Il vescovo di Huacho, indagato per abusi sessuali dopo la denuncia pubblicata da Infovaticana, ha convocato martedì scorso in una sala parrocchiale tutto il suo clero, dove ha identificato pubblicamente le sue stesse vittime davanti a loro e ha promosso la firma di un documento di supporto sulla sua innocenza. I fatti descritti non solo violano il diritto canonico vigente, ma possono rientrare in tipi penali previsti nell’ordinamento giuridico peruviano.
Antonio Santarsiero, vescovo di Huacho e fino a venerdì scorso segretario generale della Conferenza Episcopale Peruviana, si trova sotto indagine per denunce di abusi sessuali fondate su testimonianze coincidenti per aspetto e solidità. In quel contesto, martedì scorso il prelato ha convocato l’intero presbiterio diocesano a una riunione in presenza. Durante la riunione, secondo diversi testimoni, ha rivelato illegalmente l’identità delle vittime davanti ai sacerdoti riuniti e ha promosso la sottoscrizione di un documento di adesione alla sua persona.
Rivelazione di segreti: possibile responsabilità penale
L’identificazione esplicita delle vittime davanti all’intero presbiterio costituisce l’elemento di maggiore gravità che trascende il diritto canonico. Il Codice Penale peruviano tipifica la violazione del segreto professionale, e l’ordinamento processuale stabilisce l’obbligo di preservare l’identità delle vittime nei procedimenti per reati sessuali.
La protezione pubblica dell’identità è un meccanismo essenziale per evitare ritorsioni, preservare l’integrità dei denuncianti e garantire la fattibilità dell’indagine. La sua violazione, specialmente in un contesto istituzionale gerarchico, può costituire reato. Una riunione che raduna tutto il clero di una diocesi, presieduta dal suo vescovo, ha un carattere istituzionale sufficiente per considerare pubblica la rivelazione effettuata.
L’esposizione delle vittime davanti a decine di sacerdoti non può essere inquadrata come atto pastorale. Si tratta di una condotta suscettibile di rimprovero penale, indipendentemente dalla condizione ecclesiastica di chi la esegue. Compete alla procura competente valutare questo aspetto.
Interferenza nel procedimento in corso
La convocazione del presbiterio in queste circostanze introduce un secondo problema giuridico: l’interferenza diretta in un procedimento in corso. I sacerdoti della diocesi non sono osservatori neutrali. Possono essere testimoni, fonti di informazione o persino denuncianti.
Riunirli sotto l’autorità del proprio indagato, per trattare il contenuto delle accuse, altera le condizioni di indipendenza necessarie per lo sviluppo dell’indagine. Non è necessaria una minaccia esplicita affinché esista pressione. In una struttura gerarchica, la sola convocazione e l’esposizione diretta del vescovo generano un effetto dissuasorio oggettivo su qualsiasi possibile testimonianza.
Il risultato è una contaminazione dell’ambiente probatorio che compromette l’integrità del processo.
Il documento di adesione: apparenza di consenso sotto pressione
Il documento di supporto promosso durante la riunione è privo di valore probatorio favorevole per l’indagato. Nessuna istanza giudiziaria, civile o canonica, può attribuire credibilità a un’adesione ottenuta in un contesto di dipendenza gerarchica diretta e legata all’oggetto dell’indagine.
Al contrario, la sua esistenza attesta l’utilizzo dell’autorità istituzionale per costruire un’apparenza di sostegno. La firma di un documento in queste condizioni non riflette una posizione libera, ma un atto condizionato dal contesto. Il suo eventuale utilizzo pubblico o processuale aggraverebbe la situazione già creata.
Violazione del diritto canonico
Il quadro normativo della Chiesa è chiaro. Il motu proprio Vos estis lux mundi e i protocolli del Dicastero per la Dottrina della Fede impongono la protezione dell’identità delle vittime, proibiscono qualsiasi forma di pressione o ritorsione e obbligano l’indagato a non interferire nel procedimento.
La condotta di Santarsiero viola direttamente e simultaneamente questi tre precetti. Non si tratta di interpretazioni discutibili, ma di fatti verificabili che si adattano immediatamente a proibizioni esplicite del diritto vigente.
La risposta istituzionale necessaria
Sul piano canonico, la Nunziatura Apostolica in Perù e i dicasteri competenti, in particolare il Dicastero per i Vescovi e il Dicastero per la Dottrina della Fede, devono valutare l’adozione di misure cautelari molto urgenti. L’allontanamento provvisorio del vescovo dall’esercizio del suo incarico non costituisce una sanzione anticipata, ma una misura imprescindibile per garantire l’integrità del procedimento, vista l’abuso di potere che sta esercitando e il danno irreparabile alle vittime che sta provocando con questo comportamento erratico e delirante.
Nell’ambito civile, compete alla procura peruviana analizzare se i fatti descritti, specialmente la rivelazione dell’identità delle vittime, rientrino nei tipi penali applicabili e se sia esistita un’interferenza rilevante in un’indagine in corso.
Quanto accaduto non può essere interpretato come esercizio del diritto di difesa. Implica l’utilizzo di una posizione di autorità per incidere sul processo stesso. Questa differenza è giuridicamente determinante.
L’assenza di una risposta istituzionale rapida indebolisce l’indagine, aumenta l’esposizione delle vittime e favorisce scenari di impunità.