La Segreteria Generale del Sinodo ha pubblicato il Rapporto finale della Commissione canonica per una Chiesa sinodale, un documento di lavoro che propone di modificare vari canoni del Codice di Diritto Canonico per incorporare nell’ordinamento giuridico alcune delle conclusioni del processo sinodale sviluppato tra il 2021 e il 2024.
Il testo, datato in Vaticano il 22 settembre scorso, è stato elaborato a partire dalle due Assemblee Generali del Sinodo dei Vescovi di ottobre 2023 e ottobre 2024 e, in particolare, dal Documento Finale approvato il 26 ottobre 2024. La Commissione spiega che il suo obiettivo immediato è individuare quelle riforme che potrebbero essere applicate a breve termine, pur contemplando anche modifiche più profonde per fasi successive.
Maggiori funzioni per i laici
La prima parte del rapporto affronta la presenza dei laici, uomini e donne, in uffici, incarichi e ministeri all’interno della Chiesa, compresi alcuni legati al governo ecclesiastico.
La Commissione riconosce che l’ordinamento vigente contempla già numerose possibilità di partecipazione dei laici, ma ritiene che alcune disposizioni debbano essere rafforzate affinché la loro applicazione sia «più pratica ed efficace». Le proposte riguardano, tra gli altri, i canoni 145, 204, 208, 212, 228, 230, 275, 476, 483, 749, 1112, 1421 e 1425.
Una delle novità sarebbe l’introduzione della figura del delegato episcopale, che potrebbe essere un fedele laico ritenuto idoneo ed esercitare per delega determinate funzioni in ambiti analoghi a quelli attualmente attribuiti ai vicari episcopali.
Si propone inoltre di modificare il canone 1421 per consentire al vescovo di nominare direttamente giudici diocesani sia tra i chierici sia tra i laici, eliminando l’attuale requisito di un’autorizzazione della Conferenza Episcopale per questi ultimi. In determinati casi, quando non sia possibile costituire un tribunale collegiale, il giudice unico potrebbe essere ugualmente un laico, uomo o donna.
Laici per assistere ai matrimoni senza permesso di Roma
Tra le riforme proposte figura anche una modifica del canone 1112.
Attualmente, quando mancano sacerdoti e diaconi, il vescovo può delegare un laico ad assistere a un matrimonio, ma necessita del voto favorevole della Conferenza Episcopale e del permesso preventivo della Santa Sede.
La Commissione propone di eliminare quest’ultimo requisito. Il vescovo potrebbe affidare la funzione a un laico —uomo o donna— dopo aver ottenuto il voto favorevole della Conferenza Episcopale e aver ascoltato il consiglio presbiterale.
Inoltre, la proposta di riforma del canone 230 includerebbe espressamente l’assistenza al matrimonio tra le funzioni che i laici possono svolgere quando le esigenze della Chiesa lo richiedano e manchino i ministri.
Consigli pastorali obbligatori
Un altro dei cambiamenti di maggiore portata riguarda gli organismi di partecipazione delle diocesi e delle parrocchie.
L’attuale Codice stabilisce che il consiglio pastorale diocesano deve essere costituito quando le circostanze pastorali lo consigliano. La Commissione propone di renderlo obbligatorio in tutte le diocesi e di stabilire che si riunisca almeno tre volte all’anno.
L’organismo parteciperebbe anche, insieme al vescovo, alla valutazione periodica dell’applicazione del piano pastorale diocesano.
Una modifica analoga riguarderebbe le parrocchie. Il canone 536 lascia attualmente al vescovo diocesano, dopo aver ascoltato il consiglio presbiterale, la decisione di istituire consigli pastorali parrocchiali. La proposta dispone, invece, che ne esista uno in ogni parrocchia.
Il nuovo testo prevede inoltre che tale consiglio partecipi «alla formulazione di orientamenti e decisioni pastorali» che successivamente spetterebbe al parroco eseguire in virtù della sua autorità pastorale.
L’autorità del vescovo rimane
Il rapporto stesso precisa che la riforma non intende trasformare questi organi consultivi in istanze superiori al vescovo.
