Dispensa e Dimissione: due termini confusi nella giurisprudenza attuale della Chiesa

Dispensa e Dimissione: due termini confusi nella giurisprudenza attuale della Chiesa

Attualmente, nonostante il rifiuto della falsa approssimazione pastoralista, la realtà della natura giuridica della Chiesa si è manifestata. Sfortunatamente, la grande maggioranza dei fedeli ignora che Dio ha fondato la sua Chiesa come una realtà giuridica, tra altre connotazioni. Quella realtà intrinseca alla natura della Chiesa si riflette nella sua azione giuridica portata avanti mediante la sua funzione amministrativa e anche dalla funzione giudiziaria che svolge.

Un aspetto molto attuale di fronte alle notevoli quantità di processi giuridici che coinvolgono sacerdoti che lasciano il ministero ordinato per varie ragioni ci porta a considerare due categorie che riguardano le rispettive funzioni: amministrativa e giudiziaria. In questo caso ci occupa la dispensa dagli obblighi dell’ordinazione presbiterale e la dimissione dallo stato clericale. Due concetti canonici molto diversi; ma che si confondono per avere effetti simili nella pratica.

Tanto il canone 85 quanto i canoni 1311 e 1312 forniscono le definizioni del concetto di dispensa e del concetto di pena:

Canone 85:

La dispensa, o rilassamento di una legge meramente ecclesiastica in un caso particolare, può essere concessa entro i limiti della sua competenza, da coloro che hanno potestà esecutiva, così come da coloro ai quali compete esplicitamente o implicitamente la potestà di dispensare, sia di proprio diritto sia per legittima delegazione.

Can. 1311

§ 1. La Chiesa ha diritto originario e proprio di punire con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti.

§ 2. Chi presiede nella Chiesa deve custodire e promuovere il bene della stessa comunità e di ciascun fedele con la carità pastorale, l’esempio della vita, il consiglio e l’esortazione, e, se necessario, anche con l’imposizione o la dichiarazione delle pene, conforme ai precetti della legge, che devono essere applicati sempre con equità canonica, tenendo presente il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo e la riparazione dello scandalo.

Can. 1312

§ 1. Le sanzioni penali nella Chiesa sono:

  1. º Pene medicinali o censure, che si indicano nei cc. 1331-1333;
  2. º Pene espiatorie, di cui si tratta nel c. 1336.

§ 2. La legge può stabilire altre pene espiatorie, che privino un fedele di qualche bene spirituale o temporale, e siano in conformità con il fine soprannaturale della Chiesa.

§ 3. Si impiegano inoltre rimedi penali e penitenze, indicati nei cc. 1339 e 1340: quelli, soprattutto, per prevenire i delitti; queste, piuttosto, per applicarle in luogo di una pena, o per aumentarla.

Per una migliore comprensione offriamo la seguente tabella comparativa:

Dispensa Pena
  1. È un rilassamento della legge per aiutare il fedele a vivere meglio la sua vita cristiana.
  2. È una grazia, cioè: un atto magnanimo dell’autorità in attenzione a una situazione molto speciale.
  3. Non può darsi una grazia, un dono o un regalo per la commissione di un delitto. Dispensa e delitto si respingono a vicenda.
  4. La dispensa può essere richiesta dall’interessato o concessa motu proprio dall’autorità.
  5. È potestativo dell’autorità concederla o no.
  1. È un castigo per la commissione di un delitto.
  2. È la conclusione di un processo legittimo in cui si sono osservati i diritti fondamentali delle parti.
  3. Un delitto deve essere tipificato in una legge penale. Non si può imporre una pena o un castigo se non c’è una legge che descriva una condotta come offesa giuridica.
  4. Ovviamente il reo non richiede la pena, né può essere imposta per capriccio dell’autorità, ma per l’imperio del sistema giuridico.
  5. Il giudice deve agire conforme alla legge penale, non dovrebbe agire in modo discrezionale, a meno che non sia autorizzato dalla legge.

Nel caso dei sacerdoti che lasciano il ministero, entrambe, dispensa e dimissione coincidono nel fatto che cessa l’attività ministeriale nella Chiesa e rimangono, generalmente, atti a contrarre matrimonio canonicamente.

Tuttavia, concedere una dispensa, come se fosse un dono o un gesto magnanimo, a un delinquente o a qualcuno con un giudizio canonico pendente nella Chiesa è:

  • Un gravissimo attentato contro la santità della Chiesa.
  • Una denaturazione della condizione giuridica della Chiesa.
  • Equivalente a dare una benedizione come conseguenza di un delitto.
  • Un atto disruptivo e illegale commesso dall’autorità, quale che sia.
  • Una falsificazione del diritto genuino della Chiesa.
  • Spiritualmente non vincolante.
  • Promozione dell’antigiuridicità con motivazioni politiche.
  • Una forma di instaurazione dell’impunità.

Per controparte, va detto qualcosa di simile di una dimissione illegalmente imposta:

  • Non produce effetto spirituale.
  • Denota un sistema giuridico corrotto in nome di vantaggi politici spurii.
  • Dimostra che un determinato sistema giuridico non è civilizzato, ma primitivo.
  • Implica disprezzo per la dignità umana.
  • Essendo la dimissione dallo stato clericale una delle pene massime nella Chiesa, paragonabile alla pena capitale nei sistemi secolari, la sua applicazione arbitraria sarebbe una grave crisi di corruzione.
  • Per certo, non sarebbe affatto pro-vita.

Utilizzare la dispensa per frustrare processi penali nella Chiesa è lo stesso che la sovversione del sistema giuridico canonico. Questo sarebbe gravissimo e squalificherebbe qualsiasi autorità, tanto più ora che si ha un canonista come occupante della sedia di Pietro e tutta l’autorità temporale nella Chiesa è soggetta a lui.

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