La lettera inviata dal sacerdote francese Louis-Marie de Blignières a numerosi cardinali del Collegio Cardinalizio, in cui si propone la creazione di una giurisdizione ecclesiastica propria per il rito romano tradizionale, ha riaperto il dibattito sulle possibili soluzioni al conflitto liturgico sorto dopo la pubblicazione del motu proprio Traditionis custodes. L’iniziativa ha assunto particolare rilevanza coincidendo con la celebrazione del prossimo concistoro straordinario del pontificato di Leone XIV, nel cui ordine del giorno figura espressamente la questione liturgica.
Al fine di approfondire la portata reale di questa proposta, le sue implicazioni canoniche e le sue possibili conseguenze pastorali, la giornalista Diane Montagna ha intervistato il padre Matthieu Raffray, superiore del distretto europeo dell’Istituto del Buon Pastore e conoscitore diretto del contenuto della lettera. In questa conversazione, il sacerdote offre una spiegazione dettagliata dell’iniziativa, sottolineando che non si tratta di una richiesta né di un’esigenza rivolta al Papa, ma di un’ipotesi di lavoro presentata ai cardinali come base per un discernimento sereno.
Il padre Raffray affronta questioni chiave: come potrebbe funzionare una giurisdizione personale dedicata al vetus ordo; quale sarebbe il suo rapporto con le diocesi territoriali; quali implicazioni avrebbe per le comunità tradizionalmente legate alla vecchia Commissione Ecclesia Dei; e in che modo potrebbe contribuire a ristabilire una convivenza pacifica tra sensibilità liturgiche diverse all’interno della Chiesa.
L’intervista permette anche di collocare la proposta in una prospettiva storica più ampia, ricordando precedenti canonici già esistenti e sottolineando che la Chiesa ha saputo, in altri momenti, creare strutture giuridiche specifiche per salvaguardare l’unità senza sopprimere la diversità legittima. Lontano dal porre una confrontazione dottrinale, l’approccio analizzato cerca di offrire una soluzione istituzionale stabile a una situazione che, secondo i suoi sostenitori, ha smesso di essere principalmente teorica per diventare un problema pastorale concreto.
Di seguito si offre la traduzione integrale in italiano dell’intervista:
Diane Montagna: Padre Raffray, qual è l’obiettivo principale della lettera inviata ai cardinali dal padre de Blignières?
P. Matthieu Raffray: Il suo obiettivo principale è proporre una soluzione ecclesiale stabile e costruttiva a un’opposizione che è diventata sterile e ha diviso la Chiesa per molti anni, tra coloro che sono attaccati all’antico rito latino e coloro che vi si oppongono. Osservando il ristagno pastorale e umano prodotto da questo conflitto ricorrente, il testo cerca di superare la confrontazione e di aprire una via positiva al servizio della comunione ecclesiale.
Questa prolungata opposizione ha causato un vero sofferenza, specialmente nelle comunità attaccate alla liturgia tradizionale, che spesso si sono trovate in una situazione di fragilità istituzionale e, a volte, si sono confrontate con atteggiamenti che suggeriscono che non hanno un futuro legittimo all’interno della Chiesa. La lettera prende sul serio questa realtà e sottolinea l’urgenza di una soluzione giusta, pacifica e duratura.
Da questa prospettiva, propone la creazione di una giurisdizione ecclesiastica specifica —come un’amministrazione apostolica personale o un ordinariato— che fornisca un quadro canonico stabile per i sacerdoti e i fedeli che sono in piena comunione con la Santa Sede e legati all’antico rito latino. Lontano dal presentare questa liturgia come una minaccia o come un ritorno nostalgico a un passato idealizzato, il testo ne evidenzia la fecondità attuale come mezzo autentico di santificazione ed evangelizzazione, specialmente in società altamente secolarizzate.
Pertanto, la lettera non pretende di riaccendere una controversia liturgica, ma di offrire una risposta istituzionale pragmatica, in continuità con la tradizione viva della Chiesa, che ha ideato ripetutamente strutture giuridiche per salvaguardare l’unità rispettando la diversità legittima. Il suo merito distintivo risiede nel proporre un’uscita costruttiva da un impasse, invece di entrare in una nuova fase di confronto interno.
