Primato, stato di necessità e scisma nel dibattito sulle consacrazioni episcopali della FSSPX del 1988 e del 2026
«Anche il diavolo merita una difesa». L’espressione riassume un’esigenza elementare di giustizia: audiatur et altera pars, si ascolti anche l’altra parte.
È altresì la lezione di Dodici uomini arrabbiati. Nell’opera celebre, dodici giurati devono decidere sulla colpevolezza di un giovane accusato di omicidio. Undici sono disposti a condannarlo quasi subito; uno solo chiede di discutere le prove. Non afferma che l’accusato sia innocente, ma che la sua colpevolezza non è ancora stata sufficientemente dimostrata. Obbligando gli altri a riesaminare testimonianze che sembravano conclusive, scopre contraddizioni, pregiudizi e dubbi ragionevoli.
Qualcosa di simile accade con la Fraternità Sacerdotale San Pio X. La gravità delle accuse esige qualcosa di più che ripeterle. Le consacrazioni episcopali del 1988 e del 2026 pongono problemi difficili sul primato, l’episcopato, l’obbedienza, la necessità, la comunione gerarchica e l’imputabilità canonica. Entrano in gioco doveri e beni gravissimi: l’obbedienza al Romano Pontefice e l’unità gerarchica della Chiesa, da una parte; la conservazione della fede, del sacerdozio, della liturgia e della vita sacramentale, dall’altra. Affermare l’importanza di alcuni non permette di trattare gli altri come apparenti o secondari.
Stato della questione
Una parte importante della letteratura contraria alle consacrazioni proviene dalla stessa tradizione liturgica e dottrinale di Mons. Marcel Lefebvre. Alcuni dei suoi principali rappresentanti non le hanno contemplate dall’esterno: sono stati con lui, sono stati ordinati da lui e hanno condiviso per anni la sua diagnosi della crisi ecclesiale.
Nel 1987, P. Louis-Marie de Blignières, fondatore della Fraternità Saint-Vincent-Ferrier, pubblicò le sue Réflexions sur l’épiscopat «autonome». Era stato ordinato sacerdote da Mons. Lefebvre nel 1977 e riconosceva l’esistenza di una crisi straordinariamente grave nella Chiesa. La sua rottura non derivò dalla negazione di tale crisi, ma dalla convinzione che la risposta prevista da Mons. Lefebvre superasse un limite imposto dalla costituzione divina della Chiesa.
P. de Blignières sostenne che l’episcopato è essenzialmente ordinato al governo della Chiesa e alla comunione gerarchica. Perciò, consacrare contro la volontà del Papa non sarebbe soltanto trasmettere illecitamente l’ordine episcopale, ma appropriarsi di una funzione legata per diritto divino al primato. Sviluppò successivamente questa tesi in La communion hiérarchique des évêques est-elle de droit divin? e Les sacres de la Fraternité Saint-Pie X: une usurpation de juridiction.
All’inizio del 1989 apparve Du sacre épiscopal contre la volonté du Pape, saggio collettivo diretto da P. Josef Bisig. Neppure lui era un osservatore estraneo a Écône: era stato ordinato da Mons. Lefebvre nel 1977, apparteneva alla FSSPX ed era stato membro del suo Consiglio Generale.
Dopo le consacrazioni del 1988, Bisig fu uno dei dodici sacerdoti della FSSPX che la abbandonarono e fondarono, con l’approvazione della Santa Sede, la Fraternità Sacerdotale San Pietro, di cui sarebbe stato il primo superiore generale. Quei sacerdoti provenivano dall’opera di Mons. Lefebvre e condividevano in gran parte le sue convinzioni dottrinali e liturgiche, ma ritennero di non poterlo accompagnare nelle consacrazioni. Il saggio diretto da Bisig sosteneva che designare e consacrare vescovi contro il Papa usurpava una prerogativa sua di diritto divino e ledava l’unità costitutiva della Chiesa.
