Nella Chiesa, la tradizione non significa fossilizzazione, ma vitalità. Di fatto, la Chiesa è accompagnata nel suo cammino attraverso il tempo dallo Spirito Santo, che la introduce sempre più profondamente nella verità (Gv 16,13). Già nel V secolo, san Vincenzo di Lérins aveva paragonato la dottrina della Chiesa al corpo umano. Questo si sviluppa nel corso della vita. Si differenzia, ma conserva la sua identità. E Vincenzo precisa: «Tante parti hanno i bambini, quante ne hanno gli uomini. E se ce ne sono alcune che si formano solo nella maturità, già erano presenti in germe in precedenza, in modo che poi, nel vecchio, non venga alla luce nulla di nuovo che non fosse già nascosto in anticipo nel bambino» (Commonitorium, 23,4).
Il tradizionalismo, al contrario, è il tentativo di dichiarare concluso il crescimento a partire da un momento determinato di questo sviluppo. Per questo il tradizionalismo è fossilizzazione.
Lo dimostra l’evoluzione della dottrina ecclesiale relativa al ministero episcopale. Nel corso del primo millennio, la Chiesa era strutturata nella pratica in modo episcopale come qualcosa di ovvio, senza disporre ancora di una teologia articolata del ministero episcopale. Questa concezione di sé entrò in crisi nel secondo millennio. La responsabilità principale di ciò deve essere attribuita al conciliarismo: la tesi secondo cui il collegio episcopale o il concilio starebbe al di sopra del Papa. Questa concezione errata rese impossibile, durante il Concilio di Trento (1545-1563), approfondire e formulare la dottrina del primo millennio sul ministero episcopale. C’era accordo sul fatto che il sacramento dell’ordine conferiva il ministero di santificare, cioè la facoltà di amministrare i sacramenti (Eucaristia, Confermazione, Ordinazione). Ma in quel delicato momento della storia della Chiesa era politicamente difficile spiegare esplicitamente che il sacramento dell’ordine trasmetteva anche gli uffici di insegnare e governare. Si sarebbe corso il rischio che il papato, nuovamente sottoposto alla pressione della Riforma, venisse relativizzato. Di fatto, se fosse stato vero che i vescovi ricevevano i loro poteri giuridici direttamente da Gesù Cristo attraverso il sacramento, non sarebbe stato più possibile spiegare in che cosa consistesse ancora la posizione primaziale del Papa. Questi avrebbe corso il rischio di rimanere nuovamente subordinato al collegio episcopale, nel senso del conciliarismo.
Il Concilio Vaticano I (1870) chiarì la questione del primato giurisdizionale del Papa. Il conciliarismo fu così definitivamente superato. Questo permise al Concilio Vaticano II (1962-1965) di chiarire, attraverso la Costituzione dogmatica «Lumen Gentium» (LG), la dottrina sul ministero episcopale, ancora incompletamente sviluppata: la consacrazione episcopale conferisce la pienezza del sacramento dell’ordine e, quindi, anche gli uffici di insegnare e governare. Ma quest’ultimo, per quanto riguarda il suo esercizio, ha sempre bisogno della determinazione da parte del Papa (LG 21). Riguardo alle affermazioni formulate prima del Concilio —per esempio, da Pio XII—, il Papa Paolo VI, attraverso la «Nota explicativa praevia» (NEP), che dichiarò parte integrante della LG, determinò interpretativamente: «I documenti dei Sommi Pontefici contemporanei sulla giurisdizione dei Vescovi devono essere interpretati da questa necessaria determinazione dei poteri» (n. 2). Ciò che, quindi, era presente in germe, è ora venuto alla luce.
