La polemica aperta all’interno dell’Istituto del Verbo Incarnato ruota attorno a una domanda apparentemente semplice: il padre Carlos Miguel Buela è stato condannato? La risposta richiede di distinguere tra ciò che hanno deciso i tribunali, ciò che è stato pubblicato e ciò che la morte del fondatore ha lasciato senza effetto. I documenti diffusi dai delegati pontifici negli ultimi giorni permettono di ricostruire con precisione ogni passo del fascicolo.
Il tribunale di prima istanza
Il 14 maggio 2020 il cardinale Santos Abril y Castelló, allora commissario pontificio dell’Istituto, costituì con decreto un Tribunale Penale Speciale per esaminare le denunce presentate contro il fondatore. Si trattava di un tribunale collegiale delegato dalla Santa Sede, non di un tribunale diocesano né di un’istanza amministrativa del Dicastero.
Dopo un procedimento in cui furono ascoltati l’imputato, il suo avvocato e numerosi testimoni, il tribunale emise la sentenza il 20 luglio 2021. Dichiarò provato che Buela aveva commesso il delitto del canone 1395 §2 del Codice di Diritto Canonico, un delitto contro il sesto comandamento commesso con violenza, a danno di cinque membri ed ex membri dell’Istituto, identificati negli atti con le lettere A, B, C, D ed E.
Tale sentenza fu notificata all’imputato e impugnata dalla sua difesa. L’appello, conformemente al canone 1638, sospende l’esecuzione della sentenza, ma non la sua esistenza. Dal luglio 2021 esiste, pertanto, una sentenza di condanna di prima istanza valida, pubblicata e pendente di impugnazione.
L’appello
Il 5 novembre 2021 fu costituito un Tribunale Penale Speciale d’Appello. Secondo la lettera che monsignor José Antonio Satué e suor Clara Echarte indirizzarono ai membri di entrambi gli istituti il 23 settembre scorso, la seconda istanza svolse un’ampia istruttoria complementare: richiese documenti, ascoltò nuovamente l’imputato e prese le dichiarazioni di vari testimoni proposti dal suo avvocato.
Il 30 marzo 2023 il collegio dei giudici deliberò e votò la causa. Il testo della decisione, riprodotto nella lettera dei delegati, è inequivocabile: consta che l’imputato commise il delitto del canone 1395 §2 nei casi A, B, C, D ed E, e pertanto deve confermarsi la sentenza di condanna di prima istanza relativamente al delitto commesso.
La morte dell’imputato
Buela morì a Genova il 23 aprile 2023, ventiquattro giorni dopo quella votazione. La sentenza d’appello non arrivò a essere redatta né pubblicata. Il 7 giugno 2023 il giudice emise un decreto di estinzione della causa.
Qui sta la chiave di tutta la discussione. Nel processo canonico, come in qualsiasi processo collegiale, la decisione si prende nella deliberazione dei giudici (canone 1609). La sentenza si redige dopo (canone 1610) e produce effetti giuridici solo una volta pubblicata (canone 1614). La votazione del 30 marzo era già un atto processuale reale, raccolto negli atti; ciò che mancò fu la sua formalizzazione e notifica.
Quali effetti ha la morte del reo
La morte dell’imputato estingue l’azione penale. Nessuno può essere sanzionato dopo la morte, e il processo che aveva per oggetto l’imposizione di una pena perde la sua ragion d’essere. Il decreto di estinzione del giugno 2023 si limita a constatare tale fatto. Non assolve, non revoca la sentenza di prima istanza e non contiene alcuna valutazione sui fatti.
Non si produsse nemmeno la cosa giudicata. Nel diritto canonico la cosa giudicata esige due sentenze conformi (canone 1641, 1º), e la seconda non arrivò mai a essere pubblicata. Contro la doppia conforme non si dà appello ordinario (canone 1629, 2º), per cui, se fosse stata pubblicata, quella sentenza d’appello avrebbe chiuso definitivamente il caso. Non esisteva una terza istanza pendente.
I rimedi straordinari previsti dal Codice, la querela di nullità (canoni 1619 a 1627) e la restituzione in integrum (canoni 1645 a 1648), presuppongono una sentenza pubblicata e la legittimazione di chi fu parte nel processo. L’Istituto non fu parte nella causa penale contro il suo fondatore.
Le due letture
Il comunicato firmato il 24 settembre da Satué, Echarte e suor Simona Brambilla, prefetta del Dicastero per la Vita Consacrata, sostiene che entrambi i tribunali raggiunsero la certezza morale sulla responsabilità del padre Buela e che tale conclusione deve essere accolta dagli istituti.
Uno scritto senza firma attribuito a superiori maggiori dell’IVE, diffuso dopo l’incontro tenutosi a Roma il 14 settembre, oppone che il processo penale non si concluse a causa del decesso dell’imputato e che, di conseguenza, non spetta all’Istituto formulare un giudizio di colpevolezza sul fondatore.
L’affermazione dell’Istituto è vera solo nella sua letteralità. Vi fu una sentenza di condanna valida e notificata, vi fu una decisione collegiale d’appello che la confermava dopo un’istruttoria propria, e l’unica cosa che mancò fu la pubblicazione di quella seconda sentenza per la morte del reo. La pubblicazione è il requisito affinché la pena produca effetti nei confronti del condannato; non è il requisito affinché i fatti dichiarati da due tribunali esistano. L’estinzione dell’azione penale impedisce di punire, e nient’altro. La certezza morale raggiunta in due istanze, con testimoni, difesa e contraddittorio, rimane intatta, e su di essa si fonda la potestà di governo che i canoni 590 e 592 riconoscono alla Santa Sede sugli istituti religiosi.
Dietro la discussione processuale c’è una questione pratica che i documenti dei delegati affrontano espressamente: l’uso delle immagini e degli scritti del fondatore, per il quale si annunciano criteri. Gran parte dei membri dell’Istituto che invocano l’assenza di sentenza pubblicata lo fanno per sostenere che non si può esigere da loro la rinuncia al riconoscimento pubblico e alla venerazione del padre Buela, la cui tomba continua a essere luogo di pellegrinaggio. I delegati, da parte loro, hanno collegato l’accettazione della verità stabilita dai tribunali al cammino di rilettura del carisma che ora si apre.
Si può consultare l’informazione completa su la lettera e il comunicato dei delegati pontifici.