La lettera propone una giurisdizione ecclesiastica analoga in alcuni aspetti agli Ordinariati Militari. Per i lettori che non siano familiari con queste strutture, potrebbe spiegare come funzionerebbe la giurisdizione proposta, in particolare per quanto riguarda la giurisdizione cumulativa e i rapporti con i vescovi locali delle diocesi già esistenti?
La lettera si basa sull’analogia degli Ordinariati Militari per mostrare come la soluzione proposta potrebbe integrarsi armoniosamente nelle strutture diocesane esistenti. Un Ordinariato Militare è una giurisdizione ecclesiastica personale, definita non dal territorio, ma dalle persone che ne fanno parte a causa di una necessità pastorale particolare. Nel caso presente, questa necessità consisterebbe in un’adesione libera e volontaria alla liturgia tradizionale.
Pertanto, la giurisdizione proposta si sovrapporrebbe alle diocesi territoriali senza sostituirle, in un quadro di complementarità e comunione. Il vescovo incaricato di questa struttura —a livello di paese o di zona linguistica— lavorerebbe in coordinamento con i vescovi diocesani per discernere, secondo i contesti locali, le disposizioni pastorali più adeguate.
Un punto chiave di questa proposta è che non pretende di isolare i fedeli attaccati alla liturgia tradizionale, ma di offrire loro un quadro pastorale chiaro e legittimo, accessibile a chiunque possa trarne beneficio, sia temporaneamente che a lungo termine. Situata sotto l’autorità della Santa Sede e in armonia con gli Ordinari locali, tale giurisdizione potrebbe così contribuire a una pastorale più pacifica, al servizio della comunione e dell’unità all’interno della Chiesa.
Cosa significherebbe concretamente la creazione di un Ordinariato o giurisdizione ecclesiastica personale per il Vetus Ordo per le antiche comunità Ecclesia Dei, come la sua? Si intende che queste comunità passino sotto l’autorità di detto Ordinariato? Data la diversità tra queste comunità, come si affronterebbero le preoccupazioni sull’autonomia o sul carisma?
Concretamente, tale soluzione non comporterebbe alcun cambiamento sostanziale nello status o nella vita interna delle comunità precedentemente associate alla Commissione Ecclesia Dei. Questi istituti conserverebbero la loro autonomia canonica, il loro proprio governo e il loro carisma specifico. Come avviene già attualmente, i loro sacerdoti potrebbero mettere i loro servizi a disposizione di diverse realtà ecclesiali mediante accordi chiaramente definiti: sia all’interno delle diocesi territoriali o, quando le necessità pastorali lo richiedano, all’interno dell’Ordinariato o della giurisdizione personale proposti.
I rapporti tra queste comunità, l’autorità dell’Ordinariato e i vescovi diocesani sarebbero regolati mediante accordi canonici chiari, che garantirebbero il rispetto delle rispettive competenze di ciascuno e la piena comunione ecclesiale. Tale configurazione permetterebbe che l’esperienza liturgica e pastorale di queste comunità sia messa al servizio della Chiesa senza assorbirle né standardizzarle, offrendo al contempo un quadro giuridico più stabile e intelligibile per la loro missione.
Come si organizzerebbe la formazione sacerdotale all’interno di tale giurisdizione ecclesiastica? Prevedrebbe seminari propri, seminari condivisi o la cooperazione con istituzioni esistenti? Come garantirebbe la formazione sia la fedeltà alla tradizione che la piena comunione ecclesiale?
In principio, un Ordinariato o una giurisdizione ecclesiastica personale potrebbero avere il proprio seminario, purché le condizioni pastorali, umane e istituzionali lo permettano. Tuttavia, tale possibilità richiederebbe un discernimento prudente e graduale e non potrebbe essere contemplata in modo uniforme o immediato.