Tuttavia, recentemente, il tradizionalismo si è opposto alla tradizione viva. La Fraternità San Pio X ha dichiarato, in una presa di posizione del 19 febbraio 2026 (Allegato II), la sua intenzione di mantenere la posizione preconciliare, così come l’aveva espressa Pio XII. Anche il Dicastero per la Dottrina della Fede si è posizionato in modo tradizionalista contro la tradizione viva. Di fatto, definisce la dottrina ancora incompleta, semplicistica e già superata della teologia medievale, così come l’aveva espressa Pio XII, come la dottrina «tradizionale» («Sinodo» dei Vescovi 2021‒2024, Relazione della Commissione n. 5: Sull参与azione delle donne alla vita e al governo della Chiesa, Appendice V, n. 17). La dottrina del Concilio Vaticano II appare così come una novità. Questo è già di per sé manipolatorio. Tuttavia, deve suscitare una particolare diffidenza anche il modo in cui il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato il suo documento. Questo include il suo rapporto nella sua pagina iniziale tra i suoi propri documenti. Inoltre, figura come autore del documento. Allo stesso tempo, il Dicastero sostiene che non si tratta di un documento «ufficiale». La mancanza di trasparenza di questo modo di procedere —esistono forse documenti non ufficiali del Magistero?— fa pensare che qualcosa non vada bene.
Sia come sia: ci troviamo davanti a una strana alleanza, in cui la Fraternità San Pio X, insieme al Dicastero per la Dottrina della Fede, contraddice in modo tradizionalista la tradizione viva della Chiesa. Entrambi vogliono tornare a una posizione già superata, poiché è stata successivamente sviluppata dal Magistero. Ciò che risulta particolarmente grave è che, con la nomina di laici a cariche che implicano l’esercizio del potere di governo, anche il papa Francesco è passato al campo del tradizionalismo. Il papa Leone XIV gli ha seguito finora in questo, mantenendo di fatto le nomine che contraddicono il Concilio Vaticano II.
L’argomento classico dei tradizionalisti è sempre che la Chiesa ha introdotto qualcosa di nuovo che non è contenuto nel «depositum fidei» trasmesso e tradizionale. Per questo si rifiutano di seguirla e rimangono fedeli a ciò che considerano la «tradizione».
Vale la pena approfondire, nel caso concreto, la questione se il Concilio Vaticano II abbia inventato qualcosa o se, nel senso della tradizione viva secondo san Vincenzo di Lérins, abbia semplicemente sviluppato qualcosa che è sempre esistito implicitamente.
Se si analizza il primo millennio, esiste consenso sul fatto che la Chiesa aveva una struttura episcopale. L’ordinazione episcopale era considerata, di fatto, la pienezza del sacramento dell’ordine. Inoltre, nei concili e sinodi, i vescovi assumevano responsabilità di governo ecclesiale al di là della loro propria diocesi, su cui esercitavano giurisdizione. Quindi, a causa della consacrazione episcopale, è sempre esistita una corresponsabilità di ogni vescovo per la Chiesa nel suo insieme, allo stesso modo in cui il collegio apostolico, insieme con Pietro e sotto la sua autorità, aveva una corresponsabilità per tutta la Chiesa. Quindi, a un vescovo veniva conferita, per mezzi giuridici —per esempio, da parte del Papa—, la responsabilità di una diocesi determinata. Tuttavia, oltre a ciò, il vescovo possedeva anche una competenza di direzione pastorale che si estendeva al di là della sua propria Chiesa particolare e che esercitava in sinodi e concili. E questa competenza non gli veniva conferita per mezzi giuridici, ma era già di natura sacramentale: l’ufficio di governare nella sua forma fondamentale. Perché il mandato legale, per esempio da parte del Papa, si era sempre applicato unicamente a una diocesi concreta.
Se si studiano ora gli atti del Concilio di Trento, si arriva a una conclusione interessante. Furono soprattutto vescovi e prelati spagnoli, francesi e italiani quelli che, in numerosi voti, espressero la convinzione implicita che, con la consacrazione episcopale, si trasmettevano fondamentalmente anche i ministeri dell’insegnamento e della direzione. La loro ricerca a tentoni si manifestava, per esempio, nell’enfasi sul fatto che anche la potestas iurisdictionis era «spirituale». I vescovi non ricevevano la giurisdizione dal Papa, ma solo il suo uso («Habent igitur episcopi a pontefice non iurisdictionem, sed usum»). Il potere giurisdizionale proveniva da Dio, perché Gesù Cristo aveva istituito il ministero episcopale nella Chiesa. Dal Papa proveniva, inoltre, la disposizione che tale o tal altro vescovo agisse qui o là. Altri prelati hanno parlato di una «giurisdizione interna» dei vescovi, che si sarebbe derivata da Gesù Cristo. Tuttavia, sarebbe necessaria anche una «chiamata esterna» da parte del Papa. Queste osservazioni non possono sorprendere. Di fatto, già nel Medioevo si sapeva che Gesù Cristo aveva chiamato il collegio degli apostoli. Non fu Pietro a nominare gli apostoli e a conceder loro autorità. Secondo la testimonianza della Sacra Scrittura, gli apostoli non erano nemmeno semplici collaboratori di Pietro. Insieme con lui formavano un collegio. E per questa ragione, nell’epoca della Chiesa, i vescovi non potevano essere solo vicari del Papa, i cui poteri dipendessero esclusivamente da lui. Per la loro propria natura come successori degli apostoli (mediante la consacrazione episcopale), avevano già una corresponsabilità nella direzione della Chiesa universale, di cui il moderatore gerarchico era, ovviamente, il Papa.
