Catena di negligenze: un salesiano denunciato ad Artime per abuso sessuale finì a dirigere un centro giovanile

Catena di negligenze: un salesiano denunciato ad Artime per abuso sessuale finì a dirigere un centro giovanile

Nel 2015, un sacerdote salesiano messicano di nome Pedro Mario Ayala Ceja, all’epoca missionario ad Amsterdam, si recò a Roma per incontrare il superiore mondiale della sua congregazione. Aveva appena ricevuto una diagnosi di disturbo da stress post-traumatico e aveva comunicato per lettera al Vicario del Rettor Maggiore che, durante l’adolescenza, era stato vittima di abusi da parte di un altro sacerdote salesiano. Voleva lasciare la congregazione e il ministero.

Fu ricevuto da Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore dei Salesiani dal 25 marzo 2014 —superiore di un ordine che all’epoca contava 16.000 religiosi in 136 Paesi—, oggi cardinale e Pro-Prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata, l’organismo della Santa Sede che supervisiona la vita religiosa in tutta la Chiesa.

Di quell’incontro esistono due resoconti, quello della vittima e quello del cardinale, e su ciò che è essenziale coincidono. Così lo descrive Artime nella sua risposta alle domande inviate da InfoVaticana:

«Gli dico una cosa molto importante: gli dico che, una volta che mi ha confidato ciò che gli è successo, io «NON POSSO ESSERE COMPLICE DI QUESTO» e quindi lui deve autorizzarmi a chiedere a chi detiene l’autorità giuridica (il Superiore della Provincia in cui era incardinato il salesiano che denunciava) di aprire un’indagine».

Il Rettor Maggiore organizzò per Ayala un anno di accompagnamento terapeutico e spirituale in una comunità salesiana di Madrid, a spese della congregazione, e gli offrì sostegno se avesse deciso di presentare denuncia civile, offerta che —secondo entrambe le versioni— la vittima declinò in quel momento perché non si sentiva pronta. La stessa vittima ha riconosciuto pubblicamente questo trattamento.

La controversia è tutto ciò che è venuto dopo. Per capirla bisogna tornare all’inizio.

Irapuato, 1993-1996

Secondo la testimonianza di Ayala, i fatti si verificarono mentre si formava con i salesiani a Irapuato (Guanajuato, Messico) sotto l’autorità di padre Jaime Reyes Retana, che era il suo formatore e direttore spirituale. Il denunciante colloca l’inizio degli abusi nell’anno scolastico 1993-94: «avevo 15 anni, avevo appena compiuto 15 anni», dichiara nell’intervista con Aristegui Noticias. Descrive sessioni di direzione spirituale con contenuto sessuale, «massaggi» che il sacerdote gli insegnava a dargli, «giochi» di lotta con toccamenti e visite notturne al suo letto nel dormitorio comune, dalle quali afferma di essersi svegliato «più di tre volte». Indica inoltre due episodi di maggiore gravità: uno nel dicembre 1994 e uno nell’aprile 1996.

Le età contano, perché su di esse si sarebbe deciso in seguito tutto il trattamento giuridico del caso: 15 anni all’inizio, secondo la testimonianza; 16 anni e quattro mesi nell’episodio del 1994; 17 anni e otto mesi in quello del 1996.

I primi avvisi: 1998

Secondo la sua testimonianza, Ayala raccontò gli abusi al suo maestro dei novizi nel 1998. La risposta che dice di aver ricevuto: «ci sono fratelli che dobbiamo sopportare». Anni dopo lo raccontò di nuovo al direttore del teologato, che gli avrebbe risposto: «forse sei stato tu a provocarlo». La lettera del cardinale non menziona questi episodi; il suo racconto inizia nel 2015.

