La visita di Leone XIV in Algeria in questi giorni riporta sotto i riflettori una questione che per troppo tempo è stata trattata con eufemismi diplomatici: la situazione giuridica e sociale dei cristiani in un paese che proclama la libertà di culto mentre ne organizza la limitazione effettiva. Il viaggio del Papa, iniziato il 13 aprile con la prima tappa del suo viaggio apostolico africano, arriva in uno Stato dove il cristianesimo non è formalmente abolito, ma sottoposto a un quadro legale concepito per contenerlo, asfissiarlo amministrativamente e ridurlo a una presenza tollerata, sorvegliata e politicamente irrilevante.
Quel contrasto non è accidentale. La Costituzione algerina mantiene, da un lato, la centralità dell’islam come religione di Stato e, dall’altro, una formulazione della libertà religiosa subordinata alla legge e all’ordine pubblico. Il problema non risiede tanto nella solenne dichiarazione di principi quanto nel suo sviluppo normativo. È lì che emerge la realtà meno decorativa e più brutale del sistema: quando il cristianismo esce dalla sfera privata e pretende di esistere come fede visibile, comunitaria, trasmissibile e giuridicamente riconosciuta, l’apparato statale si attiva per ricordargli che in Algeria la libertà religiosa ha un proprietario.
La prima delle due realtà giuridiche che rivelano con maggiore chiarezza questa discriminazione strutturale è la regolamentazione del cosiddetto proselitismo. L’Ordinanza n. 06-03, del 28 febbraio 2006, che stabilisce le condizioni e le regole per l’esercizio dei culti non musulmani, si presenta come una norma di ordinamento. In realtà, è uno strumento di controllo e punizione. Il suo articolo 11 sanziona con da due a cinque anni di prigione e una multa da 500.000 a 1.000.000 di dinari chi “inciti, costringa o utilizzi mezzi di seduzione” per convertire un musulmano a un’altra religione. Lo stesso precetto punisce anche la fabbricazione, lo stoccaggio o la distribuzione di materiali stampati o audiovisivi che abbiano l’oggetto di “scuotere la fede” di un musulmano. La formula è deliberatamente espansiva. Non punisce solo la coercizione, che sarebbe già perseguibile per altre vie, ma l’attività missionaria semplice, la diffusione di testi religiosi e, in fondo, qualsiasi forma seria di predicazione cristiana rivolta ai musulmani.
Questo significa che lo Stato algerino non si limita a proteggere l’ordine pubblico: penalizza il contenuto stesso della missione cristiana quando questa si rivolge alla maggioranza musulmana. Detto senza giri di parole, si può permettere ai cristiani di esistere, ma non di annunciare pienamente la loro fede. Si riconosce loro un diritto mutilato. Possono pregare, con enormi condizioni; possono riunirsi, se autorizzati; possono sopravvivere, purché non crescano. Un regime del genere non tutela la libertà religiosa. La svuota dall’interno.
La stessa Ordinanza n. 06-03 stringe ulteriormente il cerchio con il suo articolo 13, che punisce con da uno a tre anni di prigione chi eserciti un culto al di fuori delle condizioni stabilite dalla norma o senza le autorizzazioni corrispondenti. La trappola è evidente: lo Stato esige registrazione, autorizzazione, supervisione e locale abilitato, ma allo stesso tempo blocca o ritarda per anni quei riconoscimenti. Poi, utilizza la mancanza di regolarizzazione che ha provocato esso stesso come base per chiudere chiese, perseguire pastori e judicializzare la vita ordinaria delle comunità cristiane. Non si tratta di una disfunzione amministrativa. È una tecnica di repressione avvolta in linguaggio burocratico.
I fatti lo confermano. Il rapporto internazionale sulla libertà religiosa del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti relativo al 2023 indicava che fare proselitismo tra musulmani da parte di non musulmani è reato in Algeria, e dettagliava che la legge prevede fino a cinque anni di prigione per tentare di convertire un musulmano o per distribuire materiali destinati a “scuotere” la sua fede. Lo stesso rapporto riportava condanne per culto non autorizzato e per produzione di materiali religiosi, oltre alla chiusura di chiese affiliate alla Chiesa Protestante d’Algérie, di cui solo tre rimanevano aperte alla fine del 2023. Un anno dopo, la situazione non è migliorata ma si è consolidata: la Commissione degli Stati Uniti sulla Libertà Religiosa Internazionale ha affermato nel suo rapporto annuale del 2026 che le chiese protestanti algerine chiuse dal governo tra il 2018 e il 2024 rimanevano clausurate nel 2025 e che solo una rimaneva aperta ad Algeri, inoltre sotto forti restrizioni.
L’asfissia non si esaurisce nella struttura normativa. Ha prodotto vittime concrete. Hamid Soudad, cristiano convertito, è stato arrestato nel 2021 e condannato per espressioni relative all’islam legate a una caricatura condivisa su Facebook nel 2018. Il suo caso è stato riportato dalla base dei prigionieri di coscienza per libertà religiosa della USCIRF, che lo identifica come incarcerato per la sua espressione in materia religiosa. Anche il pastore Youssef Ourahmane, vicepresidente dell’Église Protestante d’Algérie, è stato condannato per aver organizzato una riunione religiosa non autorizzata; la sua condanna è stata confermata in appello, sebbene con riduzione della pena. Sono casi diversi, ma obbediscono alla stessa logica: convertire la pratica cristiana visibile in un’attività penalmente sospetta.