Alle dichiarazioni dei padri conciliari di Trento, che si avvicinano a ciò che insegna il Concilio Vaticano II, si opponeva l’opinione di coloro che vedevano il pericolo soprattutto nel conciliarismo. Chi espresse con maggiore forza la convinzione di questi vescovi fu Diego Laínez (1512‒1565), secondo generale dell’ordine dei gesuiti. Sosteneva la tesi binaria della divisione tra la «potestas iurisdictionis» illimitata del Papa, che questi poi conferiva ai vescovi, e la «potestas ordinis», conferita da Gesù Cristo attraverso il sacramento dell’ordine.
Con questa visione, Laínez esaltò in eccesso l’onnipotenza papale. In questo modo, fu uno dei primi rappresentanti del suo ordine che cercò ripetutamente la vicinanza con i poteri centrali sia ecclesiali che politici e tentò di rafforzare questi, per poi, mediante l’influenza su questi poteri, rafforzare il potere della Chiesa (o dell’ordine?). Come è noto, questa spiritualità malsana contribuì al fatto che il papa Clemente XIV dovette sopprimere l’ordine dei gesuiti nel 1773. Di fatto, i gesuiti avevano esagerato nella loro brama di potere, governando gli affari secolari delle corti reali dalla seconda fila. La reazione politica che questo provocò costò temporaneamente l’esistenza del loro ordine. Un approccio simile da parte dei gesuiti verso il papato è responsabile del fatto che, ancora oggi, nella Chiesa siano più temuti che amati e che siano guardati con diffidenza.
In questo contesto, non sorprende che dietro l’ultima esaltazione della supremazia papale —che oscura la natura sacramentale della Chiesa e, in nome del tradizionalismo, rifiuta il Concilio Vaticano II— si nasconda nuovamente un gesuita: il canonista cardinale Gianfranco Ghirlanda. Il suo saggio «L’origine e l’esercizio della potestà dei Vescovi. Una questione di 2000 anni» (Periodica de re canonica 106 [2017], pp. 537‒631) serve al Dicastero per la Dottrina della Fede come base per concedere ai laici la potestà di giurisdizione nella Chiesa. E questo è possibile solo se il sacramento dell’ordine non conferisce già di per sé l’ufficio di governare. Allo stesso modo, bisogna rifiutare ciò che il papa Paolo VI sottolineò in modo esplicativo nella NEP, n. 2: che il sacramento dell’ordine crea il fondamento «ontologico» per l’esercizio dell’ufficio di governare. Piuttosto, bisogna trasferire l’origine di ogni potestà giurisdizionale al papato, come unica fonte del diritto. Solo mediante questo superpapalismo, che contraddice la dottrina della Chiesa, si può attribuire ai laici la potestà di governo, eludendo il sacramento dell’ordine, come già avveniva nel Medioevo.
A difesa di Diego Laínez, tuttavia, va detto che, quando espose le sue tesi, il Magistero non aveva ancora approfondito la dottrina ecclesiale. Lo stesso vale per l’abbadessa tanto citata delle Huelgas, che di fatto esercitava un potere giurisdizionale episcopale, e per i principi-vescovi del Sacro Romano Impero della Nazione Tedesca, che non erano stati consacrati vescovi. Senza dubbio, era inammissibile che questi ultimi spesso non fossero nemmeno stati ordinati sacerdoti. Si accontentavano di godere della carica conferita dal Papa e dei redditi che ne derivavano, lasciando, tuttavia, il lavoro pastorale e sacramentale ai sacerdoti consacrati e ai vescovi ausiliari. Ma potevano farlo con la coscienza tranquilla, poiché si basavano sulla visione teologica medievale allora diffusa sul ministero episcopale, così come l’aveva sostenuta anche Laínez: la nomina papale da sola conferisce l’autorità di governo.
