La Dottrina della Fede pubblica una guida per la riconciliazione di sacerdoti e laici provenienti dalla FSSPX

La Dottrina della Fede pubblica una guida per la riconciliazione di sacerdoti e laici provenienti dalla FSSPX

Il Dicastero per la Dottrina della Fede (DDF) ha stabilito, con effetti dal 1° luglio 2026, una nuova prassi per la riconciliazione dei sacerdoti e di determinati fedeli laici provenienti dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX). Il documento, articolato in due testi separati —uno per i sacerdoti e uno per i laici—, include come allegati una Professio fidei e una Formula adhaesionis che gli interessati dovranno datare e firmare.

La data di entrata in vigore coincide con quella delle consacrazioni episcopali celebrate dalla Fraternità a Écône senza mandato pontificio, il 1° luglio scorso.

Il percorso previsto per i sacerdoti

Secondo il testo, il sacerdote che decida di lasciare la FSSPX, «disposto ad accettare il Concilio Vaticano II e la legittimità del novus ordo Missae, pur essendo legato all’usus antiquior», dovrà compiere cinque passi: trovare un Ordinario (vescovo diocesano o superiore maggiore di un istituto clericale di diritto pontificio) disposto ad accoglierlo ad experimentum; scrivere di proprio pugno una lettera al Santo Padre presentandosi e chiedendo la remissione delle censure in cui sia incorso; allegare il certificato di ordinazione sacerdotale; allegare la Professio fidei e la Formula adhaesionis firmate; e far sì che sia lo stesso Ordinario a trasmettere la documentazione al Dicastero, manifestando la propria disponibilità ad accoglierlo.

Il documento contempla sia coloro che sono stati ordinati «da un vescovo scomunicato o irregolare» sia coloro che, ordinati validamente e legittimamente, sono entrati successivamente nella Fraternità.

Ricevuta la documentazione, il DDF redigerà il Rescritto di remissione delle censure, firmato dal Prefetto e dal Segretario della Sezione Dottrinale, e lo invierà all’Ordinario autorizzandolo ad accogliere il sacerdote per un periodo di prova «di almeno un anno e non più di tre», al termine del quale si potrà procedere alla sua incardinazione. Se il periodo di prova non giunge a buon fine, l’Ordinario dovrà restituire il Rescritto al Dicastero, allegando una relazione sulle ragioni della mancata incardinazione.

I laici: imputabilità caso per caso

Il secondo testo affronta «la questione dell’imputabilità o grado di responsabilità soggettiva» dei fedeli laici che hanno aderito formalmente alla FSSPX o che frequentano le sue cappelle e chiedono di entrare in piena comunione con la Chiesa cattolica. Il Dicastero avverte che l’imposizione di una pena a questi laici «non può presumersi in modo automatico, ma deve essere valutata caso per caso», poiché l’imputabilità richiede «piena avvertenza e deliberato consenso».

Come esempi di imputabilità accertata, il documento menziona due ipotesi: i laici che fanno parte del Terzo Ordine della FSSPX e coloro che partecipano abitualmente alle sue celebrazioni «condividendo formalmente le sue posizioni dottrinali».

Al contrario, non si considerano imputabili i laici che hanno frequentato la Fraternità «solo per motivi liturgici o spirituali», né coloro che, pur consapevoli delle tensioni con la Santa Sede, «non rifiutano il Magistero né l’autorità del Romano Pontefice».

Per le prime due ipotesi, la procedura di riconciliazione consiste nel presentare all’Ordinario del luogo la Professio fidei e la Formula adhaesionis firmate. L’Ordinario li accoglierà «nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni», potendosi servire, debitamente adattato, del Rito di ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica di coloro che sono già validamente battezzati. Per le altre due ipotesi, «basterà che si rivolgano a un sacerdote in piena comunione, con la decisione di non frequentare in futuro la Fraternità Sacerdotale San Pio X».

Gli allegati: professione di fede e formula di adesione

La Professio fidei (Allegato A) riproduce il Simbolo niceno-costantinopolitano e le tre clausole abituali della professione di fede del 1989: la fede in ciò che è divinamente rivelato, l’accettazione ferma degli insegnamenti definitivi su fede e costumi, e il «religioso ossequio di volontà e intelletto» agli insegnamenti del magistero autentico non definitivo.

La Formula adhaesionis (Allegato B) esige di promettere fedeltà alla Chiesa cattolica e al Romano Pontefice, astenendosi «da ogni dichiarazione pubblica» contraria alla sua persona o al suo Magistero (con citazione dei canoni 1373 e 1365); accettare la dottrina del n. 25 della costituzione dogmatica Lumen Gentium sul Magistero e l’adesione dovuta allo stesso; assumere, riguardo alle dottrine del Concilio Vaticano II o alle riforme liturgiche e canoniche successive «che sembrino difficilmente conciliabili con dichiarazioni precedenti del Magistero», l’obbligo di seguire «una linea positiva di interpretazione sotto la guida del Magistero»; dichiarare che si accetta la validità del Sacrificio della Messa e dei sacramenti celebrati secondo le edizioni tipiche dei libri liturgici promulgati da Paolo VI e Giovanni Paolo II; e promettere adesione alla disciplina comune della Chiesa, in primo luogo al Codice di Diritto Canonico del 1983.

Un cambio di ciclo

La nuova prassi rappresenta un inasprimento rispetto alla linea seguita negli ultimi decenni. Benedetto XVI ha rimesso nel 2009 le scomuniche dei quattro vescovi consacrati nel 1988, e Francesco ha concesso ai sacerdoti della Fraternità facoltà per confessare validamente (2015, prorogate indefinitamente in Misericordia et misera) e un canale per la delega nei matrimoni (2017). Il nuovo documento, che contempla espressamente l’esistenza di censure da rimettere sia nei sacerdoti sia in determinati laici, viene pubblicato nel contesto immediatamente successivo alle consacrazioni episcopali di Écône, realizzate senza mandato pontificio.

Aiuta Infovaticana a continuare a informare