Ciò che un buon difensore potrebbe addurre a favore della FSSPX
Nel mio precedente articolo ho utilizzato un principio provocatorio che ho appreso studiando Diritto canonico: «Anche il diavolo merita una difesa». Si tratta, certo, di un modo metaforico per consacrare il diritto di difesa. I giudizi del Signore non hanno bisogno di avvocato: iudicia Domini vera, iustificata in semetipsa (Sal 18,10). Il diavolo, del resto, è già stato giudicato e condannato.
Ho cercato allora di mostrare che la complessità del caso della Fraternità Sacerdotale San Pio X conduce a una vera perplessità oggettiva: esistono ragioni serie in sensi opposti. Ed è proprio questa perplessità che rende possibile difendere le sue posizioni fondamentali.
Sorprendentemente, alcuni hanno inteso che stavo paragonando la FSSPX al diavolo. La questione è irrilevante. Al buon avvocato non importa se il suo cliente sia il diavolo in persona o la casta Susanna. Il suo compito consiste nel determinare se esistono elementi per ottenere un’assoluzione, escludere un’accusa, diminuire una pena o impedire che l’imputato sia condannato per reati diversi da quelli che realmente abbia commesso. In questo senso non ci preoccupa di somigliare all’avvocato del diavolo se con ciò possiamo assolvere Santa Susanna o, almeno, un innocente o, nel peggiore dei casi, adeguare le pene alle circostanze particolari.
Questa è la ragione del presente articolo: si tratta di chiederci cosa potrebbe addurre un buon avvocato difensore dopo aver studiato seriamente il fascicolo. Perché non pochi cattolici sembrano ritenere che la Fraternità non abbia diritto a difendersi o che, pur concedendole teoricamente tale diritto, i suoi argomenti non meritino un esame serio. Le è stato assegnato mediaticamente il ruolo del mostro: ribelle, scismatica, eretica, settaria. Spesso si condannano, inoltre, proposizioni che la FSSPX non sostiene o che appaiono solo in espressioni sfortunate di alcuni suoi membri.
L’accusa principale
L’accusa più grave sostiene che consacrare vescovi contro la volontà espressa del Papa non costituisce soltanto un’infrazione disciplinare, ma un attentato alla costituzione divina della Chiesa. Fra i principali difensori di questa tesi si trovano P. Louis-Marie de Blignières, lo studio collettivo diretto da P. Josef Bisig, il gruppo Theologus e P. Hilaire Vernier.
La difesa comincerebbe riconoscendo l’indiscutibile. Il primato di giurisdizione del Romano Pontefice è di diritto divino. Nessun vescovo può attribuirsi di propria iniziativa una diocesi, una missione canonica, sudditi o giurisdizione ordinaria. La consacrazione episcopale non conferisce il diritto di governare una porzione della Chiesa al di fuori del Papa. In circostanze ordinarie, consacrare contro il suo divieto espresso costituisce una gravissima disobbedienza.
Ma l’accusa deve dimostrare qualcosa di più per sostenere la sua tesi: che una consacrazione episcopale contro la volontà pontificia sia, per il suo stesso oggetto, intrinsecamente cattiva in ogni circostanza concepibile.
Questo passaggio non è stato definitivamente stabilito.
Concediamo che il potere dell’ordine, la missione canonica e l’esercizio attuale della giurisdizione siano intimamente connessi, ma ciò non implica che siano realtà identiche. Infatti, un vescovo riceve nella consacrazione la pienezza del sacramento dell’ordine; la questione discussa consiste precisamente nel determinare se riceva con essa la giurisdizione e, quindi, se ogni consacrazione compiuta senza mandato pontificio comporti necessariamente un’usurpazione della potestà propria del Papa.
La FSSPX può addurre che i suoi vescovi sono stati consacrati per ordinare sacerdoti, confermare fedeli e assicurare la continuità di un’opera sacerdotale, senza territori, diocesi né volontà dichiarata di sostituirsi al Romano Pontefice. Si può discutere se tale limitazione sia stata mantenuta coerentemente in tutte le sue azioni. Ciò che non si può fare è identificare, semplicemente, la trasmissione dell’ordine episcopale con la costituzione formale di una Chiesa parallela.
