La invocazione dello “stato di necessità” da parte della Fraternità Sacerdotale San Pio X viene spesso presentata come un gesto ideologico. Tuttavia, la categoria non appartiene al campo retorico, né esclusivamente a quello morale e pastorale, ma in prima istanza a quello tecnico-giuridico: Il canone 1323, 4º del Codice di Diritto Canonico esclude la pena quando qualcuno agisce spinto dalla necessità per evitare un male grave, purché l’atto non sia intrinsecamente illecito né danneggi le anime.
La dottrina canonica classica esige tre condizioni cumulative: pericolo grave per un bene spirituale, carattere attuale o moralmente certo di quel pericolo, e inesistenza di mezzi ordinari efficaci per scongiurarlo. La questione, quindi, non è se piaccia o no il rito tradizionale, né se si condivida la posizione della FSSPX, ma se il quadro giuridico vaticano vigente garantisca oggettivamente la continuità sacramentale del rito che la struttura.
Per rispondere, è necessario esaminare due elementi: il modello recente di esercizio del potere amministrativo nella Curia e il nuovo statuto giuridico del rito tradizionale dal 2021.
Il precedente istituzionale: interventi amministrativi senza processo penale
Durante il pontificato di Francesco si è consolidato un modello di intervento in istituti e associazioni mediante decreti amministrativi singolari. Lo strumento utilizzato non è stato il processo penale canonico ordinario —con accusa formale, prova contraddittoria e sentenza motivata— ma la potestà esecutiva del dicastero di turno.
Il caso degli Araldi del Vangelo è un esempio particolarmente rilevante. L’associazione, fondata in Brasile e riconosciuta canonicamente, è stata sottoposta a visita apostolica e successivamente a intervento per decisione del Dicasterio per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, allora presieduto dal cardinale João Braz de Aviz. Sono stati nominati commissari pontifici, è stato rimosso il governo legittimo e l’entità è stata ristrutturata.
Non c’è stata una sentenza penale pubblica che dichiarasse provati reati concreti dopo un processo contraddittorio. La misura è stata adottata in sede amministrativa. Formalmente valida, sì; ma con uno standard garantista molto ridotto. La sostituzione integrale del governo non è stata conseguenza di una condanna giudiziaria, ma di un atto esecutivo.
Un precedente simile si è verificato con i Francescani dell’Immacolata nel 2013. Anche lì l’intervento è stato amministrativo e, inoltre, ha incluso la restrizione dell’uso del rito tradizionale all’interno dell’istituto per decreto, non per sentenza.
Dal punto di vista del diritto canonico, il problema non è l’esistenza della potestà, ma la sua configurazione pratica. Quando decisioni di enorme impatto —soppressione di governi, blocco di ordinazioni, limitazione liturgica— possono essere adottate mediante atti amministrativi con ricorsi che mancano di effetto sospensivo automatico, la stabilità giuridica si indebolisce.
Quel contesto è giuridicamente rilevante. Se la continuità vocazionale e sacramentale di una comunità dipende in ultima istanza dalla discrezionalità di un dicastero, il rischio di interruzione non è immaginario.
16 luglio 2021: la mutazione normativa del rito tradizionale
Il secondo elemento è strettamente normativo e ha una data concreta: 16 luglio 2021. Quel giorno, il papa Francesco ha promulgato il motu proprio Traditionis Custodes.
Fino ad allora, sotto il regime di Summorum Pontificum (2007), l’uso del Messale del 1962 si configurava come una facoltà riconosciuta in termini generali. Con la nuova norma, quella logica è cambiata radicalmente.
L’articolo 4 di Traditionis Custodes stabilisce che i sacerdoti ordinati dopo il 16 luglio 2021 devono richiedere l’autorizzazione al vescovo per celebrare secondo il rito tradizionale, e che il vescovo deve consultare la Sede Apostolica prima di concederla. I Responsa ad dubia del 18 dicembre 2021 hanno rafforzato questa centralizzazione.
Nella pratica, nessun sacerdote ordinato dopo quella data può celebrare la Messa tradizionale senza un’autorizzazione specifica dipendente da Roma, sotto la competenza del Dicasterio per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, presieduto dal cardinale Arthur Roche.
La differenza giuridica è sostanziale. Si è passati da una facoltà generale a un sistema di concessione singolare. Non esiste un diritto soggettivo stabile; esiste un’autorizzazione condizionata e, quindi, potenzialmente revocabile.
