Sine mandato o contra mandatum: la lettera che tenta di sostenere uno scisma

Sine mandato o contra mandatum: la lettera che tenta di sostenere uno scisma

In tutta la sequenza degli eventi tra la Fraternità Sacerdotale San Pio X e Roma riguardo alle consacrazioni episcopali, esiste un documento che rivela con notevole chiarezza la volontà di Roma di rispondere a questa crisi con la massima severità consentita dall’ordinamento —e persino con qualche misura che, a rigore, l’ordinamento non permette—. Una delle chiavi si trova nella lettera ricevuta ventiquattro ore prima delle consacrazioni, generalmente interpretata come un gesto di magnanimità papale, ma la cui reale funzione giuridica non era tanto quella di avvertire, quanto di trasformare la natura dell’atto che stava per compiersi, affinché cessasse di essere ciò che il Codice dice che è e diventasse qualcosa di molto più grave, con un raggio di incidenza incomparabilmente più ampio. Quanto segue è l’analisi giuridica di tale operazione.

I. Il tipo penale: da Pio XII al canone 1387

Il delitto di consacrazione episcopale senza mandato pontificio ha una storia legislativa precisa. Il Codice del 1917 lo puniva con la sospensione ipso iure (can. 2370). Fu Pio XII che, di fronte alle consacrazioni promosse dal regime cinese al di fuori della Santa Sede, innalzò la pena mediante decreto del Sant’Uffizio del 9 aprile 1951: scomunica latae sententiae riservata specialissimo modo alla Sede Apostolica, sia per il consacrante sia per il consacrato. Il Codice del 1983 recepì questa configurazione nel canone 1382, e la riforma del Libro VI operata dalla costituzione apostolica Pascite gregem Dei (2021) la mantiene, oggi nel canone 1387: «Il Vescovo che conferisce la consacrazione episcopale a qualcuno senza mandato pontificio, così come chi la riceve da lui, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica».

Si osservi la struttura del tipo. Il fatto delittuoso è uno e molto concreto: consacrare senza mandato pontificio e ricevere tale consacrazione. I soggetti attivi sono due e solo due categorie: i vescovi consacranti e i consacrati. Per la natura stessa del delitto e per la sua letteralità, la norma non raggiunge —non può raggiungere— i sacerdoti che assistono, i fedeli che applaudono, i seminaristi che servono all’altare e, tanto meno, le centinaia di migliaia di cattolici che frequentano le cappelle collegate a quei presbiteri nei cinque continenti. Un tipo penale a soggetto attivo qualificato non si estende per simpatia.

Se il delitto commesso il 1° luglio è quello del canone 1387, perché si parla di scisma? Perché si parla, nella pratica, della scomunica di una moltitudine di fedeli che il tipo penale non menziona né potrebbe menzionare?

II. Lo scisma è un’altra cosa: la detractatio subiectionis del canone 751

La risposta richiede di ricordare cosa sia lo scisma nel diritto canonico, perché non è un concetto elastico. Il canone 751 lo definisce come «il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti». È la detractatio subiectionis: non la disobbedienza a un mandato concreto, per quanto grave, ma la negazione dell’autorità del Romano Pontefice in quanto tale, il rifiuto della sua condizione di capo.

La distinzione è patrimonio antico della dottrina. Gaetano, commentando la questione 39 della Secunda Secundae, e Suárez, nel De caritate, la formularono con una precisione che non è stata superata: chi disobbedisce a un precetto pontificio, anche con pertinacia, non è scismatico finché riconosce il Papa come capo della Chiesa e non rifiuta la sottomissione a lui in quanto principio di unità. La disobbedienza verte sul contenuto di un mandato; lo scisma verte sull’autorità di chi comanda. Si può disobbedire gravemente senza smettere di riconoscere che chi comanda ha il diritto di comandare. È esattamente la situazione di chi consacra vescovi allegando lo stato di necessità mentre proclama —come ha fatto la Fraternità in modo costante e ininterrotto dal 1970— di riconoscere il Romano Pontefice, prega per lui, lo nomina nel canone della Messa e non intende costituire una gerarchia parallela con giurisdizione propria.

Per questo l’ordinamento tipifica i due casi separatamente: lo scisma nel canone 1364 e la consacrazione senza mandato nel canone 1387. Se ogni consacrazione senza mandato fosse per se atto scismatico, il canone 1387 sarebbe superfluo: basterebbe il 1364. L’esistenza stessa di un tipo specifico dimostra che il legislatore contempla la consacrazione illegittima come delitto contro l’autorità e l’esercizio del ministero (rubrica del titolo in cui è inserito), non come delitto contro la fede e l’unità della Chiesa. La sistematica del Codice è, qui, un argomento di primo ordine.