Un’ipotesi estrema basta a mostrare la difficoltà. Se rimanesse in vita un solo vescovo cattolico, gravemente malato, e un Papa malvagio gli proibisse di consacrare successori con l’intenzione di estinguere l’episcopato, quel vescovo dovrebbe chiaramente consacrare vescovi. Non negherebbe con ciò il primato né si attribuirebbe la potestà pontificia: impedirebbe che un mandato malvagio distrugga il bene per il cui servizio esiste l’autorità.
Questa ipotesi non prova che Mons. Lefebvre si trovasse in una situazione equivalente. Dimostra che non è stabilito che ogni consacrazione contro un mandato pontificio sia intrinsecamente cattiva in qualsiasi circostanza immaginabile.
Se, dopo tutto, rimangono dubbi al riguardo, sarebbe auspicabile che la Chiesa si pronunciasse chiaramente sulla questione, sia in un senso che nell’altro. I fedeli abbiamo bisogno di chiarezza. Finché la Chiesa non si pronuncia definitivamente in senso contrario, la FSSPX dispone, su questo punto, di una difesa teologica forte contro l’accusa di scisma.
Se la Chiesa arrivasse a definire che un simile atto è intrinsecamente cattivo, tale definizione risolverebbe la questione, ma non permetterebbe di attribuire retroattivamente mala fede a coloro che agirono quando questa rimaneva aperta e credettero di poter distinguere tra la trasmissione dell’ordine episcopale e l’attribuzione della giurisdizione. Si potrebbe affermare che si sono sbagliati oggettivamente; non che abbiano agito necessariamente con dolo scismatico rifugiandosi in una distinzione che non era ancora stata definitivamente esclusa.
La possibilità dello stato di necessità
Lo stato di necessità è una categoria riconosciuta nella teologia morale ed espressamente rilevante nel Diritto penale canonico. Non significa che l’autorità scompaia, che il suddito acquisti una sovranità propria o che qualsiasi pericolo permetta di utilizzare qualsiasi rimedio. Significa che possono presentarsi circostanze straordinarie in cui l’applicazione materiale di una norma pregiudichi lo stesso bene per la cui protezione fu stabilita.
Anche in teologia morale parliamo di epicheia, che tiene conto dell’intenzione del legislatore quando un caso straordinario sfugge alla previsione comune della legge. Inoltre, in morale possiamo parlare di gnome, che permette di giudicare secondo principi superiori quando le regole ordinarie non bastano per risolvere prudentemente una situazione eccezionale. Nessuna di queste virtù concede una licenza generale di disobbedire, ma entrambe impediscono di ridurre l’obbedienza all’applicazione meccanica di una disposizione, prescindendo dalla sua finalità e dalle conseguenze del caso concreto.
In generale si intende che, perché esista vera necessità, debbano concorrere un pericolo grave e attuale, l’affettazione di beni essenziali, l’insufficienza dei mezzi ordinari e la proporzionalità del rimedio. Tale situazione potrebbe darsi, di fatto, senza compromettere l’indefettibilità della Chiesa, anche su un piano generale e profondamente radicato, come può sembrare attualmente a persone rette.
Inoltre, il Diritto canonico contempla non solo la necessità oggettiva, ma anche la rilevanza penale della necessità putativa. Chi credette in buona fede di trovarsi in una situazione straordinaria può non avere la stessa imputabilità di chi agì per disprezzo dell’autorità. Questa non è una scusa sentimentale o una concessione al soggettivismo: conduce, conformemente ai canoni 1323 e 1324, a una considerazione distinta della pena.
La necessità nel 1988
Nel 1988 non era in gioco soltanto la sopravvivenza giuridica di una congregazione fondata da Mons. Lefebvre. Era minacciata la conservazione pratica di una liturgia, di una disciplina sacerdotale, di una formazione dottrinale e di una spiritualità che avevano alimentato per secoli la Chiesa latina. Solo con questo si potrebbe dare per dimostrata l’affettazione di beni essenziali.
La quasi scomparsa del rito romano tradizionale non fu una fantasia. Per anni fu perseguitato o praticamente proibito in numerose diocesi. A ciò si aggiungevano la crisi del sacerdozio e della vita religiosa, gli abusi liturgici, la distruzione di altari, il disprezzo generalizzato della tradizione precedente e una confusione dottrinale che toccava materie di enorme importanza. Non è necessario condividere tutti i giudizi di Mons. Lefebvre sul Concilio per riconoscere che contemplava una crisi vera, grave e straordinaria.