In quell’epoca non si parlava ancora del Concilio Vaticano II. Ma oggi, dopo il chiarimento apportato da un concilio ecumenico, continuare a diffondere la tesi di Laínez e tentare di metterla in pratica è un’altra cosa: è tradizionalismo, il rifiuto di riconoscere la tradizione viva della Chiesa.
In questo contesto, risulta altrettanto un’astrazione inammissibile che la Fraternità San Pio X affermi di consacrare solo vescovi ausiliari, che mancherebbero di potere di governo e che, quindi, non potrebbero essere considerati scismatici. Perché ogni consacrazione episcopale implica sempre anche l’integrazione sacramentale nel collegio episcopale. Essa comporta il trasferimento fondamentale dell’ufficio di governare di fronte alla Chiesa universale e, quindi, non può avvenire senza il consenso di colui che è la testa di detto collegio.
Resta ancora un punto da aggiungere: la fonte relativa agli interventi dei vescovi citati nel Concilio di Trento. Tutto il necessario al riguardo si trova in Joseph Ratzinger, Gesammelte Schriften, Friburgo-Basilea-Vienna 2012, vol. 7/2, p. 685 e ss. Ma dato che l’avversione dei tradizionalisti verso di lui in entrambi i campi —nella Fraternità San Pio X e nel Dicastero per la Dottrina della Fede— è probabilmente insuperabile, va segnalato quanto segue: per quanto riguarda i voti dei Padri di Trento, Ratzinger non è affatto originale. Di fatto, cita da un’altra opera. Questa fu pubblicata a Roma nel 1964 con il titolo: «Lo sviluppo della dottrina sui poteri nella Chiesa universale. Momenti essenziali tra il XVI e il XIX secolo». L’opera fu scritta da colui che più tardi fu definito il padre progressista della «Scuola di Bologna»: Giuseppe Alberigo (1926‒2007). Alberigo conclude le sue ricerche sul Concilio di Trento (pp. 11‒95) con l’osservazione: «Deve essere considerata ugualmente come sentenza comune dei padri tridentini —anche se più nel campo della convinzione che di una tesi perfettamente formulata— che a ogni vescovo viene conferita con la consacrazione, e solo per effetto della consacrazione, una certa potestà pastorale extrasacramentale soprannaturale rispetto alla Chiesa universale» —in altre parole: l’ufficio di governare nella sua forma fondamentale.
Il riferimento ad Alberigo rischia di rendere la Fraternità San Pio X ancora più sospettosa. Ma il Dicastero per la Dottrina della Fede, con la sua attuale orientamento teologico, se già ignora il papa Paolo VI e i Padri del Concilio Vaticano II, almeno dovrebbe fidarsi di Alberigo. È vero che successivamente si guadagnò la fama di essere, per quanto riguarda l’ultimo Concilio, il padre di un’ermeneutica della rottura. Ma nella questione che qui ci occupa, difese un’ermeneutica della continuità della dottrina della Chiesa, così come già insegnava Vincenzo di Lérins.
E il Papa deve avere chiaro che può —e, di fatto, deve— scomunicare coloro che ordinano un vescovo senza il suo mandato, così come gli stessi ordinati. Perché non solo violano il diritto canonico vigente, ma, soprattutto, la dottrina della Chiesa sul sacramento dell’Ordine, così come fu esposta in modo più preciso dal Concilio Vaticano II. Ma se, allo stesso tempo, il Papa disobbedisce alla dottrina del Concilio Vaticano II nella grave questione del sacramento dell’Ordine, concedendo giurisdizione senza consacrazione, si toglie credibilità a se stesso. Allora possiamo solo citargli il nostro Signore Gesù Cristo: «Gli scribi e i farisei occupano la cattedra di Mosè; quello che vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non agite secondo le loro opere, perché dicono e non fanno» (Mt 23, 2 s.).