III. L’operazione: convertire il sine mandato in contra mandatum

Come si passa, allora, dal canone 1387 al canone 1364? Come si trasforma un delitto di due categorie di soggetti in uno scisma che trascina un’intera opera con i suoi fedeli? La risposta sta nella lettera.

Secondo quanto emerge dalla sequenza documentale, ventiquattro ore prima delle consacrazioni fu recapitata alla Fraternità una comunicazione pontificia che proibiva espressamente l’atto. E su tale comunicazione si è costruito il distinguo che tenta di cambiare tutto: le consacrazioni non sarebbero più state sine pontificio mandato —il caso del canone 1387—, bensì contra pontificium mandatum. Non più una consacrazione senza permesso, ma una consacrazione contro un divieto espresso, personale e attuale. E quel contra, si dice, non sarebbe più disobbedienza: sarebbe rifiuto proattivo dell’autorità; sarebbe, quindi, atto scismatico; attiverebbe, quindi, il canone 1364; e permetterebbe, quindi, di parlare di scomunica non più di quattro o cinque vescovi, ma di chi «aderisca» allo scisma così dichiarato.

Conviene soffermarsi su ciò che questa costruzione ha di artificioso. In primo luogo, il tipo del canone 1387 non distingue: punisce la consacrazione «senza mandato pontificio», e a fortiori comprende quella compiuta contro mandato, perché chi consacra contro un divieto espresso consacra, ovviamente, senza mandato. Il contra mandatum non è un tipo distinto né un tipo aggravato: è lo stesso tipo con l’imputabilità rafforzata. Il divieto preventivo ha un’efficacia giuridica precisa —accertare che il soggetto conosceva la volontà del superiore ed eliminare ogni possibile allegazione di ignoranza o buona fede (cann. 1323, 4° e 5°; 1324 §1)—, ma non ha efficacia trasmutativa: non converte un delitto contro l’esercizio del ministero in un delitto contro l’unità della Chiesa. La natura di un atto non dipende dall’esistenza o meno di una lettera che lo avverte contro.

In secondo luogo, e più grave: se l’animus che qualifica lo scisma è il rifiuto della sottomissione al Pontefice, tale animo deve essere provato nel soggetto, non dedotto meccanicamente dalla disobbedienza a un documento. La dottrina dello scisma esige detractatio, e la Fraternità ha espresso in ogni comunicato, prima e dopo le consacrazioni, protesta esplicita di riconoscimento del Romano Pontefice. Si dirà che i fatti smentiscono le parole; ma allora bisognerà provarlo, perché nel diritto penale —anche in quello canonico— il dolo specifico non si presume. Il canone 18 impone l’interpretazione stretta delle leggi penali; il canone 221 §3 garantisce che nessuno sia punito se non conformemente alla norma legale. Costruire l’elemento soggettivo dello scisma sull’esistenza di una lettera significa sostituire la prova dell’animo con la constatazione della notifica. Sono cose diverse: la notifica prova che si è saputo; non prova che si è rifiutata l’autorità di chi la inviava.

In terzo luogo: si noti che in tutta la sequenza non è mai stato concretizzato il contenuto dottrinale del presunto rifiuto. Non si è detto: devono accettare, sì o no, tale proposizione determinata di Lumen gentium o tale formulazione sulla preghiera di cristiani e musulmani allo stesso Dio, così come è espressa o così come viene interpretata. Non c’è controversia articolata su questa via. Tutto l’edificio dello scisma poggia esclusivamente sulla disobbedienza proattiva alla lettera. Il che conferma la diagnosi: lo scisma non è stato constatato; è stato costruit, e il suo unico elemento è la comunicazione delle ventiquattro ore.

IV. La funzione reale della lettera: non monizione, ma strumento

Nel sistema penale canonico, la comunicazione precedente al delitto ha un posto naturale: la monizione. Il canone 1347 §1 esige l’ammonizione preventiva per la validità delle censure ferendae sententiae; e nel 1988 la monizione canonica del cardinale Gantin (17 giugno) assolse formalmente a quel ruolo nei confronti di monsignor Lefebvre. Una monizione avverte delle conseguenze giuridiche già previste dalla legge; non crea conseguenze nuove.