Questa linea argomentativa è riapparsa nel 2026. Clés, piattaforma apostolica della FSSP in Francia, ha pubblicato «Des sacres légitimes?», firmato da Theologus, un gruppo di teologi. Nello stesso ambito sono stati diffusi i nuovi studi di P. de Blignières e la conferenza di P. Hilaire Vernier, FSSP, «Droit divin et sacres contre la volonté du pape». P. Vernier sostiene che conferire l’episcopato contro la volontà pontificia sarebbe contrario al diritto divino, anche se non si intendesse trasmettere la giurisdizione.
In spagnolo, Federico Highton ha presentato in El error lefebvrista un’impugnazione generale dell’ecclesiologia attribuita alla FSSPX. Altri interventi recenti hanno qualificato la Fraternità come gerarchia parallela, organizzazione formalmente scismatica o persino struttura protestante.
Esiste anche una ricerca accademica favorevole, almeno nelle sue conclusioni iniziali. Nel 1995, P. Gerald E. Murray, sacerdote dell’arcidiocesi di New York e estraneo alla FSSPX, presentò alla Pontificia Università Gregoriana la sua memoria di licenza The Canonical Status of the Lay Faithful Associated with the Late Archbishop Marcel Lefebvre and the Society of St. Pius X: Are They Excommunicated as Schismatics?
Murray sostenne che i canoni 1321, 1323 e 1324 suscitavano un grave dubbio circa l’incursione nell’escomunione del 1988: la convinzione di Mons. Lefebvre sullo stato di necessità poteva impedire la pena latae sententiae, anche se il suo giudizio fosse stato oggettivamente errato. Sebbene l’autore abbia successivamente modificato la sua posizione, la sua ricerca dimostra che la questione penale ammetteva una seria discussione canonica.
La difesa della FSSPX conta, inoltre, sulle dichiarazioni e sugli studi di Mons. Lefebvre, Mons. Bernard Tissier de Mallerais e dei PP. Ramón Anglés, Peter Scott e Jean-Michel Gleize. Quest’ultimo ha risposto al saggio diretto da Bisig e alle obiezioni di Theologus, Vernier e de Blignières.
La controversia non contrappone semplicemente tradizionalisti e modernisti. Ha diviso sacerdoti formati sugli stessi principi, alcuni dei quali ordinati dallo stesso vescovo. Alcuni temettero che le consacrazioni costituissero l’inizio di una gerarchia parallela; altri giudicarono che fossero necessarie per preservare beni ecclesiali gravemente minacciati: la trasmissione integra della fede, la formazione e la continuità del sacerdozio cattolico, la conservazione della liturgia tradizionale e l’assistenza sacramentale dei fedeli ad essa legati.
Che uomini formati nella stessa tradizione giungano a conclusioni opposte non dimostra che entrambe siano vere. Mostra che il disaccordo non può spiegarsi sempre con il rifiuto del primato da parte di alcuni o con l’incomprensione della crisi da parte di altri. La difficoltà consiste nel determinare ciò che esigeva la fedeltà cattolica quando due mali giudicati gravissimi sembravano inevitabili e ogni possibile risposta minacciava un bene che nessuno aveva il diritto di disprezzare.
La portata delle sanzioni
La Santa Sede dichiarò nel 1988 che Mons. Lefebvre, Mons. Antônio de Castro Mayer e i quattro vescovi consacrati erano incorsi nell’escomunione. San Giovanni Paolo II qualificò le consacrazioni come atto scismatico in Ecclesia Dei adflicta. Benedetto XVI rimise nel 2009 le escomunioni dei quattro vescovi superstiti, senza dichiarare per questo che non fossero mai state incorse. Nel 2026, dopo le nuove consacrazioni, Roma tornò a dichiarare sanzioni gravissime ed estese la qualifica di scisma alla FSSPX e ai suoi membri.
