Il 26 settembre scorso, la Santa Sede ha annunciato la nomina di monsignor Filippo Iannone, O. Carm. come nuovo prefetto del Dicastero per i Vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina. Il prelato assumerà l’incarico il prossimo 15 ottobre 2025, dopo aver servito come prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi.
La scelta di Iannone, canonista di lunga trayectoria, sottolinea la decisione del Pontefice di porre a capo della Congregazione dei Vescovi un esperto di diritto canonico, in un momento in cui la Chiesa affronta sfide cruciali in materia di giustizia e disciplina.
In occasione di questa nomina, recuperiamo un’intervista pubblicata da Vatican News nell’ottobre 2024, in cui monsignor Iannone offriva chiavi fondamentali sui procedimenti canonici nella lotta contro gli abusi e altre situazioni critiche della vita ecclesiale.
Intervista a monsignor Filippo Iannone:
La lotta contro gli abusi è una preoccupazione costante nella Chiesa, specialmente negli ultimi anni. Il tema è anche emerso nell’aula dove si riunisce il Sinodo e continua a essere monitorato dai media. Abbiamo parlato con l’arcivescovo Filippo Iannone, prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi, per approfondire alcuni aspetti relativi ai procedimenti che si applicano.
Può dire in che punto siamo dal punto di vista delle leggi vigenti? Sono efficaci?
Certamente, questo è un tema al centro dell’attenzione di tutta la Chiesa, come ripete continuamente il Papa, e per questo non poteva mancare di apparire, in qualche modo, negli interventi dei membri del Sinodo. La normativa canonica per la repressione e la punizione dei delitti di abuso contro minori e persone adulte vulnerabili è stata modificata negli ultimi anni, tenendo conto dell’esperienza accumulata nel tempo, delle diverse suggerimenti provenienti dalle Chiese locali e da persone impegnate a diversi livelli nella lotta contro questo fenomeno, e soprattutto a seguito dell’incontro dei presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo con i responsabili della Curia Romana, convocato dal Papa Francesco e celebrato in Vaticano nel febbraio 2019.
Si è rivista la parte penale del diritto canonico, è stato promulgato il nuovo motu proprio Vos estis lux mundi, che stabilisce “a livello universale i procedimenti per prevenire e combattere questi crimini che tradiscono la fiducia dei fedeli”, e sono state riviste le norme seguite dal Dicastero per la Dottrina della Fede nel giudizio dei delitti riservati alla sua competenza.
In tutti i testi normativi si è posto più al centro il bene delle persone la cui dignità è stata violata e la volontà di celebrare un “processo giusto” nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Tra l’altro, si è stabilita l’obbligo di denuncia alle autorità ecclesiastiche da parte di sacerdoti e consacrati in caso di conoscenza di possibili abusi.
Quanto all’efficacia delle norme, è difficile dare un giudizio globale, perché sarebbe necessario conoscere tutti i dati correlati. Secondo la mia esperienza personale, direi che sì, sono efficaci. In ogni caso, voglio ricordare le parole del Papa Francesco: “Sebbene si sia già fatto molto, dobbiamo continuare a imparare dalle amare lezioni del passato per guardare con speranza al futuro”.
Un sacerdote dimesso dallo stato clericale è scomunicato?
No! La tradizione canonica distingue due tipi di pene applicabili a tutti i fedeli, chierici e laici: le censure e le pene espiatorie. Tra le pene espiatorie applicabili a un chierico (diacono, sacerdote o vescovo), la più grave e anche perpetua è la dimissione dallo stato clericale. Si applica, come è facile dedurre, in presenza di delitti di particolare gravità. Detto in termini più semplici: il sacerdote dimesso dallo stato clericale non è scomunicato, ma non potrà più esercitare il ministero sacro, sebbene possa ricevere i sacramenti nelle stesse condizioni degli altri fedeli.