Poteva anche dubitare ragionevolmente delle garanzie offerte. Il suo seminario era stato soppresso mediante una procedura discutibile; aveva subito sanzioni, negoziati falliti e cambiamenti di posizione; aveva ottantadue anni e ignorava quanto tempo gli restava da vivere. Il protocollo del 5 maggio 1988 sembrava offrire una via d’uscita, ma la data e le condizioni concrete della futura consacrazione episcopale rimanevano prive di garanzie soddisfacenti.
L’accusa può rispondere che Roma aveva ammesso il principio di concedere un vescovo e che Mons. Lefebvre doveva attendere. Può anche chiedersi perché ne consacrò quattro e se esistessero misure meno lesive per l’ordine ecclesiale. Sono obiezioni che devono essere giudicate, non formule magiche che chiudano il processo.
La questione decisiva consiste nel sapere se la crisi giustificasse concretamente la misura adottata. La risposta non è evidente. Ma vi sono elementi sufficienti per sostenere che una persona prudente poteva considerare insicure le promesse romane e temere che, dopo la morte di Mons. Lefebvre, scomparisse la possibilità reale di garantire vescovi all’opera tradizionale.
Pertanto, la necessità oggettiva è difendibile, anche se può essere discutibile. La necessità putativa risulta ancora più difficile da negare. Mons. Lefebvre poté sbagliarsi sulla proporzionalità del rimedio; non si può affermare seriamente che inventò il pericolo o che agì necessariamente con l’intenzione di fondare una Chiesa separata.
La situazione attuale
Le nuove consacrazioni non possono difendersi mediante una ripetizione automatica degli argomenti del 1988. La situazione è cambiata, ma non fino al punto che uno stato di necessità sia diventato impossibile.
Esistono istituti tradizionali riconosciuti canonicamente e la sopravvivenza fisica del rito romano non dipende più esclusivamente dalla FSSPX. È anche vero che la continuità di una particolare istituzione non può identificarsi senz’altro con la conservazione della Chiesa. Una comunità non acquista il diritto di consacrare vescovi solo perché ha bisogno di assicurare il proprio funzionamento.
Ma sarebbe altrettanto superficiale concludere che il problema sia scomparso. La fedeltà alla Tradizione non può intendersi come un privilegio concesso a pochi, ma come un principio di risanamento ecclesiale che riguarda il bene comune di tutta la Chiesa. Proprio per questo, qualsiasi soluzione che si limiti a tollerare spazi isolati di fedeltà senza affrontare le cause generali della crisi risulta insufficiente. Finché i danni dottrinali, liturgici e pastorali non siano affrontati in modo efficace, i beni essenziali della vita ecclesiale restano oggettivamente compromessi, anche se esistono comunità che cercano di preservarli. Ciò non implica affermare che la FSSPX sia l’unica depositaria della sana dottrina, né che la Chiesa abbia fallito nella sua missione, né che fuori di essa non esista vera fede; significa soltanto che la situazione globale della Chiesa può continuare a generare, in coscienza, la percezione di una necessità non pienamente risolta.
Inoltre, non basta rispondere che esistono altre comunità se queste non sono presenti nelle loro regioni, mancano di sacerdoti sufficienti o non possono sviluppare liberamente il loro apostolato. Il possibile abbandono di quei fedeli costituisce un bene pastorale reale, non un mero interesse corporativo della Fraternità.
A ciò si aggiunge il prolungato fallimento dei negoziati. La FSSPX può addurre che Roma ha condizionato ripetutamente la regolarizzazione all’accettazione di formulazioni conciliari, interpretazioni o decisioni prudenziali che non hanno carattere dogmatico. Se l’unità si fa dipendere dall’adesione incondizionata a tutto ciò che legittimamente può essere discusso, l’ostacolo non proviene soltanto da Menzingen. Può esistere anche un irrigidimento romano che confonde la necessaria professione della fede con l’accettazione di posizioni teologiche e pastorali opinabili.
Nulla di tutto ciò prova automaticamente la necessità di nuove consacrazioni. Basta però a rendere possibile la loro difesa.
Disobbedienza, scisma e sanzioni
Non ogni disobbedienza costituisce scisma. Lo scisma esige il rifiuto della soggezione al Romano Pontefice o della comunione con coloro che gli sono soggetti. Si può disobbedire a un mandato concreto —giustamente o ingiustamente— senza negare l’autorità di chi lo emana.