Queste decisioni non possono essere omesse né trattate come inesistenti. Producono effetti giuridici finché rimangono in vigore e costituiscono l’obiezione più grave contro la posizione della FSSPX. Ma non sono nemmeno definizioni dogmatiche, sentenze infallibili né decisioni irreformabili. Applicano la disciplina penale a persone e fatti concreti, il che esige di valutare circostanze storiche, intenzioni, imputabilità, necessità oggettiva o putativa e corrispondenza tra le condotte realizzate e i delitti tipificati.
Per questo possono essere esaminate criticamente senza negare l’autorità che le ha promulgate. È possibile che qualche apprezzamento, applicazione concreta o estensione personale dei loro effetti risulti ingiusta. Questa possibilità non dimostra che le sanzioni lo siano effettivamente, ma obbliga a studiare le ragioni della parte condannata prima di dare per conclusa la controversia.
La vera questione
Il primato di giurisdizione del Romano Pontefice è di diritto divino. La sua potestà è suprema, piena, ordinaria e immediata. Nessun vescovo può attribuirsi da sé una diocesi, un ufficio, una missione canonica o una giurisdizione ordinaria. L’obbedienza ai mandati legittimi del Papa costituisce normalmente un dovere grave.
La tradizione morale riconosce, tuttavia, situazioni straordinarie che devono essere giudicate mediante la necessità, l’epikeia e, più ampiamente, la gnome. La questione precisa è se queste categorie possano raggiungere una consacrazione episcopale espressamente proibita dal Papa.
Non basta rispondere che l’autorità pontificia è di diritto divino. Bisogna dimostrare che una simile consacrazione è, per il suo oggetto morale, intrinsecamente cattiva e assolutamente ingiustificabile, anche di fronte a una necessità estrema.
L’episcopato è essenzialmente ordinato al governo della Chiesa, ma tale ordinazione non si identifica senz’altro con il possesso attuale della giurisdizione. Il potere dell’ordine, la capacità episcopale di governare, la missione canonica, l’ufficio e l’assegnazione dei sudditi sono realtà correlate, ma distinte.
Consacrare illecitamente un vescovo non equivale necessariamente a conferirgli una diocesi o a proclamare una giurisdizione indipendente. Non è lo stesso attribuirsi il diritto di costituire una gerarchia al di fuori del Papa che riconoscere la competenza pontificia e sostenere —a ragione o a torto— che una necessità estrema permette di trasmettere eccezionalmente l’ordine episcopale senza conferire ufficio né giurisdizione ordinaria.
Questa distinzione non dimostra la liceità delle consacrazioni, ma impedisce di identificarle immediatamente con la fondazione di un’altra Chiesa.
Qui appare la duplice difficoltà. La FSSPX deve spiegare perché la necessità addotta poteva giustificare una disobbedienza in materia così strettamente legata alla costituzione gerarchica della Chiesa e come si preservano il primato e i limiti dell’eccezione. I suoi contraddittori devono dimostrare che il legame dell’episcopato con il Papa rende ogni consacrazione contro la sua volontà un atto intrinsecamente illecito per diritto divino, anche quando non si rivendicano ufficio, missione canonica né giurisdizione ordinaria. Nessuno di questi oneri viene soddisfatto con la sola affermazione del principio che ciascuna parte considera minacciato.
Una difesa possibile
La difesa potrebbe iniziare sostenendo che non è stata dimostrata l’illiceità intrinseca, per diritto divino e senza eccezione possibile, di ogni consacrazione episcopale contro un divieto pontificio. L’infrazione canonica e la disobbedienza materiale sono evidenti; ma la loro qualificazione morale completa, il loro eventuale carattere scismatico e l’incursione nelle pene richiedono di esaminare la necessità addotta, l’intenzione, la proporzionalità e l’imputabilità.
La necessità non può diventare una formula che giustifichi tutto. Devono essere provate la gravità del pericolo, l’insufficienza dei mezzi ordinari, la proporzione del rimedio e i limiti dell’eccezione. L’esistenza di tribunali propri, l’ampiezza attribuita alla giurisdizione supplita, il prolungamento dell’eccezionalità e certe espressioni sulla «Chiesa conciliare» presentano difficoltà che richiedono uno studio specifico.