Il Documento Finale del Sinodo, assunto come base delle proposte, afferma che l’autorità del vescovo, del Collegio Episcopale e del Romano Pontefice nel prendere decisioni è «inviolabile», poiché fondata sulla struttura gerarchica della Chiesa stabilita da Cristo.
Allo stesso tempo, sostiene che tale autorità non dovrebbe ignorare senza una ragione sufficiente l’orientamento emerso da un regolare processo di discernimento e consultazione.
La Commissione propone pertanto di rivedere l’espressione «soltanto consultivo» che compare attualmente in vari canoni, ritenendo che possa generare un’opposizione artificiale tra consultazione e decisione.
Sinodi diocesani e concili provinciali ogni dieci anni
Il rapporto cerca anche di dare maggiore regolarità agli organismi sinodali esistenti.
La proposta di riforma del canone 461 stabilisce che ogni diocesi celebri un sinodo almeno una volta ogni dieci anni, destinato a studiare questioni concrete, valutare l’adempimento del piano pastorale e delineare gli orientamenti per il futuro.
Anche i concili provinciali passerebbero a essere celebrati ogni dieci anni. Il canone 440 dispone attualmente che siano convocati quando la maggioranza dei vescovi della provincia lo ritenga opportuno.
La presenza di altri membri del Popolo di Dio in questi organismi verrebbe ampliata. La legislazione vigente limita il numero dei presbiteri e degli altri fedeli convocati alla metà dei partecipanti che vi assistono in ragione del loro ufficio; la Commissione propone che possano raggiungere lo stesso numero.
Meno intervento della Santa Sede
La Commissione affronta inoltre il rapporto tra i concili particolari e Roma.
Secondo il canone 446, i decreti di un concilio particolare non possono essere promulgati finché non siano stati revisionati dalla Santa Sede. Il rapporto offre due possibili soluzioni: che Roma debba completare tale revisione entro un termine massimo di un anno o che, se non vi è risposta entro tale periodo, i decreti possano essere promulgati.
Il Documento Finale del Sinodo collega questa questione alla cosiddetta «sana decentralizzazione» e a un rafforzamento del ruolo delle Conferenze Episcopali e dei concili particolari.
Rendicontazione e pubblicazione dei bilanci
La terza parte del rapporto introduce cambiamenti relativi alla rendicontazione delle diocesi, delle parrocchie e delle istituzioni ecclesiastiche.
La Commissione propone di aggiungere al canone 391 l’obbligo per i vescovi di stabilire norme sui criteri e sulle procedure di rendicontazione e valutazione degli organismi sottoposti alla loro giurisdizione. Tali processi dovrebbero svolgersi «in modo sinodale», in conformità con la legislazione civile e con la partecipazione di esperti, compresi fedeli laici.
Anche i consigli economici parrocchiali dovrebbero pubblicare annualmente un rapporto sull’amministrazione dei beni e delle risorse della parrocchia, certificato, «nella misura del possibile», da revisori indipendenti.
In ambito diocesano si propone un obbligo analogo. Il consiglio per gli affari economici presenterebbe ogni anno un rapporto finanziario al consiglio presbiterale e al consiglio pastorale diocesano, anch’esso certificato quando possibile da revisori indipendenti.
Una riforma non ancora approvata
Le modifiche contenute nel documento non sono state promulgate e, pertanto, non modificano il Codice di Diritto Canonico.
La stessa Commissione avverte che il rapporto continua a essere incompleto e che sarà necessario attendere la conclusione del lavoro degli altri gruppi costituiti durante la fase di attuazione del Sinodo prima di raccogliere le proposte e studiare la loro eventuale traduzione in norme giuridiche.
A breve termine, il documento propone modifiche concrete al Codice latino; a medio termine contempla nuove istruzioni o la revisione di quelle esistenti e, in un orizzonte più ampio, prevede una revisione integrale dei due Codici di Diritto Canonico, quello latino e quello relativo alle Chiese orientali, per incorporare le conclusioni teologiche ed ecclesiologiche emerse dal processo sinodale.