La FSSPX riconosce il Papa, prega pubblicamente per lui, ricorre alla Santa Sede, partecipa a negoziati dottrinali, non elegge un pontefice alternativo e dichiara di non conferire giurisdizione ordinaria ai suoi vescovi. Questi fatti non risolvono tutte le obiezioni, ma impediscono di trattarla senz’altro come una Chiesa formalmente separata. Almeno dovrebbero obbligare chi di dovere a riflettere ulteriormente sulla questione.
Naturalmente, il riconoscimento del Papa non può ridursi a una formula nominale. Una resistenza illimitata e permanente finirebbe per svuotarlo di contenuto. Ma neppure si può trasformare ogni disobbedienza in rifiuto del primato senza esaminarne l’oggetto e la motivazione.
Le sanzioni disciplinari imposte alla FSSPX sono state apertamente discusse da canonisti e teologi e hanno indebolito il prestigio del Dicastero per la Dottrina della Fede. Le scomuniche non hanno risolto di per sé le questioni dottrinali, morali e giuridiche che erano in discussione. Neppure dispensavano dallo studiare la necessità, la necessità putativa e l’imputabilità personale.
Il modo in cui sono state dichiarate le nuove scomuniche, estendendo ambiguamente le loro conseguenze a sacerdoti e fedeli che non parteciparono alle consacrazioni, ha aumentato la confusione. Se si intende punire un delitto, devono essere identificati con rigore l’atto, il suo autore, la norma violata, l’imputabilità personale e gli effetti giuridici. Una dichiarazione disciplinare non può sostituire questa analisi mediante generalizzazioni.
Un buon avvocato ricorderebbe che, anche supponendo oggettivamente illecite le consacrazioni, non si può presumere mala fede in coloro che erano convinti di agire per preservare beni essenziali della Chiesa. E ciò conduce a una considerazione distinta della pena secondo lo stesso Codice di Diritto Canonico.
Molto meno si può estendere indiscriminatamente la colpa. Un sacerdote che non partecipò alle consacrazioni, riconosce sinceramente il primato e rimane nella Fraternità per ragioni di coscienza non può essere giudicato allo stesso modo di chi nega espressamente ogni autorità effettiva al Papa. Neppure si può presumere adesione formale allo scisma in qualsiasi fedele che si reca in una cappella in cerca della messa tradizionale e di un’assistenza sacramentale che non trova altrove.
La giurisdizione supplita
Il principio generale è semplice: in determinate circostanze la Chiesa supplisce la potestà che manca per proteggere il bene dei fedeli e la validità di certi atti. Tale supplenza non concede automaticamente una missione canonica ordinaria né trasforma la FSSPX in una gerarchia parallela. Ma neppure si può escludere per principio la sua applicazione agli atti dei suoi sacerdoti.
La difficoltà consiste nel determinare se possa esistere una situazione prolungata di necessità che produca ripetutamente casi concreti in cui la Chiesa supplisca. La FSSPX non ha bisogno di sostenere di possedere una giurisdizione universale e permanente. Le basta difendere che, davanti a fedeli determinati e in circostanze determinate, possano concorrere le condizioni giuridiche che rendono necessaria o probabile la supplenza.
L’errore comune, il dubbio positivo e probabile, la situazione concreta del fedele e le facoltà concesse dalla stessa autorità devono essere esaminati in ogni materia. Nelle confessioni, le concessioni pontificie hanno rafforzato notevolmente la posizione della Fraternità. Nei matrimoni si dovrà considerare la delega, la possibile supplenza o la forma straordinaria. Non si può proclamare la loro validità universale senza esame; neppure si può presumere universalmente la loro nullità.
I tribunali della FSSPX presentano una difficoltà maggiore, perché la potestà giudiziaria stabile non si identifica facilmente con la supplenza per un atto particolare. Tuttavia, l’operato di tali tribunali deve essere collocato nel suo contesto: molti fedeli ritengono di non poter ottenere un giudizio conforme a diritto nelle strutture ordinarie, il che risulta evidente quando queste stesse strutture hanno difficoltà a riconoscere come validi gli atti della FSSPX.
