Le vittime di Santarsiero ignorate: esposte dal denunciato mentre la Chiesa non conferma loro nemmeno la ricezione della loro denuncia

Le vittime di Santarsiero ignorate: esposte dal denunciato mentre la Chiesa non conferma loro nemmeno la ricezione della loro denuncia

El 26 marzo 2026, una lettera notarile è stata consegnata a mano nella Nunziatura Apostolica di Lima. Suo destinatario formale: il nunzio apostolico in Perù, Mons. Paolo Rocco Gualtieri. Su contenuto: una denuncia formale contro Mons. Antonio Santarsiero Rosa, OSJ, vescovo della diocesi di Huacho e allora segretario generale della Conferenza Episcopale Peruviana, per presunti abusi sessuali sistematici —incluso un minore nel seminario minore diocesano— e maltrattamento psicologico a persone sotto la sua autorità. L’incartamento è stato trasmesso simultaneamente al Dicastero per la Dottrina della Fede, presieduto dal cardinale Víctor Manuel Fernández.

Non era la prima volta che questi fatti arrivavano a Roma. Secondo quanto consta nel dossier, comunicazioni documentate sugli stessi fatti erano state trasmesse alle autorità vaticane nel 2024 e 2025, senza risposta pubblica nota né traccia di azione.

Il 8 aprile 2026, Infovaticana ha pubblicato la denuncia. Il 9 aprile, la Conferenza Episcopale Peruviana, presieduta da Mons. Carlos Enrique García Camader, ha annunciato che Santarsiero si allontanava dalla Segreteria Generale «per dedicarsi all’accertamento dei fatti». Il 14 aprile, il vescovo, insieme al suo Vicario Alejandro Alvites, ha convocato e presieduto una riunione con tutto il clero diocesano nell’auditorio della I. E. P. Liceo Español San Juan Bautista de Hualmay, provincia di Huaura. Lì, invece di mantenere la minima riservatezza esigibile in qualsiasi procedimento sanzionatorio in corso, ha identificato pubblicamente le sue stesse vittime davanti al presbiterio e ha promosso la firma di un documento di supporto.

Nel frattempo, le vittime —denuncianti formali in un procedimento canonico aperto— non hanno ricevuto nulla. Né una notifica di ammissione al procedimento. Né una citazione per indagini complementari. Né l’apertura di un canale di comunicazione e assistenza. Né una sola parola di accompagnamento da parte dell’autorità ecclesiastica che istruisce. ¿Che istruisce? Silenzio assoluto.

E, mentre quel silenzio si prolunga, l’indagato si sposta a Roma.

Ciò che il legislatore canonico non ha esplicitato

Chi rivede il Codice di Diritto Canonico del 1983, le norme De delictis reservatis, il motu proprio Vos estis lux mundi —nella sua redazione del 2019 e in quella consolidata del 2023— e il Vademecum del Dicastero per la Dottrina della Fede sul trattamento dei casi di abuso, troverà un sistema attentamente articolato intorno all’indagato: diritto di difesa, presunzione di innocenza, assistenza legale, ricorsi. Non troverà, invece, uno statuto processuale chiaro ed esigibile della vittima. Non perché il legislatore abbia deciso di escluderla —sarebbe assurdo pensarlo—, ma perché ci sono principi così elementari, così ovvi, così strutturali del concetto stesso di «processo» in qualsiasi tradizione giuridica civile, che il legislatore canonico, presumibilmente, non ha considerato necessario esplicitarli in dettaglio.

Ebbene: ciò che non si esplicita, nella prassi canonica attuale, semplicemente non si applica.

Sul silenzio del legislatore, la pratica diocesana ha edificato un regime in cui alla vittima:

— Non si informa dell’ammissione della denuncia.
— Non si assegna un numero di incartamento.
— Non si notifica la fase processuale in cui si trova il procedimento.
— Non si permette di presentare scritti.
— Non si permette di apportare prove complementari.
— Non si permette di proporre testimoni né indagini.
— Non si permette un follow-up minimamente ragionevole del caso.
— Non si dà traslato delle decisioni che la colpiscono direttamente.
— Non si comunica l’archiviazione, la rimessione a Roma o la sanzione imposta, salvo nei termini generici —o non così formali— che l’autorità consideri opportuni.

Immaginate, per un istante, trasferire questo modello nell’ambito penale dello Stato. Immaginate una vittima di un delitto grave che si presenta a denunciare e alla quale si dice che non potrà costituirsi parte nel procedimento, che non le sarà notificato nulla, che non potrà apportare prove, che non avrà copia degli atti, che non potrà ricorrere l’archiviazione e che si verrà a sapere del risultato, nel caso, dalla stampa. ¿Vi immaginate il delirio? ¿Vi immaginate un organo giudiziario che difende seriamente che una tale cosa è compatibile con un processo degno di quel nome?

Ebbene, quella è, oggi, la realtà de facto del diritto canonico applicato ai casi di abuso sessuale.

