si decide ora è se quella famiglia possa continuare a esistere con il suo carisma purificato come i Legionari, o se finisca, come il Sodalizio, in una lunga agonia per il rifiuto di guardare in faccia l’uomo che la fondò.
Questo mezzo ha seguito il fascicolo con distanza critica verso l’intervento romano, e non ha nascosto le sue riserve su alcuni dei nomi che oggi governano l’Istituto. Proprio per questo crediamo di dover dire con chiarezza ciò che l’analisi giuridica del caso impone.
Questo non è il caso Lute
Appena tre settimane fa denunciavamo in queste pagine l’arguzia uscita da Dottrina della Fede per chiudere casi di abusi senza giudizio né riparazione: la dispensa dagli obblighi sacerdotali trasformata in scorciatoia per evitare il processo penale. Il caso Lute, a Chiclayo, è l’esempio più compiuto di quel metodo: una causa estinta senza istruzione, mediante una dispensa strumentale, irregolare nella forma e immorale nel fondo, che lasciò le vittime senza verità e l’accusato senza giudizio. Lo qualificammo di antigiuridico e lo sosteniamo ancora.
Conviene dire con la stessa chiarezza che il caso di padre Buela è proprio il contrario.
Un processo di verità
Le denunce contro Buela non si risolsero per decreto né per dispensa negoziata. Il cardinale Santos Abril y Castelló costituì nel maggio 2020 un Tribunale Penale Speciale, collegiale, che ascoltò l’accusato, il suo avvocato e numerosi testimoni prima di emettere sentenza nel luglio 2021. Quella sentenza identificò cinque vittime concrete e qualificò i fatti come delitto contro il sesto comandamento commesso con violenza, la figura del canone 1395 §2.
La difesa fece appello. Un secondo tribunale, costituito nel novembre 2021, praticò un’istruzione complementare, richiese documenti, ascoltò di nuovo l’accusato e ammise i testimoni proposti dal suo legale. Nel marzo 2023 votò la conferma integrale della condanna. Due collegi di giudici, con istruzione propria ciascuno, giunsero alla stessa conclusione sugli stessi cinque casi.
Testimoni, contraddittorio, difesa legale, sentenza motivata, ricorso e nuova istruzione. È il catalogo completo delle garanzie che il diritto canonico offre a un accusato, e Buela le ebbe tutte.
Dov’è l’arguzia
Il fondatore morì ventiquattro giorni dopo che il tribunale d’appello votò la conferma della sua condanna. La sentenza di seconda istanza non arrivò a essere redatta né pubblicata, e nel giugno 2023 il giudice decretò l’estinzione della causa. Su quel vuoto di tre settimane i superiori maggiori dell’Istituto hanno sollevato, in uno scritto anonimo diffuso dopo l’incontro di Roma del 14 settembre, la tesi che «non spetta all’Istituto formulare un giudizio di colpevolezza sul fondatore».
Qui sta l’inganno. La pubblicazione della sentenza (canone 1614) è il requisito affinché la pena produca effetti nei confronti del condannato: affinché possa conoscerla, impugnarla e adempierla. È una garanzia del reo, e il reo è morto. La morte estingue l’azione penale, cioè la possibilità di punire. Non estingue i fatti, non estingue le prove praticate e non estingue la certezza morale che due tribunali raggiunsero dopo aver ascoltato l’accusato. Il decreto di estinzione non assolve nessuno né revoca la sentenza di prima istanza, che continua a esistere come atto valido, motivato e notificato.
Pretendere che la mancanza di effetti processuali impedisca il giudizio morale significa confondere deliberatamente due piani. Un tribunale non crea la verità dei fatti pubblicando la sentenza; la dichiara. La dichiarazione fu votata, consta negli atti ed è stata riprodotta dai delegati pontifici con il suo tenore letterale: «consta che ha commesso il delitto… deve confermarsi la sentenza condannatoria di prima istanza». Chi sostiene che ciò non permetta di giudicare la condotta del fondatore non difende una garanzia processuale; utilizza un incidente cronologico per eludere una verità scomoda.
È, in fondo, la stessa operazione che denunciavamo a proposito della dispensa: sostituire il giudizio sui fatti con una manovra formale. A Chiclayo la manovra evitò che ci fosse giudizio. Nell’IVE la manovra pretende che un giudizio che ci fu, con tutte le sue garanzie, non conti.
Ciò che la lettera di padre Prado obietta
Padre Martín Prado, nella lettera che oggi pubblichiamo in esclusiva, solleva tre obiezioni che meritano risposta.
La sospensione della prescrizione è la pratica ordinaria della Santa Sede nei delitti di abuso da più di due decenni, prevista nella normativa sui delitti riservati e applicata a centinaia di chierici. Sostenere che Buela fu trattato con particolare durezza per questo equivale a sostenere che la regola generale fu un’eccezione.
La presunta parzialità del tribunale merita maggiore attenzione, perché è l’argomento che circola di più tra i membri dell’Istituto: «l’accusatore nominò i giudici». È inesatto nella sua premessa. Chi costituì il tribunale fu il commissario pontificio, il cardinale Abril y Castelló, e il commissario non è l’accusatore. È il rappresentante della Santa Sede alla guida di un istituto sotto intervento, con potestà di governo, e l’accusa fu sostenuta dal promotore di giustizia con le denunce delle vittime. Si può ammettere che fossero concepibili meccanismi più indipendenti, come il rinvio a un tribunale estraneo all’intervento, e sarebbe auspicabile che la Santa Sede li adottasse come regola. Ma da lì alla parzialità c’è un tratto che la procedura stessa smentisce: un tribunale prevenuto non pratica istruzione complementare su istanza della difesa né ammette i testimoni che questa propone. L’imparzialità si misura negli atti, e gli atti qui resistono all’esame.
