La Santa Sede considera ormai il Concilio Vaticano II, per quanto riguarda il potere di governo, unicamente come un «punto di vista»?
Con l’approvazione del papa Leone XIV, il 10 marzo 2026 la Santa Sede ha pubblicato un documento inquietante intitolato «La partecipazione delle donne alla vita e al governo della Chiesa». Il documento è stato elaborato dal Dicastero per la Dottrina della Fede.
Non si tratta di determinare se i laici possano esercitare il potere di governo nella Chiesa. Come indica già il titolo, questo tema viene affrontato piuttosto dalla prospettiva della possibilità che le donne possano esercitare il potere di governo. Pertanto, non si cerca un’analisi teologica sulla missione dei laici. Si tratta piuttosto dell’intenzione di concedere alle donne una presunta «giustizia di genere». Questo dimostra già che l’interesse non è teologico, ma ideologico. Un criterio estraneo alla questione è la motivazione del tentativo di modificare la dottrina della Chiesa.
Il documento non è solo sconcertante, ma anche rivelatore. Di fatto, in passato si è affermato ripetutamente che la nomina di una «prefetta» del Dicastero per i Religiosi costituiva un caso eccezionale. Il Papa, in quanto titolare dell’autorità primaziale suprema, le avrebbe conferito tale carica in modo unico. Tale procedura non sarebbe, quindi, applicabile alle diocesi e alle parrocchie. Ora, nel documento si sottolinea in diverse occasioni che l’azione del Papa costituisce un «modello» per la Chiesa universale (Seconda Parte, II, nn. 20, 25 e 28 b.). Si tratterebbe di mettere in pratica qualcosa di simile nelle Chiese particolari, ad esempio attraverso «delegati» episcopali equivalenti al vicario generale. L’affermazione che si trattasse unicamente del caso speciale della Curia romana fu, quindi, una fake news.
Il verdetto è inequivocabile: il Dicastero per la Dottrina della Fede si distanzia dal Concilio Vaticano II e fa un passo indietro rispetto ad esso. L’ultimo Concilio ha risolto la questione, che era già pendente dal Concilio di Trento, relativa alla natura teologica della consacrazione episcopale. E con ciò ha anche chiarito, nella sua funzione di Magistero della Chiesa, la questione della possibilità di conferire il potere di governo ai laici. Secondo il chiarimento dato dall’ultimo Concilio, il vescovo non è il sacerdote giuridicamente perfezionato, poiché questi avrebbe già ricevuto la pienezza del sacramento dell’ordine. È, invece, la consacrazione episcopale stessa che conferisce la pienezza del sacramento dell’ordine. E con l’ufficio di santificare, trasmette anche gli uffici di insegnare e governare (Lumen Gentium [= LG], n. 21). Il sacramento dell’ordine conferisce, quindi, una «partecipazione ontologica» negli uffici sacri. Il papa Paolo VI lo ha chiarito nella «Nota esplicativa praevia», che fa parte integrante della LG (n. 2). Il governo della Chiesa trova, quindi, il suo fondamento nel sacramento e si concretizza successivamente nel diritto, nella misura in cui il Papa assegna a un vescovo, e il vescovo a un sacerdote, mediante strumenti giuridici, un compito concreto in cui esercitano il loro dono sacramentale, incluso quello del governo. Ai laici, e non solo alle donne, manca, quindi, il requisito decisivo per esercitare il potere di governo.
Se ora esaminiamo il documento del Dicastero per la Dottrina della Fede, la situazione diventa strana. La sua pubblicazione avviene nel contesto di un «Sinodo dei Vescovi». Tuttavia, la forma più elevata di sinodalità è un concilio ecumenico. Tuttavia, il Concilio Vaticano II non è nemmeno citato dal Dicastero per la Dottrina della Fede nel testo principale relativo alla questione della «Potestas sacra» (Seconda Parte, II.). Questo avviene solo nell’Appendice V. Ma ciò non ha alcuna ripercussione sul discorso del Dicastero per la Dottrina della Fede. Anzi, la dottrina del Concilio è definita dal Dicastero per la Dottrina della Fede come «linea di pensiero» e come «punto di vista» degli autori (Appendice V, nn. 18‒20). Il Concilio Vaticano II si colloca, quindi, secondo il Dicastero per la Dottrina della Fede, allo stesso livello delle opinioni delle scuole teologiche.