Può spiegare come avviene l’eventuale remissione di una scomunica? Esistono procedimenti rapidi per ciò? Quali soggetti sono implicati?
La scomunica, che il diritto canonico include tra le censure, è la pena con la quale si priva il battezzato —che ha commesso un delitto (tra essi: profanazione dell’Eucaristia, eresia, scisma, aborto, violazione del sigillo sacramentale da parte del sacerdote) e rimane contumace (cioè, disobbediente)— di certi beni spirituali, fino a che cessi la sua permanenza in quello stato e sia assolto.
I beni spirituali, o legati ad essi, dei quali la pena può privare, sono quelli necessari per la vita cristiana, principalmente i sacramenti. La scomunica ha una finalità strettamente “medicale”, orientata al riscatto e alla guarigione spirituale della persona colpita, affinché, pentita, possa di nuovo ricevere i beni dei quali è stata privata (salus animarum suprema lex in Ecclesia —la salvezza delle anime è la legge suprema nella Chiesa).
Pertanto, per ottenere la remissione deve dimostrarsi che quella finalità è stata raggiunta. Non esistono termini di tempo prestabiliti. Il requisito necessario è che il soggetto si sia veramente pentito del delitto e abbia offerto una adeguata riparazione allo scandalo e al danno causato, o almeno si sia impegnato seriamente a realizzare tale riparazione.
È ovvio che la valutazione di questa circostanza deve farla l’autorità competente per la remissione della pena, con spirito pastorale, tenendo conto delle disposizioni del soggetto e dell’impatto sociale che possa avere tale decisione.
Potrebbe spiegare la differenza tra la scomunica e ciò che si denominano “pene espiatorie”?
Oltre alle censure di cui abbiamo parlato, la tradizione canonica conosce e prevede un altro tipo di pene, chiamate espiatorie, la cui finalità specifica è l’espiazione del delitto. Di conseguenza, la loro remissione non è legata unicamente al pentimento o alla pertinacia del reo (cioè, alla sua ostinazione), ma principalmente al sacrificio personale vissuto con finalità riparatrice e di correzione.
Queste comportano la privazione, per un tempo determinato, indeterminato o perpetuo, di certi diritti dei quali godeva il soggetto (per esempio, il divieto di esercitare o la privazione di un ufficio o incarico), senza impedirgli l’accesso ai beni spirituali, in particolare ai sacramenti.
Nelle ultime settimane, vari articoli di stampa hanno offerto diverse interpretazioni sui procedimenti canonici relativi ai delitti riservati. Può spiegare quali sono questi procedimenti e come si applicano?
Stiamo parlando di delitti che, per la loro gravità in materia di fede o di morale, sono giudicati esclusivamente dal Dicastero per la Dottrina della Fede. Il procedimento seguito dal Dicastero può essere di due tipi: di natura chiamata “amministrativa” o di natura giudiziaria.
Nel caso del processo amministrativo, una volta concluso il procedimento con il decreto penale extragiudiziale, il condannato ha la possibilità di impugnare l’atto ricorrendo al Collegio dei Ricorsi, costituito espressamente nello stesso Dicastero. Il decreto di questo Collegio è definitivo.
Nel caso di un processo penale giudiziario, dopo essersi esauriti i diversi gradi di giudizio, la sentenza passa in cosa giudicata (res iudicata), per cui diventa esecutiva.
In entrambi i casi, la persona condannata può chiedere la restitutio in integrum (cioè, il ristabilimento della sua condizione originaria) sempre al Dicastero per la Dottrina della Fede. È anche possibile richiedere una revisione in forma di grazia; in questo caso, il procedimento ordinariamente è portato avanti dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ma può anche essere affidato ad altri organismi.
Data la natura riservata di questo tipo di comunicazioni, è la Segreteria di Stato che si incarica di coordinare le diverse istanze e di inviare le eventuali decisioni per l’esecuzione delle disposizioni adottate.