Decine di casi, lo stesso schema

Chi scrive questo segue, insieme ad altri professionisti, decine di incartamenti aperti in Spagna e Hispanoamerica. La dinamica è sempre la stessa: si riceve la denuncia, si avvia internamente un procedimento del quale la vittima non sa più nulla, si svolge un’istruzione della quale solo l’autorità ecclesiastica e, nel caso, l’indagato hanno conoscenza, e si conclude —con sanzione, con archiviazione o con rimessione a Roma— in un atto del quale la vittima si viene a sapere, se se ne viene a sapere, da terzi o dalla stampa.

Non si tratta, quindi, di patologie locali attribuibili a vescovi specifici, a curie mal organizzate o a istruttori poco diligenti. Si tratta di uno schema strutturale. E uno schema strutturale esige una spiegazione strutturale.

La giustificazione abituale è la mancanza di risorse. Non c’è personale. Non ci sono mezzi. Non c’è budget. Conviene smontare questo argomento con calma.

Primo, la presunta insufficienza di risorse non esime, in nessun ordinamento conosciuto, dal compimento delle garanzie essenziali del processo. Un organo collassato può tardare di più; ciò che non può è decidere di prescindere dal traslato alle parti. La scarsità di mezzi afecta il ritmo, non la sostanza.

Secondo, gli atti elementari che si stanno omettendo —ricevuta di ricezione, assegnazione di numero di incartamento, notifica della fase processuale, apertura di un canale di comunicazione bidirezionale— non richiedono risorse straordinarie. Richiedono volontà. La diocesi di Huacho è stata perfettamente capace di convocare tutto il suo clero in una sala parrocchiale e di promuovere la firma di un documento di supporto al vescovo indagato. La capacità logistica esiste. La questione è a chi decide di rivolgersi.

Terto, e forse il più rilevante: il costo zero di una notifica di ricezione contrasta con il costo enorme —pastorale, giuridico, reputazionale e umano— della rivittimizzazione istituzionale che produce il silenzio. La presunta economia di mezzi risulta, alla fine, infinitamente più cara per la stessa Chiesa.

Il nucleo del problema: un diritto senza vittima

Conviene formulare la diagnosi con la maggiore chiarezza possibile: l’attuale diritto penale canonico, nella sua applicazione pratica, ha consolidato una concezione del processo in cui la vittima è oggetto del procedimento, non soggetto dello stesso. È la fonte della notitia criminis, ma cessa di esistere processualmente nell’istante in cui quella notizia si incorpora all’incartamento. È l’origine della macchina, ma si la considera estranea al suo funzionamento.

Questa concezione è incompatibile con tre principi che appartengono al nucleo duro di qualsiasi sistema processuale minimamente garantista, e che non hanno bisogno di essere esplicitati in un canone concreto per essere esigibili, perché fanno parte della stessa definizione di processo giusto:

1. Il principio di udienza. Chi ha un interesse legittimo nel procedimento ha diritto a essere sentito in esso. La vittima di un abuso ha, senza discussione possibile, un interesse legittimo —e qualificato— nel procedimento che si segue contro il suo aggressore. Negarle l’udienza non è una decisione di opportunità organizzativa; è una violazione strutturale.

2. Il principio di contraddizione. Non si può costruire una verità processuale sulla base esclusiva dell’informazione apportata da una sola parte. La denuncia iniziale non esaurisce l’apporto possibile della vittima: possono sorgere nuovi elementi, nuove prove, nuovi testimonianze, contraddizioni nella versione dell’indagato che solo la vittima può segnalare. Chiuderle la porta dopo la denuncia equivale a rinunciare deliberatamente a una fonte probatoria essenziale.

3. Il principio di informazione. Senza informazione non c’è difesa, né tutela, né possibilità di reagire davanti a decisioni lesive. Una vittima che non sa in che fase è il suo procedimento, quali decisioni sono state adottate, quali termini regolano e quali ricorsi sono possibili, è una vittima alla quale si è svuotato di contenuto qualsiasi presunto diritto che si le pretenda riconoscere.

Fino a quando?

La domanda che resta nell’aria è se la Chiesa è disposta a continuare a mantenere questo stato di cose. Se è disposta a continuare a tramitare casi come quello di Huacho, quello di Lute a Chiclayo e tanti altri, sotto un modello processuale che, applicato in qualsiasi altro foro, sarebbe dichiarato nullo di pieno diritto per violazione di garanzie essenziali.

Non si sta chiedendo di trasferire mimeticamente le categorie del diritto processuale civile o penale dello Stato nell’ambito canonico. Si sta chiedendo il minimo: che si accusi ricevuta, che si assegni un numero di incartamento, che si informi della fase processuale, che si apra un canale di comunicazione bidirezionale, che si permetta alla vittima di apportare prove e proporre indagini, che si le notifichino le decisioni che la colpiscono, che si le consegni copia dell’incartamento quando lo richieda, e che si le permetta nel caso di ricorrere.

Il minimo. L’elementare. L’inerente al concetto stesso di processo.

Mentre questo non accada, casi come Huacho o come quello di Lute a Chiclayo continueranno a gettare sulla Chiesa un’ombra che nessuna comunicazione, nessuna commissione né nessuna gestione istituzionale potrà dissipare. Il problema non è comunicazionale. È strutturale. E esige correzione normativa e pratica immediata.

Aiuta Infovaticana a continuare a informare