Una volta che il magistero del Concilio Vaticano II è stato dichiarato di fatto non vincolante in questo modo, si pone la questione di come si possa giustificare il fatto che i laici possano esercitare il potere di governo. A differenza di quanto stabiliva il Concilio Vaticano II, il Dicastero per la Dottrina della Fede non considera più che la capacità (abilità) per ciò risieda unicamente nel sacramento dell’Ordine, ma anche nel battesimo e nei carismi dello Spirito Santo.
Si sostiene che il battesimo crea già una «capacitas» per esercitare il potere di governo (Seconda Parte, II, n. 23 e Appendice V, n. 20). Attraverso l’incarico giuridico conferito dall’autorità, i laici avrebbero ricevuto allora l’«habilitas» per l’esercizio di un ufficio. La stessa «habilitas» veniva conferita ai chierici attraverso il sacramento dell’ordine. Questi giochi di parole non possono nemmeno essere definiti come distinzioni sofistiche. Si tratta di pura teofantasía. Di fatto, l’affermazione che il battesimo creerebbe già il fondamento per ricevere il potere di governo è un’invenzione «ex nihilo», per la quale non c’è alcun punto di appoggio nella dottrina della Chiesa.
Per il Dicastero per la Dottrina della Fede, il fondamento dell’argomento non è più la dottrina della Chiesa, ma il protestantesimo. Lo adatta per arrivare al risultato desiderato. Già Martin Lutero, nel suo scritto «An den christlichen Adel deutscher Nation» (Alla nobiltà cristiana della nazione tedesca) del 1520, aveva dichiarato: «Chiunque sia uscito dal battesimo può vantarsi di essere già ordinato sacerdote, vescovo e papa, sebbene non a chiunque sia dato esercitare tale ministero» (D. Martin Luthers Werke, Weimar 1888, vol. 6, p. 408). Di fatto, secondo la «logica» del Dicastero per la Dottrina della Fede, un laico potrebbe esercitare il cargo di parroco, vicario generale, vescovo, prefetto della curia e Papa, semplicemente mediante una nomina giuridica. E se si vuole o si deve sostenere che, in virtù dell’«Ordinatio sacerdotalis» (1994), alle donne è ancora impedito di ricevere il sacramento dell’ordine, queste potrebbero ricorrere a un vicario o a un vescovo ausiliario per svolgere le funzioni liturgiche del loro cargo. Ciò non cambierebbe nulla della loro autorità di governo. Di fatto, il Dicastero per la Dottrina della Fede ha chiarito —come esposto— che la «potestas sacra» è una sola e la stessa ovunque, sia per il Papa che per il vescovo diocesano. Anche la distinzione della «potestas sacra» in «propria» e «vicaria» è una mera distinzione di diritto canonico. Esiste una sola «potestas sacra». E non si dovrebbe dire, tra l’altro, che non abbiamo già avuto tutto questo. Nel Medioevo, come è noto, si verificò il grave abuso per cui numerosi vescovi esercitavano il potere di governo senza essere stati ordinati sacerdoti o vescovi. Il Dicastero per la Dottrina della Fede sembra rimpiangere quei tempi in cui la dottrina sull’ufficio episcopale non era ancora stata chiarita sufficientemente. L’unica novità sarebbe semplicemente che, secondo l’opinione del Dicastero per la Dottrina della Fede, ora potrebbero esserci anche vescovi laici donne —nell’estremo, persino una papessa laica—. Non sarebbe poca ironia che un monaco agostiniano del XXI secolo completasse in questo senso l’opera di un monaco agostiniano del XVI secolo.