La denuncia formale e l’indagine: 2016

L’11 marzo 2016, Ayala firmò la sua dichiarazione scritta, ricevuta dal Vicario del Rettor Maggiore. Considerata verosimile, la denuncia fu trasmessa al superiore provinciale di Guadalajara, da cui dipende giuridicamente l’accusato, il quale il 12 aprile 2016 aprì l’indagine preliminare prevista dal canone 1717 del Codice di Diritto Canonico. La lettera del cardinale sottolinea che questa era la via legalmente stabilita: la competenza a indagare spetta al superiore provinciale del denunciato, non al Rettor Maggiore.

Sul contenuto della denuncia, la lettera del cardinale delimita l’oggetto dell’indagine in questi termini:

«La denuncia faceva riferimento a due fatti: il primo avvenuto nel dicembre 1994 (quando P.M.A. aveva 16 anni e 4 mesi) e il secondo avvenuto nel mese di aprile 1996 (quando P.M.A. aveva 17 anni e 8 mesi). Secondo la legislazione canonica vigente all’epoca, era considerata «minore» una persona con età inferiore ai 16 anni (can. 1395 §2 CIC 1983). Questo dato fu messo in evidenza dai canonisti consultati dal Provinciale del Messico».

Da questa premessa, sempre secondo la lettera, i canonisti trassero tre conclusioni: che non vi fu reato «con minore», per l’età della vittima in entrambi gli episodi; che di conseguenza il caso non era di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede; e che il reato residuo —«contro il sesto comandamento con violenza», poiché la vittima «non fu in alcun modo consenziente»— era prescritto, essendo trascorsi vent’anni dai fatti rispetto al termine di cinque previsto allora. Scrive il cardinale:

«Secondo le informazioni che mi sono giunte, i fatti denunciati da P.M.A. non furono trasmessi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, perché non erano di competenza di questa Congregazione, ma del Provinciale».

Qui emergono le prime due questioni aperte del caso.

La prima è di perimetro. Se la dichiarazione del 2016 includeva i fatti anteriori al dicembre 1994 —quelli avvenuti, secondo la testimonianza, a 15 anni—, la premessa del ragionamento cambia: gli atti con un minore di 16 anni costituivano sì reato «con minore» sotto la stessa legislazione dell’epoca che la lettera invoca. InfoVaticana chiese espressamente al cardinale se la dichiarazione dell’11 marzo 2016 includeva quei fatti e se furono oggetto dell’indagine. Non ha risposto. Il documento che lo risolverebbe —la dichiarazione firmata— è in possesso della congregazione. Quello che è indiscutibile è che la vittima nelle sue testimonianze pubbliche descrive con chiarezza fatti di abusi a 15 anni.

La seconda è di procedura. La Lettera Circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede del 3 maggio 2011, indirizzata a vescovi e superiori maggiori, stabiliva che i casi verosimili di abuso di minori di 18 anni dovevano essere inviati a quel dicastero dopo l’indagine preliminare, essendo la CDF —e non il superiore locale— a decidere sulla competenza e, eventualmente, sulla deroga alla prescrizione, facoltà che esercitava abitualmente in casi storici. In questo caso, la qualificazione, la competenza e la prescrizione furono risolte in sede provinciale.

«Lo mandammo a Roma, ma Roma lo restituì»

Su questo punto esiste inoltre una contraddizione diretta tra le due versioni. Di fronte all’affermazione del cardinale che il fascicolo non fu trasmesso alla CDF, la vittima dichiarò ad Aristegui Noticias che, quando chiese spiegazioni, i suoi superiori le comunicarono il contrario: «mandammo il fascicolo a Roma, ma Roma lo restituì», precisandole che «Roma» era la Congregazione per la Dottrina della Fede. Secondo il suo racconto, fu dopo quella comunicazione che le fu comunicato che il caso sarebbe stato ripreso «non come abuso, ma come una mancanza al sesto comandamento».

Entrambe le affermazioni non possono essere vere contemporaneamente. Se il fascicolo fu trasmesso, esistono un protocollo, una data e una risposta che possono essere esibiti. Se non lo fu, l’informazione data alla vittima non corrisponde a quanto avvenuto. InfoVaticana chiese al cardinale se vi fu qualche comunicazione, consultazione o trasmissione del caso alla CDF, in qualsiasi momento e sotto qualsiasi forma. Per il momento non ha risposto.

