La Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX) ha presentato un ricorso amministrativo contro il decreto pubblicato il 2 luglio scorso dal Dicastero per la Dottrina della Fede. Secondo quanto comunicato dalla stessa Fraternità il 13 luglio, il ricorso è stato presentato l’11 luglio conformemente ai canoni 1734 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.
Cosa dicono i canoni invocati dalla Fraternità?
La Fraternità Sacerdotale San Pio X fonda il suo ricorso sui canoni 1734 e seguenti del Codice di Diritto Canonico, che regolano i ricorsi contro i decreti amministrativi dell’autorità ecclesiastica.
- Canone 1734. Prima di presentare un ricorso gerarchico, chi si ritiene leso da un decreto deve chiedere per iscritto al suo autore di revocarlo o modificarlo. Tale richiesta deve essere presentata entro dieci giorni utili dalla notifica del decreto.
- Canone 1735. L’autorità dispone di trenta giorni per rispondere a tale richiesta. Se modifica il decreto o respinge la richiesta, iniziano allora i termini per proporre il ricorso gerarchico.
- Canone 1736. Quando il Diritto stabilisce che il ricorso ha effetto sospensivo, la richiesta presentata conformemente al canone 1734 sospende altresì l’esecuzione del decreto. Negli altri casi, la sospensione può essere chiesta al superiore gerarchico.
- Canone 1737. Se la richiesta iniziale non ha esito, l’interessato può presentare un ricorso al superiore gerarchico competente entro i quindici giorni utili previsti dalla legge.
- Canone 1739. L’autorità che decide il ricorso può confermare il decreto, dichiararlo invalido, revocarlo, modificarlo o sostituirlo con un altro.
Secondo la FSSPX, la proposizione di questo ricorso produce la sospensione dell’esecuzione del decreto in virtù del canone 1353 del Codice di Diritto Canonico, mentre l’autorità competente esamina la richiesta.
Un ricorso preliminare all’eventuale ricorso gerarchico
Nel suo comunicato, la Fraternità spiega che lo scritto presentato costituisce l’atto preliminare richiesto dal Diritto Canonico prima dell’eventuale proposizione di un ricorso gerarchico contro un atto amministrativo della Santa Sede.
La FSSPX sottolinea di aver esercitato il diritto riconosciuto dalla legislazione canonica a ogni persona o istituzione che ritenga che un atto amministrativo le abbia causato un pregiudizio, chiedendo che tale atto sia riesaminato.
Inoltre, afferma che questa azione viene compiuta «con spirito di rispetto verso l’autorità ecclesiastica» e con lo scopo di cercare «la giustizia, la verità e il bene della Chiesa».
Il decreto resta sospeso
La Fraternità sostiene che la presentazione del ricorso sospende automaticamente l’esecuzione del decreto, basandosi su quanto disposto dal canone 1353 del Codice di Diritto Canonico, che regola gli effetti sospensivi di determinati ricorsi amministrativi.
Di conseguenza, il decreto del Dicastero per la Dottrina della Fede non potrà essere eseguito finché non si risolva il ricorso presentato, secondo l’interpretazione della stessa Fraternità.
Un riconoscimento del procedimento giuridico previsto dal Diritto Canonico
La presentazione del ricorso implica che il procedimento si svolge secondo i canali amministrativi previsti nel Codice di Diritto Canonico per impugnare un decreto della Santa Sede.
Questo ricorso costituisce il passo preliminare obbligatorio prima di rivolgersi, eventualmente, a un’istanza gerarchica superiore nell’ordinamento canonico.
A differenza di quanto avvenuto dopo le consacrazioni episcopali del 1988, quando la controversia fu affrontata principalmente mediante dichiarazioni e sanzioni canoniche, l’attuale procedimento si svolge espressamente all’interno del sistema dei ricorsi amministrativi previsto dal Diritto Canonico, con l’intervento dello stesso Dicastero per la Dottrina della Fede come autorità competente a esaminare l’impugnazione.
La Fraternità conclude il suo comunicato affidando questo processo alla preghiera dei fedeli mentre attende la risposta della Santa Sede.