La lettera delle ventiquattro ore, invece, ha operato in senso inverso. Non è stata utilizzata come presupposto di una censura, ma come elemento costitutivo di una qualificazione: è il pezzo che permette di dire che vi è stato contra mandatum, e il contra mandatum è ciò che permette di dire che vi è stato scisma, e lo scisma è ciò che permette di estendere la sanzione oltre il cerchio dei consacranti e dei consacrati. Detto con tutta crudezza: senza la lettera non vi sarebbe stato argomento per sostenere che esiste uno scisma; vi sarebbe stato, unicamente, un delitto di consacrazione episcopale senza mandato pontificio, con due categorie di soggetti colpiti e non uno di più. La lettera è, quindi, lo strumento che rende giuridicamente possibile forzare un racconto dell’assurda scomunica di centinaia di migliaia di persone. Chi l’ha inviata ventiquattro ore prima di un atto pubblicamente annunciato con mesi di anticipo probabilmente sapeva che non avrebbe impedito nulla. Non era una lettera per evitare il delitto; era una lettera per aggravarlo.

V. Il precedente del 1988 e la sua implicita disautorizzazione nel 2009

L’operazione non è nuova; è la ripetizione ampliata di quella del 1988. Allora, il motu proprio Ecclesia Dei adflicta (2 luglio 1988) qualificò le consacrazioni di Écône come atto scismatico argomentando che quella disobbedienza «implica nella pratica il rifiuto del primato romano», e avvertì della scomunica per chi prestasse «adesione formale allo scisma». Già allora un settore qualificato della dottrina —basti citare Neri Capponi, Georg May o lo studio di Gerald Murray alla Gregoriana— obiettò che la consacrazione senza mandato non è per se atto scismatico, che lo stato di necessità allegato era giuridicamente rilevante ai fini dei canoni 1323 e 1324 (il cui §3 esclude la pena latae sententiae quando concorre un’attenuante), e che la categoria di «adesione formale allo scisma» mancava di tipizzazione e di contorni definiti. La stessa prassi successiva della Commissione Ecclesia Dei diede ragione ai critici: le sue risposte ufficiali riconobbero che assistere alle Messe della Fraternità non costituiva atto scismatico né peccato, e che i fedeli non incorrevano in alcuna censura.

E nel 2009 arrivò la disautorizzazione implicita più eloquente: Benedetto XVI rimise le scomuniche dei quattro vescovi (decreto della Congregazione per i Vescovi del 21 gennaio 2009) e, nella sua lettera del 10 marzo 2009, collocò il problema della Fraternità sul piano dottrinale e disciplinare, non su quello di uno scisma consumato. Se lo scisma del 1988 fosse stato ciò che Ecclesia Dei adflicta disse che era, la remissione delle censure avrebbe richiesto una ritrattazione formale dell’atto scismatico che non fu mai chiesta né prodotta. La Santa Sede trattò per quindici anni la Fraternità come interlocutore dottrinale —concessione di giurisdizione per le confessioni (2015), per i matrimoni (2017), conversazioni teologiche continuate— in termini incompatibili con l’esistenza di uno scisma formale. Tutto quel percorso viene ora cancellato da una costruzione che ricade nel vizio d’origine del 1988, aggravato: perché ora il pezzo che sorregge l’edificio non è nemmeno una monizione canonica formale trattata con le garanzie del processo, ma una lettera arrivata con ventiquattro ore di anticipo a un atto che non poteva più impedire.

VI. Conclusione: la severità come scelta

L’analisi giuridica produce un risultato scomodo ma nitido. L’ordinamento canonico offriva una risposta proporzionata, prevista e sufficiente per le consacrazioni del 1° luglio: il canone 1387, con la sua scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica per consacranti e consacrati. Grave, gravissima, ma circoscritta a chi il tipo penale indica. Optare invece per la via dello scisma richiedeva un elemento che l’atto in sé non fornisce —il rifiuto della sottomissione al Pontefice— e tale elemento è stato fabbricato mediante una lettera la cui unica funzione verificabile è stata convertire il sine mandato in contra mandatum e il contra mandatum in detractatio.

È una catena di inferenze in cui ogni anello viola una regola: l’interpretazione stretta della legge penale (can. 18), il divieto di estendere le pene per analogia (can. 19 a contrario), l’esigenza di imputabilità dolosa provata (can. 1321) e l’elementare distinzione, sostenuta dalla dottrina da Gaetano e Suárez, tra disobbedire a un mandato e negare l’autorità di chi lo emana. E alla fine della catena non ci sono quattro vescovi: ci sono centinaia di migliaia di fedeli la cui situazione canonica si pretende alterare mediante una categoria —l’adesione allo scisma— che nessun canone definisce e che la stessa Santa Sede, tra il 1988 e il 2009, si incaricò di svuotare di contenuto.

Per questo la lettera delle ventiquattro ore è l’atto che ritrae l’intenzione di tutta la sequenza. Non fu inviata per evitare un delitto, ma per poterlo punire come un altro delitto distinto e maggiore. Ma nel diritto penale, quando lo strumento della qualificazione è anteriore al fatto ed è stato fabbricato su misura, il problema di solito non sta nel reo.

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