Prima diocesi del mondo a scomunicare i fedeli che partecipino alla Messa tradizionale per «scismatici»

Prima diocesi del mondo a scomunicare i fedeli che partecipino alla Messa tradizionale per «scismatici»

L’Arcidiocesi di Maceió ha diffuso una nota ufficiale in cui afferma che la celebrazione della Messa secondo il messale di San Pio V al di fuori dell’unico luogo autorizzato sarà considerata “atto di scisma pubblico” e che ciò implicherà per i fedeli partecipanti la scomunica automatica in virtù dei canoni 751 e 1364 §1 del Codice di Diritto Canonico. Il testo, autorizzato dal vescovo Carlos Alberto Breis Pereira O.F.M, indica inoltre che la Messa nel rito antico è permessa solo nella Cappella di São Vicente de Paulo una volta alla settimana e che non è autorizzata “in nessun altro luogo”, sia religioso o no, né in associazioni di diritto civile.

La questione non è solo disciplinare. Una cosa è restringere un luogo di celebrazione e un’altra, radicalmente diversa, qualificare come scismatici coloro che partecipano a eventuali celebrazioni non autorizzate e associare tale partecipazione alla pena più severa dell’ordinamento canonico. Parlare di scisma e di scomunica automatica non è una formula retorica: è situare persone concrete nel terreno penale massimo, con effetti spirituali e giuridici devastanti.

Conviene chiarire i concetti. Il canone 751 definisce lo scisma come la negazione di sottomissione al Romano Pontefice o la negazione di comunione con i membri della Chiesa sottomessi a lui. Cioè, lo scisma non è “fare qualcosa senza permesso”, né “preferire un rito”, né persino “disobbedire” in un punto concreto. È una rottura di comunione, formale ed effettiva, con l’autorità del Papa o con la comunione ecclesiale. È una categoria eccezionale, perché descrive una frattura del vincolo visibile della Chiesa.

Il canone 1364 §1 stabilisce che l’apostata, l’eretico o lo scismatico incorrono in scomunica latae sententiae, cioè automatica, per il solo fatto di commettere il delitto. Ma affinché esista “delitto” non basta che un superiore ecclesiastico lo affermi in una nota. Nel diritto penale canonico vigono principi classici: tipicità stretta, interpretazione restrittiva delle pene, imputabilità del soggetto e, di ordinario, una condotta oggettivamente idonea a causare la rottura di comunione che la norma descrive.

Per questo, identificare come scisma la celebrazione del rito antico al di fuori di un luogo autorizzato pone un problema di fondo. L’illiceità disciplinare, anche grave, non si converte automaticamente in scisma e tanto meno sui fedeli. Per parlare di scisma deve potersi accreditare che l’atto implica, per la sua natura o per l’intenzione di chi lo realizza, una negazione di sottomissione al Papa o una rottura di comunione. Senza quell’intenzione di separazione, l’etichetta penale diventa espansiva e arbitraria. E quando una pena automatica si estende per via interpretativa oltre il tipo penale, ciò che appare è insicurezza giuridica.

Questo ha conseguenze pastorali immediate. L’autorità episcopale, per la sua stessa finalità, è ordinata all’edificazione e alla salvezza delle anime. L’uso del linguaggio penale massimo in un conflitto liturgico produce il contrario: inquietudine, confusione, timore in coscienza e scandalo pubblico. Se si trasmette ai fedeli che possono rimanere scomunicati “automaticamente” per assistere a una celebrazione nel rito antico al di fuori di un luogo concreto, si introduce una pressione spirituale impropria del diritto, che deve proteggere le persone contro applicazioni sproporzionate del potere punitivo.

Didatticamente, la distinzione decisiva è questa. Una celebrazione può essere illecita senza essere scismatica. Un atto può essere disobbediente senza equivalere a una rottura di comunione con il Romano Pontefice. E una pena così estrema come la scomunica non può convertirsi in un meccanismo di controllo disciplinare ordinario, né applicarsi per estensione concettuale. La scomunica è pensata per casi in cui la comunione si rompe in modo reale e formale, non per risolvere controversie mediante una scorciatoia penale.

Se inoltre si parla di scomunica latae sententiae, il rigore deve essere maggiore. La scomunica automatica non dipende da una dichiarazione amministrativa; dipende dall’esistenza oggettiva del delitto nei termini stretti della legge. Proprio per questo, la tradizione giuridica della Chiesa ha insistito nell’interpretare restrittivamente queste pene e nell’evitare che il fedele rimanga alla mercé di letture massimaliste del tipo penale. Quando si invoca la scomunica automatica in una materia discussa, il rischio di ingiustizia e di abuso nella coscienza si moltiplica.

La Santa Sede, garante dell’unità e del retto uso del diritto universale, dovrebbe chiarire urgentemente l’ambito di questo tipo di comunicazioni ufficiali. Se si consolida l’idea che celebrare o assistere al rito antico al di fuori di un luogo autorizzato è “in sé” un atto scismatico, la degradazione della sicurezza giuridica canonica raggiunge livelli gravissimi. Non è una disputa liturgica: è la soglia stessa tra disciplina e rottura ecclesiale, tra correzione pastorale e sanzione penale estrema.

O Roma corregge e delimita con precisione questa qualificazione, o si normalizza un modello pericoloso: l’impiego dell’autorità episcopale per produrre disagio e scandalo nelle anime mediante minacce penali massime senza la stretta configurazione del delitto. Nella Chiesa l’autorità è per custodire la comunione, non per svuotare di contenuto giuridico la nozione di scisma né per banalizzare la scomunica. Quando il diritto si usa come arma e non come garanzia, la ferita non la soffre solo un gruppo di fedeli: la soffre la credibilità della giustizia ecclesiale e la fiducia stessa nel governo pastorale.

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