I sinodi orientali potranno destituire i loro patriarchi con il consenso del Papa

I sinodi orientali potranno destituire i loro patriarchi con il consenso del Papa

Il papa Leone XIV ha introdotto questo sabato un importante cambiamento nel governo delle Chiese cattoliche orientali: i loro sinodi dei vescovi potranno destituire un patriarca per causa grave, mediante un voto segreto che richiederà una maggioranza di almeno due terzi. La decisione, tuttavia, renderà effettiva la rimozione solo quando riceverà l’assenso del Romano Pontefice.

La facoltà non esisteva finora nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO), promulgato da san Giovanni Paolo II nel 1990. Il canone 126 contemplava unicamente due cause per cui una sede patriarcale restasse vacante: la morte o la rinuncia del patriarca. Non esisteva una procedura specifica affinché il Sinodo potesse rimuoverlo se si fosse verificata una grave rottura con i vescovi della sua Chiesa e il patriarca si fosse rifiutato di rinunciare.

Leone XIV colma ora tale lacuna mediante il motu proprio Mutua Concordia, pubblicato il 29 agosto e con entrata in vigore immediata, che modifica i canoni 106 e 126 del Codice orientale.

Finora erano previste solo la morte e la rinuncia

La portata del cambiamento si apprezza confrontando la nuova disciplina con il canone vigente fino a questo sabato.

Il precedente canone 126 constava unicamente di due paragrafi. Il primo stabiliva che la sede patriarcale restava vacante «per la morte o la rinuncia del patriarca». Il secondo attribuiva al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale l’accettazione di tale rinuncia, dopo aver consultato il Romano Pontefice, salvo che il patriarca stesso si fosse rivolto direttamente al Papa.

Il Codice regolava, pertanto, ciò che doveva farsi quando un patriarca rinunciava volontariamente, ma non contemplava una procedura per una situazione eccezionale: che esistesse una rottura grave e irreparabile tra il patriarca e il suo Sinodo e quello si rifiutasse di lasciare l’incarico.

Lo stesso Leone XIV riconosce in Mutua Concordia che «non esiste nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali una disposizione che indichi come intervenire in tali casi» e spiega di aver ritenuto necessario stabilire «una procedura ordinata per la rimozione dall’ufficio di un Patriarca da parte del Sinodo dei Vescovi».

Il Pontefice rivela inoltre che la necessità di trovare una soluzione per una rottura irreparabile tra un patriarca e i suoi vescovi era stata sollevata da «numerosi prelati orientali».

Primo, il Sinodo dovrà chiedergli di rinunciare

Il nuovo canone 126 stabilisce una procedura per fasi.

Quando esista una «causa grave», spetta al Sinodo dei Vescovi della stessa Chiesa patriarcale riconoscere che ricorre tale circostanza e chiedere formalmente al patriarca di rinunciare.

Se il patriarca accetta, la sede resterà vacante per rinuncia.

La nuova facoltà di destituzione compare se questi si rifiuta di abbandonare volontariamente l’incarico.

In tal caso, il vescovo con diritto di voto che abbia maggiore anzianità per ordinazione episcopale dovrà procedere all’elezione di un nuovo presidente del Sinodo. In tal modo, il patriarca cessa di presiedere l’organo che deve decidere sulla propria permanenza.

Il nuovo presidente sottoporrà quindi la rimozione a voto segreto. Per approvarla sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Sinodo con diritto di voto.

Il patriarca conserverà durante la procedura il diritto a una «piena difesa» davanti allo stesso Sinodo.

Il Papa conserva l’assenso finale

Il voto dei vescovi non destituirà di per sé il patriarca.

Se il Sinodo raggiunge la maggioranza richiesta, il suo presidente dovrà informare quanto prima il Romano Pontefice. Al Papa spetta concedere l’assenso alla rimozione, ed è tale assenso che rende giuridicamente vacante la sede patriarcale.

Leone XIV spiega espressamente perché ha conservato questo intervento di Roma: intende garantire «la piena libertà dei Padri nell’esprimere la loro scelta», proteggendoli da «qualsiasi possibile indebita pressione interna o esterna».

La riforma stabilisce così una nuova ripartizione di competenze. Il Sinodo determina l’esistenza di una causa grave, chiede la rinuncia, sviluppa la procedura e vota l’eventuale destituzione; il Romano Pontefice conserva l’assenso necessario affinché tale rimozione produca effetti.

