Nutrire l’affamato è un’opera di misericordia. Ma perché ci sia opera di misericordia deve esistere, prima, un affamato. E qui comincia l’equivoco che minaccia di trasformare la Chiesa —le sue diocesi, le sue Caritas, i suoi amministratori— non in samaritana di una tragedia, bensì in ingranaggio logistico di un’invasione.
I. I fatti: la percentuale reversibile
Le oltre cinquantamila persone che hanno attraversato Ceuta non sono naufraghi, né sfollati di guerra, né vittime di alcuna carestia. Sono persone la cui casa, la cui tavola e la cui dispensa si trovano a dieci o venti chilometri dal luogo in cui ora si dice che patiscono la fame.
Ciò che accadrà in seguito non è un mistero e non ammette il rifugio retorico dell’imprevedibile. È un dato fattuale, documentato in tutti gli episodi precedenti di ingressi di massa: una percentuale di chi salta, non appena verifica che non ci sono risorse né soluzione a breve termine, desiste e torna indietro. Non tutti, ma una percentuale decisiva.
È la dinamica elementare di ogni dispiegamento di massa privo di logistica: la mancanza di intendenza produce il desistimento. Quella percentuale reversibile è l’unica parte della crisi che si risolve da sola —senza carichi di polizia, senza rimpatri forzati, senza costo umano né politico— e si risolve con una sola condizione: che nessuno monti l’intendenza. Che tornare a una casa distante pochi chilometri resti più ragionevole che rimanere.
La fame che si patisce a dieci chilometri dalla propria tavola, con la via del ritorno aperta e gratuita, non è la povertà del Vangelo. Ciò che c’è su Ceuta non è una crisi umanitaria: è un’invasione con la logistica irrisolta. E ogni invasione senza intendenza fallisce. Sempre. Da Serse a oggi, la storia militare è, in buona parte, la storia dell’intendenza.
II. Il tassello mancante
In questo preciso punto si annuncia il dispositivo ecclesiale: alimenti, bevande, riparo. Strutturato, pianificato, preventivato, con vocazione di continuità.
Vale a dire, esattamente l’intendenza che all’operazione manca.
Diciamolo senza giri di parole: questo non è nutrire l’affamato. Questo è fornire copertura logistica a un’invasione.
III. Autorialità: la teoria dei beni scarsi
L’articolo 28.b) del Codice Penale considera autore —non semplice complice: autore, con la pena dell’autore— chi coopera all’esecuzione del fatto «con un atto senza il quale non si sarebbe compiuto».
Per distinguere la cooperazione necessaria dalla complicità, la giurisprudenza ha assunto decenni fa la teoria dei beni scarsi: è cooperatore necessario chi apporta ciò che l’esecutore non avrebbe potuto procurarsi facilmente per altra via; è complice chi apporta il fungibile, il sostituibile, ciò che chiunque avrebbe dato.
L’intendenza è un bene scarso in questo scenario? È il bene scarso per antonomasia: la sua assenza sta producendo —o produrrà— il desistimento della percentuale reversibile, e nessun altro attore dispone della rete territoriale, dei mezzi, dei volontari e della legittimazione sociale per fornirla su scala.
Gli stessi interessati non possono procurarsela. Chi la monta non apporta un panino: apporta la condizione di possibilità della permanenza di massa. Apporta, nella terminologia della Corte Suprema, l’atto senza il quale il fatto non si sarebbe compiuto.
Questa è, letteralmente, la definizione legale del cooperatore necessario.
IV. L’elemento soggettivo: dolo eventuale e ignoranza deliberata
Si dirà: la Chiesa non vuole l’invasione.
Il Diritto Penale non esige volere il risultato: basta conoscerlo e agire. È il dolo eventuale, consolidato nella nostra giurisprudenza dal caso dell’olio di colza: chi conosce il pericolo concreto che la propria condotta genera e, nonostante ciò, la esegue, risponde a titolo di dolo, non di imprudenza.
E qui l’effetto non è un rischio remoto: è la conseguenza annunciata, pubblicata e statisticamente accertata del dispiegamento stesso. Si sa —perché lo insegna ogni precedente, perché lo dice qualsiasi rapporto di frontiera, perché è aritmetica elementare— che la copertura di intendenza disattiva il desistimento della percentuale reversibile e invia dall’altra parte della frontiera il messaggio che la logistica è risolta e la paga la Chiesa.
Di fronte a ciò non c’è nemmeno il rifugio del «non lo sapevamo»: la Corte Suprema utilizza da anni la dottrina dell’ignoranza deliberata, che nega il beneficio dell’ignoranza a chi si pone volontariamente di spalle a ciò che chiunque nella sua posizione conoscerebbe.
Un dispositivo strutturato e pianificato esclude, per definizione, la sorpresa. L’ingenuità, quando è organizzativa, preventivata e ricorrente, cessa di essere ingenuità: è assunzione del risultato.
V. Lo scudo umanitario e la sua clausola nascosta
La replica invocherà l’articolo 318 bis, che punisce l’aiuto intenzionale all’ingresso o al transito illegali e —con intento di lucro— alla permanenza, ma esenta l’aiuto prestato con fini «esclusivamente umanitari», in linea con la Direttiva 2002/90/CE.
Tre osservazioni, nessuna tranquillizzante.
Prima: l’esenzione richiede l’esclusività del fine umanitario. Un dispositivo il cui effetto noto e assunto è consolidare la permanenza irregolare di massa e neutralizzare l’unica via di reversione non persegue «esclusivamente» fini umanitari, per quanto distribuisca cibo: persegue —o quantomeno accetta— il mantenimento di una situazione antigiuridica.
Seconda: tutta l’architettura dell’esenzione si fonda, come lo stato di necessità dell’articolo 20.5, su una necessità reale e non provocata. Il Codice stesso nega l’esimente a chi ha causato intenzionalmente la propria situazione di necessità. Una «emergenza alimentare» protagonizzata da chi ha la dispensa a dieci chilometri e la via libera per tornarci è una necessità autoprovocata e volontariamente mantenuta. La clausola umanitaria protegge chi soccorre il naufrago; non è scritta per chi rimette a galla la nave dell’abbordaggio.
Terza: se il dispositivo è finanziato —come è abituale— con sovvenzioni, convenzioni o fondi pubblici per posto assistito, il confine con l’intento di lucro dell’articolo 318 bis.2 diventa scomodamente poroso. Quando l’assistenza si paga, l’altruismo si trasforma in modello di business, e il modello di business ha bisogno che la crisi non si risolva. Che ogni ente faccia i suoi conti prima che li faccia un pubblico ministero.
Un’invasione massificata ha una sola via d’uscita non traumatica: il ritorno. Il ritorno si produce, nella percentuale che ogni esperienza attesta, quando la permanenza è priva di sostegno. La permanenza acquisisce sostegno solo se qualcuno monta l’intendenza. Chi la monta, la sostiene; chi la sostiene conoscendone l’effetto, coopera; e chi coopera con l’atto senza il quale il fatto non si sarebbe compiuto ha nel Codice Penale un nome tecnico e nella storia uno più semplice.
Il Codice lo chiama cooperatore necessario. La storia lo chiamerà responsabile. E l’ingenuità infantile di confondere un’invasione con una carestia non figura, in nessuno dei due tribunali, tra le esimenti.