La Diocesi di Asidonia-Jerez, in Andalusia, ha promulgato una nuova Normativa Diocesana sulla Pietà Popolare e sulle Confraternite e Fraternite che sostituirà il noto «Libro Verde», in vigore dal 2004. Il testo mantiene l’esigenza che chi governa le confraternite sia cattolico praticante e conduca una vita cristiana coerente, ma sviluppa tale principio mediante nuovi controlli e dichiarazioni sulla dottrina, la morale e la situazione personale dei candidati. Inoltre raddoppia a dieci anni e 200 membri i requisiti per creare una nuova confraternita.
La normativa è stata resa pubblica il 24 agosto dalla diocesi governata da Mons. José Rico Pavés ed entrerà in vigore il prossimo 24 settembre, solennità di Nostra Signora della Mercede, patrona di Jerez de la Frontera, inizialmente ad experimentum per un anno. La sua elaborazione è iniziata nel dicembre 2023 e alcune sue disposizioni erano state anticipate negli ultimi mesi mediante decreti episcopali.
Da «cattolico praticante» a requisiti concreti
L’esigenza di coerenza con la fede cattolica non nasce con la normativa del 2026. Il Libro Verde del 2004 stabiliva già tra le condizioni per essere candidato a una Giunta di Governo quella di essere «cattolico praticante, con riconosciuta vita cristiana personale, familiare e sociale».
La nuova regolamentazione conserva tale requisito, ma lo sviluppa in modo considerevole. L’articolo 97 stabilisce che i candidati dovranno aver completato l’iniziazione cristiana —Battesimo, Cresima ed Eucaristia— ed essere cattolici praticanti, con riconosciuta vita cristiana negli ambiti personale, familiare e sociale.
Aggiunge inoltre espressamente che non potranno trovarsi «in una situazione di convivenza irregolare, contraria all’insegnamento della Chiesa Cattolica», rimandando ai numeri 2331-2398 del Catechismo, corrispondenti all’insegnamento sul sesto comandamento e sulla morale sessuale.
La novità risiede soprattutto nel modo di attestare tali condizioni.
I candidati dovranno fornire documentazione diversa a seconda del loro stato civile. I celibi presenteranno, tra gli altri documenti, una dichiarazione giurata di celibato e, quando necessario, un’altra sulla modalità di intendere e vivere una relazione prematrimoniale. I coniugati dovranno dichiarare di comprendere e vivere il matrimonio conformemente all’insegnamento della Chiesa.
La normativa contempla espressamente anche i casi di vedovanza, separazione e divorzio e stabilisce la documentazione e le dichiarazioni che i candidati dovranno fornire in ciascun caso.
Protesta di fede sotto giuramento
I candidati dovranno presentare altresì una «Protesta di fede e accettazione della dottrina e morale cattolica», mediante un documento scritto e firmato sotto giuramento davanti all’assistente ecclesiastico.
Dovranno inoltre attestare di non avere precedenti penali né per reati sessuali e presentare una dichiarazione responsabile di rifiuto degli abusi su minori e persone vulnerabili e di accettazione del protocollo diocesano corrispondente.
L’idoneità del candidato non dipenderà esclusivamente dalla confraternita stessa. L’assistente ecclesiastico dovrà emettere un rapporto e la documentazione sarà inoltrata all’Ordinario, che potrà richiedere informazioni aggiuntive al parroco della sede della confraternita, a quello della parrocchia in cui risiede il candidato o ad altre persone.
Queste esigenze seguono una linea che Rico Pavés aveva già sviluppato mediante decreti precedenti. Ad aprile di quest’anno, ad esempio, ha stabilito requisiti analoghi per i candidati alle presidenze e ai membri permanenti dei consigli locali delle confraternite.
Si ampliano le incompatibilità politiche
Non è del tutto nuova neppure l’incompatibilità tra determinate responsabilità politiche e il governo delle confraternite.
La normativa precedente impediva già di occupare incarichi nelle giunte di governo a persone con determinate responsabilità politiche e istituzionali. Il nuovo testo mantiene tale incompatibilità e ne amplia la portata.
Non potranno essere candidati coloro che ricoprono cariche direttive o di portavoce in partiti politici né coloro che esercitano come autorità civile esecutiva negli ambiti nazionale, regionale, provinciale o comunale.
Inoltre, il divieto si estende ora ad altre responsabilità confraternali: coloro che si trovano in tali situazioni non potranno neppure esercitare come capataces, vestitori dei titolari, camareras o mayordomos.
I politici interessati da queste incompatibilità non potranno neppure esercitare come banditori o oratori.
Banditori e conferenzieri dovranno accettare la dottrina cattolica
Il controllo dell’identità cattolica si estende alle persone che intervengono pubblicamente per incarico di una confraternita.
Coloro che vengono proposti per pronunciare una conferenza o un bando dedicato a una festa o a un titolare sacro, nonché per effettuare pubblicazioni a nome di una confraternita, necessiteranno preventivamente dell’approvazione dell’assistente ecclesiastico e della Delegazione Diocesana delle Confraternite e Fraternite.
Una volta accettato l’incarico, dovranno firmare una dichiarazione giurata di conoscenza e accettazione della dottrina e morale della Chiesa.