Non meno assurda è la seconda variante proposta dal Dicastero per la Dottrina della Fede: i carismi sarebbero il fondamento che permette ai laici di esercitare il potere di governo: «Accanto alla via sacramentale, e distinta da questa, esiste la via carismatica, che può essere percorsa in modo fruttuoso per aprire nuovi spazi di partecipazione ai fedeli laici, e in particolare alle donne». I laici possono, quindi, esercitare il potere di governo sulla base dei doni dello Spirito Santo (Seconda Parte, II, n. 25). Il carisma dello Spirito Santo conferisce loro questa capacità, indipendentemente dal sacramento dell’Ordine.
Questo tema apre un ampio campo che si estende fino alla teologia trinitaria. Se si continua a prendere sul serio il «Filioque» del Credo, è chiaro che lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio e non agisce accanto a quest’ultimo né indipendentemente da lui. La Congregazione per la Dottrina della Fede ha ricordato, quindi, alcuni fatti elementari nel documento «Iuvenescit Ecclesia» del 2016: «Di fatto, ogni dono del Padre implica il riferimento all’azione congiunta e differenziata delle missioni divine: ogni dono procede dal Padre, per il Figlio, nello Spirito Santo. (…). Per questa ragione, lo Spirito Santo non può in alcun modo inaugurare un’economia diversa da quella del Logos divino incarnato, crocifisso e risorto. Di fatto, tutta l’economia sacramentale della Chiesa è la realizzazione pneumatologica dell’incarnazione. (…). Il legame originario tra i doni gerarchici, conferiti con la grazia sacramentale dell’Ordine, e i doni carismatici, distribuiti liberamente dallo Spirito Santo, ha la sua radice ultima nella relazione tra il Logos divino incarnato e lo Spirito Santo, che è sempre Spirito del Padre e del Figlio. Per evitare visioni teologiche equivoche che postulerebbero una ‘Chiesa dello Spirito’, separata e distinta dalla Chiesa gerarchica-istituzionale, bisogna sottolineare come le due missioni divine si implicano a vicenda in ogni dono concesso alla Chiesa. Di fatto, la missione di Gesù Cristo implica, già al suo interno, l’azione dello Spirito» (n. 11).
Pertanto, non esiste una «via carismatica» «separata» e «distinta» dalla «via sacramentale», per quanto riguarda l’essenza della Chiesa, il Corpo di Cristo, e il suo governo radicato nel sacramento. Con la sua affermazione contraria, il Dicastero per la Dottrina della Fede si contraddice da solo. Ciò che propone alla fine è pura teofantasía.
