Questo quotidiano ha pubblicato, il 5 luglio scorso, l’analisi di una meditazione interna di san Josemaría Escrivá, e pochi giorni dopo è arrivata la risposta. Non l’ha firmata la Prelatura dell’Opus Dei, che custodisce il carisma dell’autore; né un dicastero romano, che ne custodisce il culto; né un teologo, che potrebbe discutere la lettura. L’ha firmata il segretario del consiglio di amministrazione di una società per azioni. Scriptor, S.A., si presenta nella sua richiesta come «società titolare dei diritti di proprietà intellettuale sulle opere di San Josemaría Escrivá de Balaguer», ci rimprovera di aver riprodotto «El buen pastor» «senza autorizzazione né alcun titolo», avverte che «non è la prima volta» e pretende il ritiro e l’astensione futura. Conviene soffermarsi su ciò che quella lettera significa, perché dice più di quanto chiede: il santo è della Chiesa; la sua voce ha un registro mercantile.
Primo, la trasparenza dovuta al lettore. Questo quotidiano aveva aggiunto all’analisi, come appendice documentale, il testo integrale della meditazione del 1961. Ricevuta la richiesta, abbiamo ridotto l’appendice ai limiti della citazione che la legge ammette per l’analisi e l’informazione. L’articolo rimane integro, perché sull’articolo la richiesta non dice nulla: nelle sue righe non si discute un solo fatto, una sola citazione, una sola conclusione di quanto pubblicato. Si impugna la riproduzione, non la lettura. E c’è dell’altro, che ringraziamo senza ironia o quasi: chi rivendica diritti esclusivi sulla «opera «El buen pastor» dell’autore espresso» sta certificando che l’opera è dell’autore espresso. L’autenticità del tomo interno da cui proviene la meditazione —Mientras nos hablaba en el camino, Roma, 2000—, che l’Opera non aveva mai smentito, viene ora formalmente rivendicata dalla società che amministra i diritti del santo. Il nostro punto di verifica più scomodo lo ha risolto uno studio legale di via Ortega y Gasset.
Secondo: cos’è Scriptor. Ciò che è documentato, senza una virgola in più. Nel 2011, la Prelatura dell’Opus Dei e Scriptor, S.A. hanno citato congiuntamente il sito opuslibros.org —la Prelatura per i «documenti interni», Scriptor per gli scritti del fondatore—, e il comunicato della stessa Opera riconobbe allora Scriptor come titolare dei diritti e collaboratrice dell’Istituto Storico San Josemaría nell’edizione critica della sua opera. Il Tribunale Mercantile n. 10 di Madrid emise misure cautelari l’11 ottobre 2011 e poi la sentenza, e opuslibros ritirò le opere in adempimento. Si noti il fondamento giuridico che sostenne quell’azione, perché è la chiave di tutto: l’articolo 14.1 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, il diritto dell’autore a «decidere se la sua opera deve essere divulgata e in quale forma». Non si litigava per i diritti d’autore: i volumi di meditazioni non sono mai stati venduti, non hanno mercato, non generano un euro. Si litigava per la non-divulgazione. La proprietà intellettuale, in questo uso, non protegge uno sfruttamento: protegge un segreto. È il prolungamento mercantile, con tribunale e spese, della norma che la stessa meditazione del 1961 enunciava con un proverbio: i panni sporchi si lavano in casa. E il modello viene da lontano: la storia accademica di Ediciones Rialp, l’editore di Camino, documenta che fino al suo marchio fu proprietà personale di Álvaro del Portillo, che solo nel 1987 lo trasferì legalmente alla società. In questo mondo, nemmeno il nome dell’editore del fondatore era dell’editore.
Terzo, la domanda che quel processo lasciò aperta e che questa richiesta riapre. Nel corso di quelle azioni, opuslibros documentò —fonte avversariale, e come tale si registra— che Escrivá morì senza testamento. Il dato ha il suo sale in un’istituzione dove a numerari e aggregati si chiede di testare a favore dell’Opera: l’unico che non testò fu il fondatore. E ha, soprattutto, il suo diritto: deceduto l’autore, la legge spagnola attribuisce l’esercizio del diritto di divulgazione alla persona che egli abbia designato in testamento o, in difetto, ai suoi eredi, per un periodo che, per gli autori morti prima del 1987, conserva gli ottanta anni della vecchia legge: fino al 2055, nel caso che ci occupa. La domanda, allora, si formula da sola e non la risponderemo qui ma dove si risponde, cioè nel Registro Mercantile: per quale catena di titoli una società per azioni esercita il più personale dei diritti di un santo intestato, quello di decidere quali sue parole può leggere il mondo e quali no? Annotiamo, incidentalmente, due cose. Che lo stesso testo reclamato a questa casa rimane oggi accessibile su opuslibros, e non ci consta il motivo. E che il legislatore spagnolo previde esattamente questo caso: l’articolo 40 della stessa legge permette al giudice di intervenire quando i titolari dei diritti esercitano la non-divulgazione di un autore morto in condizioni che violano il diritto costituzionale di accesso alla cultura, su richiesta di istituzioni culturali «o di qualsiasi altra persona che abbia un interesse legittimo». Detto questo.