Nella pratica, l’organizzazione della formazione sacerdotale dovrebbe adattarsi alle realtà di ciascun paese o zona geografica. Secondo il contesto, ciò potrebbe assumere diverse forme: la creazione di seminari propri quando il numero di candidati e la stabilità delle strutture lo giustifichino; programmi di formazione realizados in seminari diocesani; o formazione impartita in seminari o case di formazione appartenenti a comunità specializzate nella celebrazione della liturgia tradizionale. Potrebbero anche essere previste soluzioni miste, che permettano una formazione condivisa in determinate discipline accademiche, garantendo al contempo una formazione liturgica e spirituale specifica
Un approccio così graduale e pragmatico, basato sulle necessità pastorali reali, fornirebbe le garanzie necessarie per assicurare sia la fedeltà alla tradizione liturgica e dottrinale propria del Vetus Ordo che la piena inserzione nella comunione ecclesiale, sotto l’autorità della Santa Sede e in coordinamento con le strutture di formazione esistenti nella Chiesa.
Quali effetti pratici avrebbe l’istituzione di tale giurisdizione sull’uso del Vetus Ordo all’interno delle diocesi esistenti e sul clero diocesano che desidera celebrarlo?
L’istituzione di una giurisdizione ecclesiastica personale dedicata al Vetus Ordo avrebbe effetti principalmente pastorali e pragmatici, che sarebbero discernuti caso per caso, secondo le circostanze locali. Nelle diocesi in cui il vescovo locale e i fedeli interessati sono soddisfatti delle disposizioni esistenti, non sarebbe necessario modificare l’organizzazione attuale: l’uso del Vetus Ordo potrebbe continuare a essere esercitato pienamente all’interno del quadro diocesano ordinario.
Al contrario, in situazioni segnate dalla tensione, o in cui emerge un nuovo gruppo di fedeli, la giurisdizione proposta fornirebbe un quadro chiaro per la mediazione e il coordinamento. In tali casi, spetterebbe all’Ordinario della giurisdizione personale intavolare un dialogo con l’Ordinario diocesano per identificare le soluzioni pastorali più adeguate, con il dovuto rispetto per le rispettive competenze di ciascuno e per il bene dei fedeli.
Per quanto riguarda il clero diocesano, si potrebbero contemplare diverse possibilità. I sacerdoti diocesani potrebbero mettere a disposizione della giurisdizione personale per un periodo limitato o potrebbero richiedere l’incardinazione permanente in essa. Questa pratica seguirebbe un modello canonico già ben consolidato, comparabile a quello dei sacerdoti diocesani che sono assegnati, temporaneamente o definitivamente, al servizio degli Ordinariati Militari.
Intesa in questo modo, la creazione di tale giurisdizione non avrebbe l’obiettivo di privare le diocesi del loro clero né di imporre soluzioni rigide, ma di offrire una flessibilità canonica capace di rispondere con maggiore serenità alle necessità pastorali legate all’uso del Vetus Ordo, al servizio della pace e della comunione ecclesiali.
Dato la sovrapposizione geografica tra le diocesi e la giurisdizione ecclesiastica proposta, potrebbe questa struttura offrire soluzioni in situazioni che implichino la chiusura di chiese, edifici sottoutilizzati o il declino della vita parrocchiale?
La questione dei luoghi di culto e delle strutture parrocchiali richiede ancora una volta risposte differenziate, basate su un discernimento pastorale pragmatico e attento alle realtà locali. La coesistenza geografica delle diocesi territoriali e di una giurisdizione ecclesiastica personale permetterebbe di offrire soluzioni flessibili a un’ampia gamma di situazioni.
In certe parti del mondo, particolarmente in Europa, dove un numero crescente di chiese sono chiuse o sottoutilizzate, tale giurisdizione potrebbe fornire una risposta pastorale feconda. Gli edifici ecclesiastici potrebbero essere affidati all’Ordinariato dai vescovi diocesani mediante accordi chiaramente definiti, garantendo sia la preservazione del patrimonio ecclesiastico che il ripristino di una vita liturgica e pastorale stabile.
In altri contesti, ad esempio in America Latina o in Asia, dove la dinamica ecclesiale è diversa e le necessità pastorali sono più orientate alla crescita che alla ristrutturazione, l’Ordinariato potrebbe, al contrario, favorire la costruzione di nuovi luoghi di culto, con il sostegno delle comunità locali. A seconda delle circostanze, si potrebbe anche prevedere l’acquisizione di edifici esistenti adatti all’uso liturgico e pastorale.