Lo stesso motu proprio mantiene inoltre espressamente salvo il ricorso al Romano Pontefice e le prerogative della Sede Apostolica.

Il patriarca non potrà bloccare il Sinodo rifiutandosi di convocarlo

La modifica del canone 106 completa il nuovo sistema e consente che la procedura possa svolgersi anche di fronte all’opposizione del patriarca.

Ordinariamente spetta al patriarca stesso convocare il Sinodo. Ciò genererebbe un evidente ostacolo se fosse proprio la sua condotta che i vescovi volessero esaminare.

Il nuovo canone 106 §3 stabilisce pertanto che, se il patriarca non adempie ai suoi obblighi di convocazione, potrà legittimamente riunire il Sinodo il vescovo con diritto di voto di maggiore anzianità per ordinazione episcopale.

Se neppure questi procede a convocarlo, la facoltà passerà successivamente ai successivi vescovi per anzianità che siano disposti a farlo e abbiano diritto di voto.

Il patriarca non potrà così paralizzare il meccanismo introdotto da Mutua Concordia semplicemente rifiutandosi di convocare il Sinodo.

Leone XIV invoca l’autonomia delle Chiese orientali

Il Papa presenta la riforma come un modo per dare «un’espressione più piena all’autonomia interna» delle Chiese orientali patriarcali.

In esse, il patriarca è il Pater et Caput —«Padre e Capo»— di una Chiesa sui iuris ed è eletto dal Sinodo dei suoi stessi vescovi. Il sistema orientale attribuisce a tale organo facoltà di governo considerevolmente maggiori di quelle che competono, ad esempio, a una conferenza episcopale della Chiesa latina.

Leone XIV sostiene che il ministero primaziale del patriarca possiede una «intrinseca vocazione alla collegialità» proprio perché la sua autorità si inserisce in un’antica tradizione sinodale.

«Sebbene sia costitutivamente Primo e non mero Presidente dell’Assemblea dei Vescovi, il Patriarca non può essere considerato indipendentemente da essa», afferma il Pontefice.

Con Mutua Concordia, lo stesso Sinodo che partecipa in modo decisivo all’elezione del patriarca riceve ora la competenza per promuovere la sua rimozione quando ritenga che esista una causa grave, sempre con le garanzie procedurali previste e l’assenso finale del Papa.

Un riferimento espresso alle Chiese ortodosse

Leone XIV introduce inoltre una considerazione ecumenica per giustificare l’ampliamento delle competenze sinodali.

Il motu proprio segnala che riconoscere e ampliare le facoltà dei sinodi risulta opportuno anche alla luce delle «relazioni interconfessionali» e, specificamente, della «sensibilità teologica e della prassi delle Chiese ortodosse».

Il riferimento risulta particolarmente significativo per la prossimità storica, liturgica ed ecclesiologica tra le Chiese cattoliche orientali e le Chiese ortodosse, nelle quali la sinodalità episcopale occupa un posto centrale nell’esercizio del governo ecclesiale.

La riforma mantiene, al tempo stesso, l’intervento del Romano Pontefice nella fase definitiva di un’eventuale rimozione.

Raggiunge anche le Chiese arcivescovili maggiori

Il nuovo regime non resta limitato alle Chiese che possiedono formalmente il rango patriarcale.

Leone XIV dispone che si applichi per analogia alle Chiese arcivescovili maggiori, in conformità al canone 152 del Codice orientale.

La modifica raggiunge così il modello di governo delle Chiese cattoliche orientali patriarcali —tra cui le Chiese maronita, copta, siriaca, armena, caldea e greco-melchita— e alle Chiese arcivescovili maggiori, come l’ucraina, siro-malabarese, siro-malankarese e rumena.

Con l’entrata in vigore di Mutua Concordia, un’eventuale grave rottura tra un patriarca e i suoi vescovi non dipenderà più unicamente dal fatto che quello accetti di rinunciare. Il Sinodo dispone da questo sabato di una procedura propria per chiedergli la rinuncia e, di fronte al suo rifiuto, approvare la sua destituzione con una maggioranza di due terzi, mentre il Papa conserva l’assenso finale necessario per rendere effettiva la rimozione.

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