Il decreto del 2019

Il 21 febbraio 2019, quasi tre anni dopo l’apertura dell’indagine, il provinciale risolse il caso mediante decreto, senza processo penale canonico né intervento di tribunale ecclesiastico. La lettera del cardinale ne illustra il contenuto:

«Ha tenuto conto dell’ammissione di colpevolezza da parte di J.R.R.Z. e della sua piena disponibilità a chiedere perdono a P.M.A.; ha imposto a J.R.R.Z. il divieto di far parte di comunità di formazione e l’obbligo per tre anni di sottoporsi a un percorso di accompagnamento psicologico e spirituale, con valutazioni successive al termine del percorso».

Il dato centrale lo fornisce, quindi, il cardinale stesso: l’accusato ammise la sua colpevolezza. Le misure adottate di fronte a quell’ammissione furono il divieto di comunità formative e l’accompagnamento psicologico. Non risulta sospensione dal ministero, né processo penale, né comunicazione alle autorità civili.

Secondo il racconto della vittima, la risoluzione le fu comunicata nell’aprile 2019 a Piedras Negras. Prima di leggerle il documento, afferma, l’allora provinciale le pose tre domande: «Lo fai per soldi? Vuoi soldi?»; «Vuoi che lo cacci dalla congregazione?»; e «Sei tu l’unica vittima, non ne troviamo altre». Quest’ultima frase indica che fu effettuata una ricerca di altre possibili vittime il cui ambito e risultati non sono stati documentati pubblicamente. Ayala afferma inoltre che non gli fu dato accesso completo né al fascicolo né alla risoluzione, trattandosi di un decreto riservato all’accusato. La lettera del cardinale sostiene, da parte sua, che alla vittima «fu presentata la risoluzione del decreto» e che le furono offerti «accoglienza, ascolto e accompagnamento».

Tijuana, agosto 2019

Nel maggio 2019 entrò in vigore Vos estis lux mundi, la norma universale di papa Francesco sugli abusi e la responsabilità dei superiori. Nell’agosto 2019, sei mesi dopo il decreto, Jaime Reyes Retana fu nominato direttore del Centro Giovanile dell’Oratorio di San Giuseppe a Tijuana (Bassa California): un’opera salesiana dedicata a minori e giovani. Fu rimosso dall’incarico dopo che il caso apparve in una nota stampa. Successivamente fu destinato a un altro centro giovanile come vicedirettore.

La Circolare della CDF del 2011 stabiliva che doveva essere esclusa la riammissione di un chierico all’esercizio pubblico del ministero «se tale riammissione può comportare pericolo per i minori o rischio di scandalo per la comunità». Il decreto del febbraio 2019 vietava al sanzionato le comunità formative. Resta a giudizio del lettore se un oratorio giovanile sia compatibile con l’una e con l’altra.

Interrogato su queste nomine, il cardinale risponde nella sua lettera:

«Qualsiasi persona ragionevole può comprendere che, con duemila presenze salesiane distribuite in 136 nazioni e con 16.000 salesiani all’epoca, è del tutto illogico pensare che ciascuno dei Provinciali (92 in quel momento) debba consultare e informare il Superiore Generale sulle decisioni che prende riguardo a ciascuno dei salesiani che si trovano sotto la sua giurisdizione».

La stessa lettera afferma, tuttavia, poche righe prima:

«In tutto questo periodo e nel corso di tutto il processo ho chiesto informazioni all’allora Provinciale, il quale mi ha riferito di aver incontrato P.M.A. 4 o 5 volte in tutto questo tempo».

