Mons. Suetta ricorda i limiti nei funerali cattolici: «La Chiesa non può trasformare la misericordia in indifferenza davanti alla verità»

Mons. Suetta ricorda i limiti nei funerali cattolici: «La Chiesa non può trasformare la misericordia in indifferenza davanti alla verità»

Il vescovo di Ventimiglia-San Remo, monsignor Antonio Suetta, ha pubblicato un vademecum giuridico-pastorale per regolare le esequie cattoliche nella sua diocesi, situata nella regione italiana della Liguria, al confine con la Francia. Il documento, firmato il 15 agosto, ricorda chi ha diritto a ricevere un funerale ecclesiastico e stabilisce disposizioni sulla celebrazione della Messa, gli elogi funebri, la musica, gli oggetti collocati accanto alla bara, la cremazione e le offerte consegnate in occasione delle esequie.

La pubblicazione arriva dopo che Suetta ha impedito all’inizio di agosto la celebrazione delle esequie cattoliche di un noto membro della massoneria. Dopo aver reso pubblica la sua appartenenza a una loggia, il prelato ha annunciato l’elaborazione di indicazioni pastorali e canoniche. Il nuovo documento dedica proprio un intero paragrafo a spiegare l’incompatibilità tra la fede cattolica e la massoneria e le sue conseguenze per le esequie.

Il funerale cattolico non è un omaggio al defunto

Il punto di partenza del documento è la natura soprannaturale delle esequie. Suetta ricorda, citando il canone 1176 del Codice di Diritto Canonico, che mediante esse la Chiesa chiede aiuto spirituale per i defunti, onora i loro corpi e offre ai vivi il conforto della speranza.

Il vescovo individua tre fini principali: pregare per il defunto, onorare il suo corpo —destinato alla risurrezione— e portare conforto e speranza cristiana a chi rimane in vita. Il documento precisa inoltre che il bene spirituale del defunto prevale sulla funzione di conforto per familiari e conoscenti.

A partire da questa concezione, Suetta mette in guardia contro la «mondanizzazione» dei funerali e la loro trasformazione in atti centrati principalmente sui ricordi e sulle emozioni di familiari e amici. Il rischio, sottolinea, è sostituire il riferimento alla misericordia di Dio e alle realtà ultime —morte, giudizio, inferno e paradiso— con una celebrazione della memoria del defunto.

Né magliette da calcio né simboli politici

Il vademecum concretizza questo avvertimento in aspetti abituali dei funerali. I riferimenti eccessivamente terreni alle passioni musicali, sportive o politiche del defunto, segnala Suetta, possono snaturare il senso dell’accompagnamento spirituale.

Per questo motivo, considera fuori luogo gli ornamenti o gli indumenti con i colori della squadra di calcio del defunto, di un partito politico o di determinati movimenti di opinione. Il documento distingue questi elementi dai riferimenti professionali o istituzionali, che possono esprimere in modo sobrio il riconoscimento della funzione svolta dalla persona defunta.

Le disposizioni finali stabiliscono inoltre che non si introducano nella chiesa né si collochino intorno alla bara oggetti estranei alla celebrazione e allo spirito delle esequie cristiane. Durante il rito non devono essere utilizzati testi o immagini registrate né interpretate canzoni o musiche estranee alla liturgia.

Limiti agli elogi e ai discorsi dei familiari

Suetta dedica particolare attenzione agli interventi di familiari e amici. Il documento constata che questi ricordi possono essere eccessivamente lunghi, numerosi o emotivi e prodursi in momenti inadeguati della celebrazione. Rifiuta anche che l’ambone sia utilizzato per questo tipo di discorsi.

Le disposizioni diocesane non autorizzano interventi di commiato durante il rito. In via eccezionale, il parroco o il rettore potrà permettere brevi parole alla fine della celebrazione, sempre che esista previamente un testo scritto e sia stato approvato. Neppure in quel caso potrà essere utilizzato l’ambone.

L’indicazione ordinaria è concordare con i familiari un momento fuori dalla chiesa o al cimitero per i discorsi di commiato.

Suetta ribadisce che i massoni possono essere privati delle esequie

Una parte sostanziale del documento è dedicata a determinare chi ha diritto a ricevere le esequie. Il vescovo riproduce il canone 1184, che contempla la loro negazione, quando non esista prima della morte alcun segno di pentimento, agli apostati, eretici e scismatici notori; a chi abbia scelto la cremazione per ragioni contrarie alla fede cristiana; e ad altri peccatori manifesti quando non sia possibile concedere le esequie senza scandalo pubblico.