Non si possono nemmeno confondere il 1988 e il 2026. L’età e la salute di Mons. Lefebvre, il protocollo del maggio 1988, le garanzie allora offerte e la situazione delle comunità tradizionali appartengono al primo caso. Le restrizioni liturgiche successive, le dimensioni raggiunte dalla FSSPX, lo stato dei suoi vescovi e le possibilità attuali di una soluzione canonica appartengono al secondo. L’eventuale giustificazione dell’uno non determina automaticamente quella dell’altro.
L’autorità ha anche delle responsabilità. Non basta chiedere cosa doveva fare Mons. Lefebvre o cosa doveva fare la FSSPX. Bisogna chiedere cosa spettava fare a Roma di fronte ai beni che quelli affermavano di vedere minacciati. La crisi dottrinale e liturgica, la persecuzione pratica della Messa tradizionale, l’instabilità delle garanzie offerte e il trattamento disuguale dispensato a diverse forme di dissidenza fanno parte del problema.
Il giudizio finale deve distinguere vari livelli. La necessità oggettiva potrebbe giustificare l’atto; la necessità putativa prudentemente stimata potrebbe escludere o diminuire la colpa; un errore colpevole potrebbe attenuare la pena senza rendere lecita la condotta; e la volontà di costituire una gerarchia indipendente introdurrebbe un problema di natura molto più grave. Confondere questi livelli impedisce di valutare con giustizia sia le azioni sia le sanzioni.
La perplessità del caso non rende lecite tutte le opzioni né sospende la verità morale. Nasce dalla difficoltà straordinaria di applicare principi certi a fatti discussi e a relazioni teologiche complesse. Si può concludere che una delle parti si è sbagliata; non si può fingere che non sia mai esistita una seria difficoltà perché, una volta pronunciata la condanna, la soluzione sembri evidente.
C’è, quindi, un punto che dovrebbe essere riconoscibile da tutti: cattolici che ammettono gli stessi dogmi sulla Chiesa e sul primato hanno dissentito profondamente sulla loro applicazione in queste circostanze. Questo riconoscimento non obbliga a equiparare le loro posizioni né a rinunciare al giudizio dottrinale. Permette di considerare che chi ha errato ha potuto farlo nel tentativo di proteggere beni veramente ecclesiali, e non perché volesse distruggere l’unità che professava di difendere.
Questa complessità dovrebbe favorire una soluzione ecclesiale invece del prolungamento indefinito delle condanne. La FSSPX ha affermato ripetutamente di non pretendere di costituire una Chiesa parallela, che i suoi vescovi sono privi di giurisdizione ordinaria, che le sue azioni rispondono a una situazione eccezionale e che riconosce l’autorità suprema del Romano Pontefice. Si può discutere se la sua condotta sia interamente coerente con tali affermazioni.
La migliore confutazione pratica dello stato di necessità consiste nel rimuovere le condizioni che permettono di invocarlo ragionevolmente. Se esiste una vera volontà di riconciliazione, dovrebbe essere possibile trovare una formula che salvaguardi simultaneamente il primato pontificio e i beni ecclesiali per i quali la FSSPX afferma di aver resistito.
Il giurato dissenziente di Dodici uomini arrabbiati non comincia dicendo: «So che l’accusato è innocente». Dice soltanto: «Non sono convinto che la sua colpevolezza sia stata dimostrata». Questa è anche la posizione di queste pagine.
Anche il diavolo merita una difesa. A maggior ragione la meritano cattolici la cui condotta ha diviso per decenni sacerdoti, teologi e canonisti sinceramente aderenti alla Chiesa e al primato del Romano Pontefice. Riconoscere la difficoltà del caso non risolve la controversia, ma impedisce di trasformarla in una caricatura e apre la strada verso una riconciliazione ancora possibile.
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