Amnesty International ha descritto con notevole chiarezza quel pattern. Nella sua valutazione del 2022 ha affermato che, tra il 2017 e il 2022, le autorità algerine hanno utilizzato il Codice Penale e la normativa regolatrice dell’esercizio di religioni diverse dall’islam per processare centinaia di credenti non sunniti e chiudere diverse chiese protestanti. L’organizzazione ha aggiunto un dato giuridicamente molto rivelatore: l’articolo 51 della Costituzione del 2020 protegge la libertà di opinione e la “libertà di praticare atti di culto”, mentre la Costituzione del 2016 proteggeva espressamente la libertà di coscienza. Il cambiamento non è minore. Sostituire la coscienza con l’atto di culto non è un miglioramento tecnico: è una degradazione concettuale. La coscienza protegge l’adesione interiore, il cambio di religione e la convinzione personale. L’“atto di culto” è qualcosa di molto più stretto, controllabile e amministrabile. È la differenza tra riconoscere la persona come soggetto libero o tollerarla solo quando compie riti permessi.
La seconda realtà giuridica che denuncia la marginalizzazione del cristianismo si trova nel diritto di famiglia. Il Codice di Famiglia algerino, riformato nel 2005, dispone nel suo articolo 30 che “la musulmana non può sposarsi con un non musulmano”. Qui non esiste neutralità civile che permetta di eludere il problema mediante un matrimonio meramente statale, perché il matrimonio civile algerino non è religiosamente neutro: è strutturato da una logica confessionale derivata dal diritto islamico. In termini pratici, un uomo cristiano non può contrarre validamente matrimonio in Algeria con una donna musulmana salvo conversione previa all’islam. Lo stesso rapporto sulla libertà religiosa del Dipartimento di Stato per il 2023 ha ribadito che il Codice di Famiglia proibisce alle donne musulmane di sposarsi con uomini non musulmani salvo conversione di questi.
Questa regola non è aneddotica né può essere liquidata come semplice singolarità culturale. Ha conseguenze dirette sulla libertà religiosa e sull’uguaglianza civile. Impedisce a un cristiano di formare una famiglia con una musulmana senza passare per la rinuncia, almeno formale, alla propria identità religiosa. Non si sta regolando solo il matrimonio: si sta penalizzando giuridicamente la persistenza pubblica del cristianismo nello spazio familiare. Una cosa è restringere l’espansione di una fede mediante leggi contro la predicazione; un’altra, ancora più profonda, è ostacolare la sua continuità sociale mediante barriere matrimoniali. La combinazione di entrambi i meccanismi è devastante. Da un lato si ostacola la trasmissione verticale della fede verso nuovi convertiti; dall’altro, si dificulta la sua riproduzione orizzontale nella vita familiare e comunitaria.
Conviene chiamare le cose con il loro nome. Il quadro giuridico algerino non è semplicemente “sensibile” in materia religiosa, né “prudente”, né “geloso dell’equilibrio interconfessionale”. È un quadro discriminatorio che privilegia l’islam non solo come religione maggioritaria o statale, ma come identità giuridicamente dominante davanti alla quale le altre confessioni rimangono subordinate. La libertà religiosa esiste nella misura in cui non alteri la gerarchia religiosa che lo stesso Stato ha deciso di blindare. Per questo la legge punisce la predicazione cristiana rivolta ai musulmani. Per questo blocca il funzionamento ordinario di chiese non musulmane. Per questo converte in un ostacolo legale il matrimonio tra una musulmana e un cristiano. L’intero sistema trasmette lo stesso messaggio: il cristianismo può essere tollerato, ma non pienamente libero.
Alcuni tenteranno di relativizzare questa diagnosi ricordando che l’apostasia non è formalmente tipificata come reato. È una difesa debole e, in fondo, ingannevole. Uno Stato non ha bisogno di punire espressamente l’apostasia se ha costruito intorno al convertito un ambiente di minacce penali, marginalizzazione sociale, vulnerabilità familiare, impossibilità matrimoniale e chiusura istituzionale. La repressione moderna non sempre assume la forma grossolana di un divieto frontale. Spesso preferisce la via più efficace dello strangolamento normativo.
È precisamente ciò che accade in Algeria. Il problema non è solo che ci siano cristiani processati, pastori condannati o chiese sigillate. Il problema maggiore è che tutto ciò risulta coerente con il disegno legale vigente. Non siamo di fronte ad abusi puntuali che contraddicono una buona legge, ma all’applicazione abbastanza conseguente di una cattiva legge e di una concezione confessionale dello Stato incompatibile con una libertà religiosa autentica.
La presenza di Leone XIV in Algeria introduce, almeno, un’opportunità. Speriamo che questo viaggio serva per denunciare quella situazione con chiarezza, senza diplomazie vuote né formulazioni evasive, e per aprire una breccia o iniziare a operare un cambiamento. Chissà se potrà essere così.