Lo stesso cardinale Roche ha dichiarato in interviste pubbliche che l’obiettivo della riforma è che il rito riformato sia l’unica espressione del rito romano nella pratica ordinaria. Quella orientazione non è giuridicamente neutra quando il sistema dipende da autorizzazioni discrezionali.
La combinazione di fattori: discrezionalità e riduzione progressiva
Se si analizzano congiuntamente il modello amministrativo recente e il nuovo regime normativo, emerge una struttura chiara.
Da un lato, esiste un precedente di interventi amministrativi intensi senza processo penale preventivo, con ricorsi limitati e senza effetto sospensivo automatico. Dall’altro, il regime liturgico successivo al 2021 condiziona la celebrazione del rito tradizionale da parte dei nuovi sacerdoti a un’autorizzazione singolare dipendente da Roma.
L’effetto prospettico è evidente: se le autorizzazioni vengono concesse in modo restrittivo o eccezionale, il numero di celebranti diminuirà progressivamente per esaurimento generazionale. Non è necessaria una proibizione formale. Basta non autorizzare nuove celebrazioni.
Dal punto di vista della tecnica giuridica, questo configura un rischio strutturale per la continuità sacramentale del rito tradizionale.
Concorre lo stato di necessità?
La risposta richiede l’applicazione dei tre criteri classici.
Esiste pericolo grave? Se il sistema permette che, in una generazione, il rito tradizionale rimanga senza ministri autorizzati in ampie zone, il pericolo può qualificarsi come grave.
È attuale o moralmente certo? Il dato normativo è oggettivo: dal 16 luglio 2021 ogni nuova ordinazione è soggetta a un’autorizzazione specifica per celebrare secondo il Messale del 1962. Non è un’ipotesi remota; è una struttura giuridica vigente.
Esistono mezzi ordinari efficaci? Il sistema non riconosce un diritto soggettivo stabile né prevede un ricorso con effetto sospensivo automatico che garantisca la continuità mentre si risolve un conflitto. L’esperienza recente di interventi amministrativi rafforza la percezione di precarietà e arbitrarietà in metodi di asfissia attraverso il blocco di ordinazioni.
Senza il precedente di interventi come quello degli Araldi del Vangelo e senza il disegno restrittivo applicato dopo Traditionis Custodes, l’appello allo stato di necessità sarebbe considerevolmente più debole. Con questo quadro giuridico, il dibattito si sposta dal terreno ideologico a quello tecnico.
La questione finale non è se si approva o no la strategia della FSSPX. La questione è se l’ordinamento attuale protegga oggettivamente la continuità sacramentale del rito tradizionale o se l’abbia collocata in un regime di dipendenza amministrativa senza garanzie di sopravvivenza. Se si accredita la seconda ipotesi, l’invocazione dello stato di necessità cessa di essere uno slogan e diventa una tesi giuridicamente articolabile.
L’obiezione dell’unità e la dimensione reale del fenomeno
È evidente che ogni frattura dell’unità visibile della Chiesa ha un effetto disgregatore. L’unità è un bene giuridico e teologico essenziale, e la sua alterazione non è mai neutra. Tuttavia, l’analisi non può fermarsi a un’affermazione astratta. Per valutare con rigore l’eventuale concorrenza di uno stato di necessità è imprescindibile prestare attenzione alla dimensione reale della situazione interessata e al numero di fedeli coinvolti, perché il diritto canonico non opera nel vuoto, ma su realtà concrete.
La Fraternità Sacerdotale San Pio X non è un fenomeno marginale né un’aggregazione irrilevante di individui isolati. Conta più di 700 sacerdoti, più di 200 seminaristi in formazione, più di un centinaio di priorati e più di 700 centri di messa distribuiti in più di 60 paesi. A ciò si aggiungono comunità religiose femminili, fratelli coadiutori e una rete significativa di scuole e opere apostoliche. Questa struttura sostiene la vita sacramentale regolare di centinaia di migliaia di fedeli in tutto il mondo.
Da una prospettiva giuridica, questa magnitudine è determinante. Non si tratta di valutare la condotta di un piccolo gruppo senza incidenza pastorale, ma la situazione di una realtà che fornisce sacramenti in modo stabile a una massa considerevole di cattolici. Se il quadro normativo vigente genera un rischio oggettivo per la continuità sacramentale in quel ambito, il problema cessa di essere aneddotico e acquisisce rilevanza strutturale. In quel contesto, l’argomento dello stato di necessità non può essere scartato come la giustificazione di un gruppo residuale, ma deve essere esaminato alla luce del bene spirituale effettivamente impegnato.