La difesa può addurre allora che non si pretende di erigere una potestà giudiziaria ordinaria e sovrana, ma di fornire una risposta straordinaria a fedeli che si trovano senza un’istanza che giudichi la loro situazione secondo i presupposti che ritengono conformi alla tradizione. L’applicazione concreta della supplenza continuerà a essere discutibile; ma la mera assenza di una giurisdizione ordinaria non basta a dimostrare che tutti quegli atti siano necessariamente usurpazioni invalide.
Il disordine attuale si aggrava per la prassi romana. Si concedono facoltà sacramentali a sacerdoti che simultaneamente sono descritti mediante categorie canoniche ambigue; si riconoscono certi effetti dei loro atti mentre si dubita del loro statuto; e si dichiarano scomuniche senza spiegare sufficientemente la loro incidenza sulle facoltà precedentemente concesse. Questa prassi lascia sacerdoti e fedeli in un’insicurezza canonica vergognosa.
Un buon avvocato insisterebbe, pertanto, sul fatto che l’accusa non può confutare la supplenza in astratto e dare per invalidi in blocco tutti gli atti della FSSPX.
Una condanna sommaria inammissibile
Dopo aver esaminato le accuse principali, il panorama dista molto dalla condanna sommaria che di solito viene presentata.
Non è definitivamente dimostrato che ogni consacrazione episcopale contro un mandato pontificio sia intrinsecamente cattiva in qualsiasi circostanza. La possibilità teologica e canonica di uno stato di necessità è indiscutibile. Nel 1988 vi furono fatti sufficientemente gravi per sostenere una necessità oggettiva discutibile e, con forza ancora maggiore, una necessità putativa prudentemente apprezzata. Nella situazione attuale sussistono ragioni serie: l’assistenza di numerosi fedeli, la precarietà delle soluzioni regolari, la persistenza della crisi e l’impossibilità di raggiungere accordi finché Roma pretenda di imporre come condizione ciò che appartiene al terreno della legittima discussione.
Neppure è stata dimostrata una volontà formale di scisma semplicemente a partire dalla disobbedienza. Le sanzioni non eliminano la necessità di studiare l’imputabilità personale e, per il modo in cui sono state dichiarate, suscitano nuove difficoltà giuridiche. La giurisdizione supplita non giustifica indistintamente tutte le azioni della FSSPX, ma può operare con probabilità in numerosi casi concreti; l’accusa non può scartarla globalmente senza rispondere ai fondamenti invocati.
La conclusione deve essere chiara: la FSSPX dispone di una difesa teologica, morale e canonica forte. Non tutti i suoi argomenti raggiungono lo stesso grado di certezza, ma sono più che sufficienti per esigere un vero giudizio e non un accumulo di decreti disciplinari. Là dove la necessità oggettiva può essere discussa, rimane la necessità putativa; dove non si prova la piena liceità, si può ancora escludere la mala fede; dove esiste un’infrazione, l’intenzione e l’imputabilità devono essere determinate personalmente conformemente allo stesso Diritto canonico.
Un esame completo del caso dovrebbe culminare in un pronunciamento chiaro sulle questioni che rimangono aperte: la relazione tra consacrazione episcopale e giurisdizione, la possibilità concreta dello stato di necessità, la rilevanza della necessità putativa, la portata della supplenza e la responsabilità personale di coloro che non parteciparono agli atti sanzionati. I fedeli abbiamo bisogno di chiarezza su ciò che precisamente si discute.
Se la Chiesa sottoponesse il caso della FSSPX a un giudizio veramente giusto, potrebbe correggerla in alcuni punti. Ma dovrebbe anche riconoscere la forza di diverse sue difese e assolverla da accuse che non sono state sufficientemente dimostrate, specialmente quelle che la presentano come una setta formalmente scismatica o come una negazione pratica della Chiesa.
Finché non accada, un buon avvocato chiederebbe che gli argomenti della FSSPX fossero ascoltati con la stessa serietà di quelli dell’accusa, che vi fosse una confutazione pubblica di ciascuno di essi e che, là dove la prova non raggiungesse certezza, si applicasse quel principio senza il quale la giustizia corre il rischio di diventare propaganda:
In dubio, pro reo.
Nota: Gli articoli pubblicati come Tribuna esprimono l’opinione dei loro autori e non rappresentano necessariamente la linea editoriale di Infovaticana, che offre questo spazio come forum di riflessione e dialogo.