Il modulo incluso nella normativa impegna il firmatario a rimanere in comunione di fede, culto e disciplina con il Papa e il vescovo e a non dire né insegnare durante il suo incarico nulla contrario alla dottrina e morale cattoliche.
Dieci anni e 200 membri per creare una nuova confraternita
Un altro dei cambiamenti sostanziali riguarda la creazione di nuove confraternite.
Fino ad ora, il Libro Verde stabiliva un periodo minimo di cinque anni come aggregazione parrocchiale prima di avanzare nel processo e richiedeva almeno 100 membri di pieno diritto maggiorenni.
La nuova normativa raddoppia entrambe le esigenze: saranno necessari dieci anni ininterrotti come aggregazione parrocchiale di carattere transitorio e un minimo di 200 membri di pieno diritto maggiorenni di 18 anni per richiedere l’erezione canonica come confraternita e fraternita.
Appare inoltre una nuova limitazione riguardo alla sede canonica. Una confraternita non potrà cambiarla finché non siano trascorsi 30 anni dalla sua erezione, sebbene continuino a essere necessarie le relative autorizzazioni ecclesiastiche.
Quattro anni di mandato e un massimo di due consecutivi
La riforma unifica altresì la durata delle giunte di governo.
I mandati saranno di quattro anni. Fino ad ora esistevano confraternite i cui statuti contemplavano periodi di cinque. I membri delle giunte potranno essere rieletti per la stessa carica unicamente durante un secondo mandato consecutivo.
I processi elettorali dovranno iniziare cinque mesi prima della conclusione del mandato, rispetto ai quattro stabiliti in precedenza.
Per essere fratello maggiore o tenente di fratello maggiore sarà necessario avere più di 25 anni e contare almeno cinque anni ininterrotti di anzianità nella confraternita.
Maggiore controllo economico e disciplinare
La normativa rafforza parimenti la supervisione economica delle confraternite e dei consigli locali.
I conti dovranno essere inviati all’autorità diocesana e resi pubblici nei termini stabiliti dalla nuova regolamentazione. I consigli locali che superino determinati volumi di bilancio dovranno inoltre avvalersi di assistenza professionale esterna per la gestione fiscale e contabile.
Il regime disciplinare acquista particolare importanza. Le irregolarità elettorali possono provocare la ripetizione delle elezioni e l’inabilitazione per quattro anni dei responsabili che ne abbiano tratto beneficio. Se le anomalie persistono, il vescovo potrà nominare un commissario.
La celebrazione di culti straordinari senza autorizzazione può lasciare una confraternita per quattro anni senza celebrare nuovi culti straordinari, accompagnata dall’inabilitazione della Giunta di Governo e dalla nomina di un commissario episcopale.
Sono previste anche sanzioni per irregolarità economiche e per inadempimenti relativi alle uscite processionali. In determinati casi, le infrazioni possono sfociare nella sospensione dei culti esterni per un anno o della successiva stazione di penitenza.
La normativa introduce inoltre penalità economiche per ritardi ingiustificati negli orari processionali, collegate ai proventi derivanti da sedie e palchi della carriera ufficiale.
Processioni e culti esterni
La nuova regolamentazione dedica un’ampia parte a processioni, traslati, via crucis e altri atti di pietà popolare, incorporando anche disposizioni che Rico Pavés aveva approvato in precedenza mediante decreti specifici.
Le processioni dovranno essere celebrate con «spirito di pietà, raccoglimento e fede» e spetterà al parroco correggere gli abusi «per antichi che siano».
I via crucis e i rosari pubblici con immagini dovranno utilizzare ande semplici. Potranno essere accompagnati da coro o musica da cappella, ma non da bande musicali, e la loro durata non potrà superare un’ora e mezza.
Nelle processioni eucaristiche non potranno essere incorporati passi con immagini, distinguendo così il culto di adorazione riservato a Dio dalla venerazione tributata ai santi e alle loro immagini.
Un anno «ad experimentum»
La nuova normativa sostituirà il Libro Verde approvato nel dicembre 2004, dopo più di due decenni come quadro generale delle confraternite di Asidonia-Jerez.
Entrerà in vigore il 24 settembre 2026 e sarà applicata inizialmente ad experimentum per un anno. Durante tale periodo potranno essere avanzate correzioni e suggerimenti prima che il vescovo determini la sua entrata definitiva in vigore con le modifiche che riterrà opportune.
A partire dalla sua entrata definitiva in vigore, le confraternite, le fraternite e i consigli locali disporranno di due anni per adattare i loro statuti e regolamenti di regime interno alle nuove disposizioni.
La riforma di Rico Pavés non parte, quindi, da un vuoto riguardo all’identità cattolica delle confraternite. Il Libro Verde esigeva già che i loro dirigenti fossero cattolici praticanti e conducessero una vita cristiana riconosciuta. La normativa del 2026 fa un passo in più traducendo tale principio generale in requisiti concreti, dichiarazioni giurate, documentazione e procedure di verifica, riformando al tempo stesso ampiamente il regime elettorale, disciplinare, economico e processionale delle confraternite.