Entrambe le affermazioni convivono con difficoltà: l’argomento del volume descrive i casi che il Rettor Maggiore non segue; questo, secondo la stessa lettera, fu seguito «nel corso di tutto il processo». InfoVaticana chiese al cardinale in quale data ebbe conoscenza della nomina di Tijuana e del successivo incarico come vicedirettore di un altro centro giovanile, e quali azioni intraprese conoscendo ciascuna. Per il momento il cardinale non ha risposto.

Un dato ulteriore completa questo capitolo: il provinciale che condusse l’indagine, firmò il decreto e sotto il cui mandato si verificò la nomina di Tijuana, Hugo Orozco, fu eletto nel 2020 membro del Consiglio Generale della congregazione, l’organo di governo mondiale presieduto da Artime. InfoVaticana chiese se in qualche momento si valutò di esaminare la sua gestione del caso conformemente a Vos estis lux mundi o Come una madre amorevole. Non ha risposto.

La revisione successiva a Vos estis

Al questionario di InfoVaticana su se il caso fu rivisto dopo l’entrata in vigore di Vos estis lux mundi per verificarne la conformità agli standard universali della Chiesa, e se la sua gestione soddisfacesse i criteri di diligenza di Come una madre amorevole, il cardinale rispose: «La risposta è affermativa in entrambi i casi». La lettera non fornisce data, organo, atto né documento di quella revisione. La nomina di Tijuana, va ricordato, è successiva all’entrata in vigore di Vos estis.

Il quadro giuridico, in due paragrafi

Per valutare tutto quanto precede, il lettore deve conoscere due norme. Dal motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (2001), l’abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico è riservato alla Congregazione —oggi Dicastero— per la Dottrina della Fede, e la Circolare del 2011 ordinò a vescovi e superiori maggiori di inviare lì i casi verosimili, riservando a Roma la decisione sulla prescrizione.

E dal 2016, il motu proprio Come una madre amorevole —promulgato mentre questo caso era in istruttoria— stabilisce che i superiori maggiori di istituti religiosi, equiparati ai vescovi, possono essere rimossi dal loro ufficio per grave negligenza nell’esercizio della carica; in materia di abusi di minori, precisa la norma, basta che la mancanza di diligenza sia grave, senza necessità di intenzione né dolo. Vos estis lux mundi (2019) aggiunse l’obbligo di indagare sulle azioni od omissioni dei superiori dirette a interferire o eludere le indagini. Queste sono le norme secondo le quali qualsiasi istanza ecclesiale competente dovrebbe esaminare la gestione di questo caso.

Quanto resta aperto

Il caso Ayala presenta oggi i seguenti elementi non controversi: una denuncia considerata verosimile nel 2016; un accusato che ammise la sua colpevolezza; una risoluzione senza processo penale, adottata in sede provinciale senza trasmissione a Roma secondo la versione del cardinale; due destinazioni successive del sanzionato in centri giovanili, la prima delle quali dopo l’entrata in vigore di Vos estis; e una vittima che non ha avuto accesso completo al fascicolo del proprio caso.

E presenta quattro domande la cui risposta è in documenti che esistono e possono essere esibiti: la dichiarazione dell’11 marzo 2016, che direbbe se i fatti dei 15 anni fecero parte dell’indagine; l’eventuale protocollo di trasmissione alla CDF, che risolverebbe quale delle due versioni su «Roma» è quella esatta; il verbale della revisione successiva a Vos estis che il cardinale afferma effettuata; e i fascicoli delle nomine di Tijuana e del secondo centro giovanile.

InfoVaticana trasmise al cardinale queste domande in forma espressa. Alla chiusura di questo articolo, non hanno ottenuto risposta. Ángel Fernández Artime è oggi il Pro-Prefetto del dicastero che supervisiona la vita consacrata in tutta la Chiesa, lo stesso organismo che sarebbe ordinariamente competente a esaminare l’operato di un superiore generale. I documenti che chiarirebbero ciascuno dei dubbi qui esposti si trovano negli archivi della congregazione che governò per dieci anni. Questa redazione mantiene la sua disponibilità a pubblicare integralmente quanto le sarà facilitato.

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