Così, in virtù del suo carattere personale e della sua capacità di coordinamento con gli Ordinari locali, tale giurisdizione sarebbe in grado di contribuire in modo realistico e ordinato alla gestione dei luoghi di culto, sostenendo la vitalità pastorale dove è fragile e favorendo un uso più fecondo delle risorse ecclesiastiche esistenti, sempre in uno spirito di comunione e rispetto per le responsabilità dei vescovi diocesani.
Come si nota nella lettera, questa soluzione è stata proposta più volte in passato. Il papa Benedetto XVI ha istituito gli Ordinariati Anglicani mediante la Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus del 2009, ma ha optato per un approccio diverso —Summorum Pontificum— per affrontare il Vetus Ordo. Perché crede che una giurisdizione personale sarebbe una soluzione adeguata o persino preferibile oggi?
Dalla promulgazione di Summorum Pontificum, le comunità e i gruppi tradizionali hanno cercato di lavorare direttamente con le parrocchie e le diocesi, ma è vero che in alcuni luoghi ha funzionato molto bene, mentre in altri no. Pertanto, sembra ragionevole cercare una nuova soluzione e non tornare a Summorum Pontificum.
La rilevanza attuale di una soluzione basata sull’istituzione di una giurisdizione ecclesiastica personale si basa, in primo luogo, su un chiarimento teologico. Di fatto, i successivi approcci al Vetus Ordo hanno evidenziato una tensione reale riguardo al suo status liturgico. Il papa Benedetto XVI, in Summorum Pontificum, ha proposto un’interpretazione unificatrice parlando di due forme —ordinaria ed straordinaria— dell’unico rito romano. Il papa Francesco, al contrario, ha affermato esplicitamente che esiste una sola forma del rito romano, namely quella risultante dalla riforma liturgica.
Di fronte a questa apparente contraddizione, la soluzione più coerente sembrerebbe essere il riconoscimento, de facto se non ancora pienamente de iure, dell’esistenza di due riti latini distinti: un rito latino antico o tradizionale e un rito latino riformato. Tale riconoscimento permetterebbe di superare un’opposizione concettuale che è diventata sempre più difficile da sostenere, offrendo al contempo un quadro teologico e canonico più chiaro.
La coesistenza pacifica di due riti latini sarebbe, inoltre, in consonanza con la propria tradizione della Chiesa, che da lungo tempo sa come accogliere una pluralità di riti all’interno dell’unità della comunione ecclesiale. Si corrisponde anche all’immagine evangelica dell’amministratore prudente che «trasse dal suo tesoro cose nuove e antiche», riconoscendo che la fecondità della tradizione non risiede nell’esclusione, ma nell’integrazione ordinata di ciò che è stato ricevuto e di ciò che si è sviluppato.
Da questa prospettiva, una giurisdizione ecclesiastica personale non apparirebbe semplicemente come una soluzione pastorale, ma come l’espressione istituzionale adeguata di una realtà teologica che ha raggiunto ora la sua maturità: namely, l’esistenza di due riti latini chiamati a coesistere pacificamente, al servizio dell’unità della Chiesa e della sua missione evangelizzatrice.
La lettera è stata inviata al papa Leone XIV?
Secondo la mia conoscenza, il testo non è stato inviato direttamente al papa. Questo punto è significativo, poiché la lettera non si presenta come una richiesta o un’esigenza, ma piuttosto come un’ipotesi di lavoro rivolta ai cardinali in un contesto preparatorio. Si propone come un contributo alla riflessione, destinato a essere esaminato e sviluppato ulteriormente, in particolare con l’aiuto dei canonisti.
Questo approccio riconosce fin dall’inizio che questa proposta non è l’unica soluzione possibile. È probabile che alcuni membri delle comunità tradizionali non siano favorevoli a questa via o suggeriscano vie alternative di studio. La lettera non pretende di imporre una risposta uniforme, ma di aprire un dibattito serio e ragionato.
Quello che sembra più positivo in questo testo è proprio questo spirito costruttivo. Le comunità tradizionaliste sono state spesso criticate per adottare una postura principalmente reattiva o critica. Qui, al contrario, la lettera pretende di contribuire in modo proattivo alla costruzione dell’unità ecclesiale, in uno spirito di comunione e al servizio della Santa Sede