Quarto, ed è la tesi: questo non è un aneddoto registral, è il secondo piano dell’edificio che veniamo descrivendo. In «Santa coacción» mostrammo che il meccanismo di governo delle coscienze non vive negli statuti dell’Opera ma nel suo «spirito», e che per questo è irreformabile: quattro anni Roma «studia» degli statuti dove non c’è nulla da cancellare, perché l’essenziale è in volumi di meditazioni. Ora sappiamo che l’architettura patrimoniale è esattamente simmetrica: nemmeno la voce del fondatore è della persona canonica. Lo spirito vive fuori dalla norma; la proprietà vive fuori dalla Prelatura. Roma può studiare statuti e persino sopprimere intere persone canoniche, ma non può sollevare il velo di una anonima di Madrid. Quando questo quotidiano toccò lo spirito, non rispose la Chiesa: rispose un consiglio di amministrazione.
E per sapere come finisce quella partita quando Roma decide di giocarla sul serio, non servono ipotesi: c’è un laboratorio, e si chiama Sodalicio. Secondo l’inchiesta di El País, l’impero sodálite —calcolato dalla stampa in circa un miliardo di dollari— iniziò nel 2000 con nove cimiteri privati di lusso gestiti come «missioni» esenti da imposte al riparo del Concordato peruviano, con l’avallo canonico di due giuristi oggi cardinali, Luis Martínez Sistach e Gianfranco Ghirlanda; lo stesso Ghirlanda che un quarto di secolo dopo viaggiò ad Aparecida per comunicare la soppressione. I cimiteri di Parque del Recuerdo non dipendono dal Sodalicio ma da un’associazione civile, che nel 2020 li conferì a un trust amministrato da una società di cartolarizzazione; e quando El Comercio chiese, la difesa della casa fu da manuale, letterale: si tratta di «due persone giuridiche distinte», il Sodalicio né dirige né è proprietario. Leggasi lentamente: l’ente canonicamente soppresso da Roma allega il velo societario per spiegare che i suoi beni non sono suoi. L’avvocato José Ugaz —l’ex procuratore anticorruzione, che rappresenta sei vittime senza indennizzo; non confondere con la giornalista dello stesso cognome— sostiene in una lettera alla Santa Sede che il patrimonio è stato disperso mediante società private, prestanomi e veicoli offshore; allegazione di parte, e come tale la diamo. Intanto, il commissario apostolico cerca di liquidare beni per riparare le vittime, in un processo le cui controversie questo quotidiano viene documentando, e si scontra ripetutamente con lo stesso muro: la soppressione canonica raggiunge la persona canonica; la cassa è in altre.
Il diritto civile ha, da decenni, uno strumento contro questo gioco. Si chiama sollevamento del velo, quando qualcuno usa una società come schermo —per nascondere beni, per eludere debiti, per poter dire «quello non è mio» mentre lo gestisce—, il giudice è autorizzato a guardare dietro lo schermo e trattare le cose come sono. Lo elaborò il Tribunale Supremo spagnolo negli anni Ottanta e i tribunali peruviani lo conoscono e lo applicano. Il diritto canonico, invece, non ha nulla di simile: può creare e sopprimere le proprie persone giuridiche, ma davanti a un’anonima di Madrid o a un trust di Lima il suo braccio non arriva. Ora, questo non lascia la Chiesa inerme. Nulla le impedisce di fare ciò che fa qualsiasi defraudato: rivolgersi ai tribunali civili del paese e chiedere lì ciò che il canone non le dà. E nel caso peruviano vi si rivolgerebbe con titolo rafforzato, perché l’Accordo del 1980 tra la Santa Sede e la Repubblica riconosce effetti civili agli enti canonici: un’associazione che per concordato è canonica e dipende dalla Chiesa non può presentarsi poi, di fronte a quella stessa Chiesa, come un terzo senza legame. Se il suo patrimonio è stato svuotato verso associazioni civili, trust e società interposte, quello svuotamento si impugna dove si impugnano le frodi, cioè nel tribunale dello Stato, con la simulazione, l’azione rescissoria o il sollevamento del velo. Il commissario apostolico che si scontra ripetutamente contro il muro societario ha, dunque, una porta.
Resta il nome, che sembra scelto da un ironista. Scriptor, in latino, è colui che scrive. Colui che scrisse predicò nel 1961 che i panni sporchi si lavano in casa, e morì nel 1975 senza testare una riga. Mezzo secolo dopo, la società che porta il suo mestiere come ragione sociale decide, richiesta in mano, chi può leggerlo. Le pecore venivano chiamate, secondo raccontò lui stesso davanti a un ovile di Castiglia, con parole che conservavano un non so che di affetto. Ai lettori si scrive da uno studio legale.