Per calibrare ciò che significa un processo così conviene ricordare il ridicolo commissariato di monsignor Jordi Bertomeu nel Sodalizio, dove il commissario esercita egli stesso da giudice di qualsiasi non-processo, detta precetti e minaccia scomuniche senza alcun tribunale, e in parallelo raccomanda per iscritto di utilizzare la grazia della dispensa per chiudere indagini senza sentenza. Quello sì è un modello in cui accusatore, istruttore e giudice si confondono in una sola persona. Nel caso Buela ci fu un tribunale collegiale distinto dal commissario, due istanze e un accusato con difesa. Sono mondi diversi.
Non nasconderemo neppure ciò che c’è di inquietante nel fascicolo attuale. Tra i responsabili designati da monsignor Satué figura, alla guida della Procura Generale dell’Istituto, il cappuccino Giampiero Gambaro, lo stesso canonista che a Chiclayo riconobbe davanti alle vittime che l’indagine preliminare del caso Lute era stata una «presa in giro» e poi comunicò loro la chiusura del caso mediante la dispensa dallo stato clericale. È responsabile di almeno un caso risolto con quella pratica assolutamente negligente, e la sua presenza nella cupola dell’IVE ci sembra un errore. Detto ciò, la solidità del processo contro Buela non dipende da Gambaro, che non fu giudice in esso né intervenne in nessuna delle due istanze. I tribunali che condannarono il fondatore si costituirono e decisero anni prima del suo arrivo.
Le conversazioni private in cui Francesco avrebbe sminuito la gravità delle accuse sono, nel migliore dei casi, l’opinione benevola di un amico su un altro amico. Di fronte a essa ci sono le conclusioni di due tribunali che lo stesso Papa autorizzò, che esaminarono prove che lui non vide mai e che parlarono di violenza. Un Pontefice può avere su qualcuno un giudizio più indulgente di quello dei suoi giudici. Quella indulgenza non è un atto di governo e non vale come prova.
«Cose di clericalismo»
La nota manoscritta che pubblichiamo oggi ha valore storico. Francesco scrive che «la questione dell’IVE è mezzo bloccata», che aveva già ordinato di nominare il provinciale e convocare il Capitolo Generale, e che gli interessati «erano molto preoccupati di conoscere la «sentenza» definitiva… ma non ci fu sentenza. (Cose di clericalismo)».
I sostenitori del fondatore portano questa lettera come prova che il processo si concluse nel nulla. Dice proprio il contrario. Nell’agosto 2023 il Papa sapeva perfettamente che non c’era sentenza pubblicata e lo considerava una minuzia curiale, un dettaglio burocratico che non cambiava l’essenziale: che l’Istituto doveva mettersi in cammino sotto un nuovo governo perché la questione del fondatore era, ai suoi occhi, risolta. Il suo disprezzo per il formalismo, così caratteristico, ha qui un effetto ironico: chi oggi si aggrappa all’assenza di una firma invoca la testimonianza di chi disprezzava proprio quell’argomento.
Ciò che è davvero in gioco: il culto del fondatore
Il settore dell’Istituto che si parapetta dietro la sentenza non pubblicata non discute la revisione delle Costituzioni né la nomina dei provinciali; lo stesso padre Prado chiede che quella revisione cominci quanto prima. Ciò che pretende è un’altra cosa: che, non essendoci sentenza definitiva, nessuno possa obbligare l’Istituto a rinunciare al riconoscimento pubblico e all’esaltazione di padre Buela. Il suo sepolcro continua a essere meta di pellegrinaggi, i suoi scritti continuano a essere testo formativo, la sua immagine presiede case e cappelle, e tutto ciò si difende con l’argomento che «non consta» la sua colpa.
I delegati hanno annunciato che si fisseranno criteri per l’uso delle immagini e degli scritti del fondatore. Questa è la vera battaglia. La tesi che senza sentenza pubblicata non c’è giudizio morale è lo strumento giuridico di una pretesa pastorale: continuare a venerare come santo un uomo che due tribunali dichiararono autore di abusi con violenza contro cinque dei suoi stessi religiosi. Nessun istituto ha diritto a questo, con sentenza o senza, e la Santa Sede non può consentirlo senza ripetere l’errore dei Legionari di Cristo, dove la devozione al fondatore sopravvisse più di un decennio all’evidenza dei suoi crimini.
La solidità della posizione romana
Lo abbiamo detto all’inizio: nessuno ci avrà per partigiani dei commissariati vaticani né di monsignor Satué. Ma in questo caso l’azione romana e il comunicato del 24 settembre mantengono una coerenza solida. Si appoggiano su un processo giudiziario reale, su due decisioni concordanti di tribunali collegiali e su una certezza morale ottenuta con tutte le garanzie. I delegati non hanno inventato una colpa; hanno ricordato quella che due tribunali dichiararono, e hanno chiesto agli istituti di accettarla come passo preliminare alla revisione del carisma.
La Santa Sede non ha bisogno di una sentenza definitiva per governare un istituto religioso. I canoni 590 e 592 le conferiscono quella potestà e per esercitarla basta la certezza morale dei suoi propri organi. Che i superiori dell’IVE oppongano a quella certezza uno scritto anonimo è, oltre che giuridicamente inconsistente, una crudeltà aggiunta verso cinque vittime alle quali due tribunali diedero ragione.