Il sinodo interminabile della sinodalità sinodale assembleare

Il sinodo interminabile della sinodalità sinodale assembleare

Un sinodo è (era) per definizione un evento: veniva convocato, celebrato, chiuso. Così è stato per venti secoli. Il Sinodo sulla sinodalità si è concluso nell’ottobre 2024. Il suo Documento Finale è stato consegnato. Questione chiusa, si potrebbe pensare.

E invece no. Al Sinodo concluso è seguita una «fase di attuazione» (2025-2028). All’attuazione segue ora una «valutazione dell’attuazione»: assemblee diocesane nel primo semestre del 2027, assemblee delle Conferenze Episcopali nel secondo, assemblee continentali nel 2028 e un’«Assemblea ecclesiale» in Vaticano nell’ottobre 2028. E nel caso qualcuno sperasse che lì finisse la cosa, le Note lo avvertono: «il cammino non si conclude, ma si apre a una nuova fase». Tra i criteri per selezionare gli assembleisti figura, nero su bianco, che «siano disponibili a sostenere il processo oltre il 2028».

Vale a dire: si recluta oggi il personale di un processo il cui oggetto, mandato e termine nessuno conosce, perché non esiste. Il Sinodo ha scoperto il movimento continuo. Valuteremo l’attuazione, poi attueremo la valutazione, poi valuteremo l’attuazione della valutazione. Non è una caricatura: è, letteralmente, il calendario ufficiale.

Cos’è, giuridicamente, tutto questo? Niente

Qui sta lo scandalo. Si chieda il lettore: che natura canonica ha un’«Assemblea di valutazione diocesana»? E una «équipe sinodale»? E un’«Assemblea ecclesiale» in Vaticano —si noti: ecclesiale, non episcopale— prevista per il 2028?

La risposta è: nessuna. Non compaiono nel Codice di Diritto Canonico. Non sono un sinodo diocesano (cann. 460-468), che ha convocazione, composizione ed effetti regolati. Non sono un concilio particolare. Non sono consigli presbiterali né pastorali, che sì esistono nel diritto e la cui funzione «propositiva e consultiva» il documento stesso riconosce di passaggio, per poi articolarli con delle «équipe sinodali» che non esistono in alcun canone. Siamo di fronte a un’architettura istituzionale completa —équipe diocesane, nazionali e continentali, registrate in una base di dati romana tramite un indirizzo di posta elettronica, synodus@synod.va— costruita interamente al di fuori del diritto della Chiesa.

E non è una svista. È il metodo. Ciò che non ha natura giuridica non ha competenze definite, né responsabilità esigibile, né canale di impugnazione. Un sinodo diocesano canonico obbliga il vescovo a procedure precise; un’«équipe sinodale» non obbliga a nulla né risponde a nessuno, e proprio per questo può fare tutto: convocare, filtrare, redigere, sintetizzare e inviare a Roma «la voce del Popolo di Dio». L’informalità non è una carenza del sistema: è il suo vantaggio competitivo. Si governa per processo ciò che non si potrebbe governare per decreto, perché un decreto andrebbe fondato sul diritto e firmato.

Il diritto canonico esiste, conviene ricordarlo, per proteggere. Protegge il fedele dall’arbitrio, il parroco dall’apparato diocesano, il vescovo dalle pressioni, e la Chiesa intera dal capriccio delle maggioranze contingenti. Sostituire il diritto con la «facilitazione» non è una liberazione pastorale: è lasciare tutti all’addiaccio di fronte a chi controlla il processo.

Il Popolo di Dio, previamente filtrato

E chi controlla il processo? Le Note lo spiegano con candore. Le assemblee non devono «rappresentare una diocesi» —Dio ci liberi dalla rappresentanza, che ha regole— ma assicurare «persone esperte dei processi in corso e capaci di interpretarli». Traduzione: militanti del metodo. La lista la confeziona l’équipe sinodale, il cui requisito di ingresso è «la conoscenza del Documento Finale» e «l’esperienza diretta delle dinamiche sinodali». Il cerchio è perfetto: un comitato di convertiti seleziona un’assemblea di convertiti che valuterà la conversione, e la cui conclusione —redatta in anticipo in un «racconto narrativo» che gli assembleisti ricevono per «farlo proprio»— salirà a Roma come frutto spontaneo dell’ascolto.

Persino la domanda è truccata. La «domanda guida» ufficiale recita: «Quale volto concreto di Chiesa sinodale missionaria e quali nuovi cammini di sinodalità stanno emergendo nella nostra comunità?». Domanda che presuppone la risposta. Non c’è casella per rispondere: nessuno. Non si contempla che una diocesi possa concludere che cinque anni di riunioni abbiano prodotto cartelle, facilitatori e stanchezza. Il questionario ammette solo gratitudine.

E in un dettaglio che vale un trattato, le Note chiedono di «prestare particolare attenzione alla partecipazione dei parroci». Si legga lentamente: bisogna fare uno sforzo speciale perché partecipino i preti con cura d’anime. Gli uomini che battezzano, confessano, seppelliscono e sostengono la vita reale della Chiesa sono, in questo dispositivo, un collettivo periferico la cui presenza va procurata, mentre il fedele comune non appare se non come cava di «testimonianze» che altri selezioneranno. Una Chiesa assembleare, sì, ma di assembleisti scelti a dito.

Il vescovo con funzione di notaio

In questo schema, il successore degli Apostoli è ridotto a fedatario. Il documento gli assegna i verbi «convocare», «accompagnare», «riconoscere» e «validare». Se dissente dal testo che gli presenta la sua équipe, non lo corregge: lo «rimette nuovamente all’équipe, spiegando i motivi delle sue osservazioni», come chi presenta osservazioni a una commissione. Colui che per diritto divino ha la potestà di insegnare e governare la sua Chiesa compare qui come istanza di visto di ciò che produce una struttura che né il diritto conosce né lui ha potuto configurare liberamente, perché i criteri di composizione venivano già da Roma.

I difensori dell’invenzione risponderanno, come sempre, che tutto è consultivo, che nulla tocca la dottrina e che il vescovo conserva l’ultima parola. Formalmente, certo. Ma il potere reale non sta nell’ultima parola ma nella penultima: in chi redige la sintesi, chi sceglie chi parla, chi formula la domanda e chi amministra il calendario. E quel potere è stato trasferito, senza legge, senza voto e senza termine, a una burocrazia dell’ascolto che si è dichiarata permanente.

Venti secoli di diritto canonico che tentavano di rispondere a una domanda —come si esercita e si limita l’autorità nella Chiesa— sostituiti da dinamiche di gruppo con facilitatore. Questo è, giuridicamente, la sinodalità infinita: non una riforma, perché le riforme si scrivono nei canoni e si possono leggere, adempiere e impugnare. È la dissoluzione del governo nel processo. E i processi, a differenza delle leggi, non si abrogano: si rinnovano.

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