La negazione della dottrina della Chiesa secondo cui il governo nella Chiesa si trasmette sacramentalmente e solo in secondo luogo richiede una definizione giuridica più precisa non è nuova. Questo si riflette negli scritti di Joseph Ratzinger degli anni ’70 del XX secolo. Ma è chiaro che coloro che considerano il Concilio Vaticano II solo come un’espressione di opinione non vincolante provano una vera repulsione fisica a ricevere il ragionamento del futuro papa Benedetto XVI. Pertanto, si può tentare di avvicinarli in un altro modo. Alla seconda edizione del «Lexikon für Theologie und Kirche» sono stati aggiunti, dopo il Concilio, tre volumi supplementari che contengono i testi conciliari. Si è approfittata dell’occasione per coinvolgere come commentatori alcuni dei principali consultori del Concilio Vaticano II. La LG 21 è stata commentata da Karl Rahner. Egli ha definito il fatto che con il sacramento dell’ordine si conferisce anche l’ufficio di governare come un «progresso teologico (…) rispetto alla teologia delle scuole teologiche abituali». E ha proseguito: «La distinzione legittima tra potestas ordinis e potestas iurisdictionis veniva, di fatto, comunemente interpretata nel senso che la potestas ordinis si conferiva mediante l’ordinazione sacramentale, mentre la potestas iurisdictionis si conferiva originariamente ed esclusivamente attraverso la missio canonica da parte del Papa o di altri titolari del potere sovrano. L’unità intrinseca dei due poteri e, di conseguenza, l’ultima comunione della loro essenza non risultavano così evidenti. La Costituzione [= LG, n. 21] afferma ora (utilizzando lo schema dei tre uffici) che i tre munera (sanctificandi, docendi, regendi [= governo]) sono conferiti dalla stessa ordinazione». E Rahner riassumeva: «Risulta così chiara l’unità di tutte le potestà ministeriali nella Chiesa, il radicamento sacramentale e la natura pneumatica di tutte le potestà (quindi, anche di quelle giuridiche!). Anche la dottrina e il diritto sono ‘spirituali’ e hanno nella Chiesa il loro fondamento nella grazia, che si manifesta sacramentalmente» (Lexikon für Theologie und Kirche, 2. ed., Friburgo – Basilea – Vienna 1966, volume supplementare I, pp. 219 e ss., sottolineatura nell’originale).
Coloro che, al contrario, respingono il Concilio Vaticano II trasformano la Chiesa in una macchina giuridicamente ordinata, che funziona come un’impresa industriale e come lo Stato. Inoltre, possiede una dimensione cultuale. Per questo motivo, esistono due ordini di governo nella Chiesa. Alcuni agiscono in nome del gerarca che li ha designati legalmente. Gli altri agiscono in virtù del sacramento dell’ordine «in persona Christi». I fatti che dividono la Chiesa in questo senso, la desacralizzano, la riducono a una mera istituzione giuridica, la legalizzano e la secolarizzano, sono stati creati sotto il pontificato del papa Francesco, in modo analogo ai gravi abusi del Medioevo che sfociarono nella Riforma. Allora, come oggi, si tratta, quindi, della stessa cosa: quando si sopprime la natura sacramentale della Chiesa, la si secolarizza. Come possono le persone continuare a vedere l’opera divina in una Chiesa secolarizzata? I credenti tra loro la cercheranno anche oggi altrove.
L’autorità suprema della Chiesa sta già tagliando il ramo su cui è seduta in questo senso. Ma non è tutto. Di fatto, alla luce delle manipolazioni fondamentali descritte, la dottrina della fede sembra una pasta modellabile che può essere adattata secondo le esigenze del momento. Le conseguenze finali non sono la giuridizzazione, la desacralizzazione e la secolarizzazione della Chiesa. Ma si invia il seguente segnale: noi siamo i padroni della vostra fede (2 Cor 1,24). La dottrina deve servire a fini estranei alla Chiesa, come la «giustizia di genere». A tale scopo viene modellata. Hans Küng ha scritto un libro: «Addio al diavolo. Meditazioni teologiche». Il governo supremo della Chiesa sta scrivendo attualmente un’opera molto più fondamentale: «Addio a Dio. Manipolazioni genderiste». Perché se la Chiesa si contraddice in questioni centrali della fede, tutto è in discussione. E lo spirito tanto invocato non è più che lo spirito dei padroni.
Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha confermato la validità della tesi di Carl Schmitt: «È sovrano colui che decide sullo stato di emergenza». Di fatto, l’immagine del Papa delineata dal Dicastero si adatta a ciò: egli può fare e non fare ciò che vuole. È il sovrano indiscutibile, al quale non importa nemmeno la dottrina di un concilio ecumenico. Il diritto del più forte trionfa sulla fede. «Si veut le roi, si veut la loi» (Se lo vuole il re, lo vuole la legge). Così sintetizzò il giurista Antoine Loysel (1536-1617) l’assolutismo monarchico francese. Questo principio dovrebbe essere ora anche la nuova forma suprema di sinodalità.