Nel pieno XVI secolo, mentre consolidava la riforma tridentina e fissava per sempre la Messa romana, il Papa san Pio V pubblicò un documento che oggi lascerebbe a bocca aperta molti prelati contemporanei. Si intitolava Horrendum illud scelus —“Quel orribile crimine”— ed è stato promulgato il 30 agosto 1568, nel terzo anno del suo pontificato.
Il Papa domenicano, canonizzato per la sua santità e per il suo zelo nel purificare il clero, non parlava in astratto: denunciava il “crimine nefando”, la sodomia, commesso da chierici sia secolari che regolari. E lo faceva con la chiarezza di chi comprende che il sacerdozio non è una professione, ma un segno visibile di Cristo.
Lo zelo di un riformatore
Michele Ghislieri, domenicano austero e confessore di santa Caterina da Ricci, giunse al trono di Pietro con la convinzione che la corruzione morale del clero fosse una delle cause della decadenza ecclesiale. Non tollerò l’ambiguità né il relativismo. Nei suoi anni di pontificato purificò i costumi, riformò la curia e sanzionò gli abusi con mano ferma.
L’Horrendum illud scelus deve essere letto in quel contesto: un Papa santo che vedeva nell’impunità del peccato contro natura non solo un delitto morale, ma una profanazione del sacerdozio.
Il testo e la sua severità
Il documento si apre con un’allusione biblica sconvolgente:
Quel orribile crimine, a causa del quale città corrotte e oscene furono distrutte dal fuoco della condanna divina, ci causa il dolore più amaro e spinge la nostra mente a reprimerlo con il massimo zelo possibile.
Pio V ricorda il canone del III Concilio Lateranense che ordinava la deposizione o il ritiro in un monastero dei chierici colpevoli di incontinenza contro natura. Ma va oltre: decreta che ogni sacerdote o religioso trovato colpevole sia privato dello stato clericale e consegnato al braccio secolare, che avrebbe applicato la pena prevista dalle leggi civili dell’epoca.
La logica era teologica: il sacerdote, chiamato a rappresentare Cristo, non poteva macchiare con quel peccato l’altare di Dio. Il Papa, geloso dell’anima dei fedeli e dell’onore del sacerdozio, volle estirpare alla radice lo scandalo.
Dottrina perenne, disciplina superata
Oggi, naturalmente, nessuno propone di restaurare le pene del XVI secolo. Ma il testo di Pio V rimane un testimonianza della gravità oggettiva che la Chiesa attribuisce al peccato di sodomia, specialmente quando lo commette un ministro sacro.
La differenza tra dottrina e disciplina è essenziale: la dottrina morale rimane —l’atto contro natura è intrinsecamente disordinato—, mentre la disciplina canonica varia. Tuttavia, la chiarezza del Papa santo (o gli revoceranno la canonizzazione?) contrasta con il silenzio o la confusione di tanti vescovi che, di fronte a sacerdoti omosessuali attivi o a reti clericali di potere, preferiscono guardare dall’altra parte, nel migliore dei casi.
San Pio V comprese che l’impurità clericale distrugge la fede del popolo, perverte la liturgia e profana l’altare. Il suo esempio rimane un monito: quando si trivializza il peccato, si profana Cristo.
Testo completo della Costituzione Apostolica Horrendum illud scelus (30 agosto 1568)
Quel orribile crimine, a causa del quale città corrotte e oscene furono distrutte dal fuoco attraverso la condanna divina, ci causa il dolore più amaro e colpisce la nostra mente, spingendoci a reprimerlo con il massimo zelo possibile.
1. Molto opportunamente il III Concilio Lateranense decretò che qualsiasi membro del clero che sia catturato in quell’incontinenza contro natura, dato che l’ira di Dio cade sui figli della diffidenza, sia rimosso dall’ordine clericale o costretto a fare penitenza in un monastero (Cf. Decretali di Gregorio IX, Libro V, Titolo XXXI, Cap. IV).
2. Affinché il contagio di un’offesa così grave non possa avanzare con maggiore audacia approfittando dell’impunità, che è il più grande incitamento al peccato, e al fine di punire più severamente i chierici colpevoli di questo nefando crimine e che non sono spaventati dalla morte delle loro anime, Noi determiniamo che devono essere consegnati alla severità dell’autorità secolare, che impone con la spada la legge civile.
3. Pertanto, il desiderio di seguire con maggiore rigore ciò che abbiamo decretato fin dall’inizio del nostro pontificato (Cum Primum), stabilisce che qualsiasi sacerdote o membro del clero, sia secolare che regolare, di qualsiasi grado o dignità, che commetta un crimine così execrabile, per la forza della presente legge sia privato di ogni privilegio clericale, di ogni posto, dignità e beneficio ecclesiastico, e, essendo stato degradato da un giudice ecclesiastico, sia consegnato immediatamente all’autorità secolare affinché sia condotto al supplizio, secondo quanto disposto dalla legge come punizione adeguata per i laici che sono sprofondati in quell’abisso.
A nessuno, dunque, sia lecito infrangere o contraddire temerariamente questa pagina contenente la nostra rimozione, abolizione, permesso, revoca, ordine, precetto, statuto, indulto, mandato, decreto, rilassamento, esortazione, proibizione, obbligo e volontà. Se qualcuno osasse tentarlo, sappia che incorrerà nell’indignazione di Dio onnipotente e dei beati Apostoli Pietro e Paolo.
Dato a Roma presso San Pietro, nell’anno 1568 dell’Incarnazione del Signore, il 3 delle calende di settembre (30 agosto), anno III del Nostro Pontificato.
SAN PIO PP. V