Sviluppando l’ultima ipotesi, il vademecum menziona espressamente l’appartenenza deliberata ad associazioni massoniche. Suetta ricorda che basta un segno di pentimento prima di morire per poter presumere il desiderio di abbandonare la situazione di peccato grave manifesto. Precisa anche che la privazione delle esequie non costituisce un giudizio sul destino eterno del defunto.

Il vescovo dedica successivamente un capitolo completo alla massoneria. Lì riproduce la dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1983, approvata da san Giovanni Paolo II, secondo la quale il giudizio negativo della Chiesa rimane inalterato perché i principi delle associazioni massoniche sono incompatibili con la dottrina cattolica. I cattolici che vi appartengono, ricorda il testo, «sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla Santa Comunione».

Suetta raccoglie altresì la risposta del Dicastero per la Dottrina della Fede del novembre 2023, approvata da Francesco, che ha nuovamente confermato il divieto. A partire da queste disposizioni, conclude che a una persona la cui appartenenza alla massoneria sia notoria e che non si sia allontanata da essa né abbia manifestato pentimento devono essere negate le esequie ecclesiastiche conformemente al canone 1184.

Neppure la benedizione del cadavere

Il documento fa un passo in più e affronta cosa succede quando una persona non può ricevere le esequie ecclesiastiche. Suetta sostiene che neppure in tal caso procede la benedizione del defunto quando questi sia morto nella situazione che determina l’esclusione dal funerale cattolico.

Il vademecum argomenta che procedere diversamente contraddirebbe il significato della stessa benedizione e correrebbe il rischio di ridurla a una mera formalità esteriore o, nelle parole del documento, assimilarla a un’«azione magica».

Non sempre deve essere celebrata una Messa

Un altro aspetto affrontato è l’identificazione abituale tra funerale cattolico e Messa esequiale. Sebbene il funerale si celebri normalmente durante la Messa, Suetta ricorda che determinate circostanze possono rendere conveniente prescindere dalla celebrazione eucaristica e realizzare unicamente una liturgia della Parola.

Tra le ragioni che indica c’è il rischio che persone che non riuniscono le condizioni richieste ricevano la Comunione durante un funerale. Il documento ricorda perciò ai sacerdoti la convenienza di spiegare le condizioni per ricevere lecitamente l’Eucaristia: stato di grazia, digiuno eucaristico e debita coscienza di ciò che si riceve.

Le disposizioni stabiliscono che, quando si ritenga opportuno o necessario omettere la Messa e celebrare le esequie mediante una liturgia della Parola, il parroco dovrà consultare il vescovo e seguire le sue indicazioni.

La Chiesa preferisce la sepoltura alla cremazione

Suetta affronta altresì la cremazione. Il documento ricorda che la Chiesa la permette sempre che non sia stata scelta per motivi contrari alla dottrina cristiana, ma mantiene la raccomandazione di conservare «la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti».

Riafferma anche il divieto di disperdere le ceneri nell’aria, nella terra o nell’acqua e di trasformarle in oggetti commemorativi o pezzi di gioielleria.

Le disposizioni diocesane indicano inoltre che, come norma, le esequie devono essere celebrate prima della cremazione. Se eccezionalmente questa è già avvenuta e la famiglia richiede il funerale con l’urna presente, il sacerdote dovrà consultare il vescovo.

Le agenzie funebri non possono riscuotere a nome della Chiesa

Il vademecum termina regolando una questione pratica legata alle imprese funebri. La diocesi avverte che queste compagnie non sono autorizzate a richiedere, a nome della Chiesa, alcuna offerta né a stabilire un importo per il servizio liturgico.

Il contributo effettuato in occasione di esequie deve essere un atto libero del fedele secondo le sue possibilità e consegnato direttamente al parroco, potendo specificare se è destinato alle necessità della parrocchia, della chiesa, del sacerdote celebrante o a opere di carità.

Il documento, datato a San Remo il 15 agosto, solennità dell’Assunzione della Vergine Maria, è firmato dallo stesso monsignor Antonio Suetta e destinato espressamente al clero e ai fedeli della diocesi.

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